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Sentenza

Sentenza del 03/02/2021 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Targa con nome contribuente - Apposizione esterna ad edificio - Sponsorizzazione per detrazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società Xxxxx ha impugnato un avviso d'accertamento con cui l'Agenzia ha recuperato a tassazione, per il 2015, vari costi ai fini IRES/IRPEF e IVA (maggior IVA di €21.578,14). Le poste contestate riguardavano: A) costi di pubblicità per acquisto di materiale sportivo con logo; B) pagamento di €82.000 (oltre IVA) versati al Comune di Panicale per la realizzazione degli spogliatoi di un impianto sportivo, contabilizzato come sponsorizzazione; C) costo per servizio catering sostenuto per l'inaugurazione dell'impianto. La società deduceva, tra l'altro, violazioni dell'art.12 dello Statuto del contribuente e degli artt. 108, 109 TUIR e 54 DPR 633/72.

La decisione

Nel primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. L'Agenzia ha proposto appello; la Commissione d'appello (regionale) ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio. Decisioni di merito: - Procedura/timeliness: respinta l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo, ritenuto che non vi fosse finalità dilatoria della società. - Voce A (pubblicità €4.691,12): l'acquisto del materiale sportivo con logo è stato ritenuto inerente all'attività e quindi non recuperato dall'Ufficio (esito favorevole alla società). - Voce B (fattura Comune €82.000 + IVA): la Commissione ha ritenuto che non sussista sponsorizzazione, mancando corrispettività adeguata: la somma è qualificata come erogazione liberale/cofinanziamento dell'opera pubblica (anche supportata da contributo regionale), quindi il trattamento contabile/fiscale come sponsorizzazione non è giustificato (esito favorevole all'Agenzia su questo punto). - Voce C (catering €4.125): la spesa è stata considerata spesa di rappresentanza congrua e inerente (esito favorevole alla società). Per effetto del parziale accoglimento dell'appello sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • Statuto del contribuente, art. 12

    La società invocava la violazione dell'art.12 (diritto al contraddittorio e correttezza del procedimento). La Commissione ha ritenuto invece che non vi fosse comportamento dilatorio della contribuente e che il termine di impugnazione fosse rispettato nella sostanza.

  • TUIR, art. 108

    Applicato per valutare la riconducibilità e i limiti delle spese di rappresentanza: il catering per l'inaugurazione è stato ritenuto spesa di rappresentanza congrua rispetto ai ricavi aziendali e quindi deducibile nei limiti previsti.

  • TUIR, art. 109

    Richiamato dalla contribuente nella contestazione della disallowance dei costi; la decisione ha valutato l'inerenza delle spese secondo i criteri generali del TUIR, accogliendo alcune poste e respingendo quella qualificata come erogazione liberale.

  • D.P.R. 633/1972, art. 54

    Rilevante per le implicazioni IVA: la qualificazione della somma al Comune come sponsorizzazione avrebbe diverso trattamento IVA rispetto a una erogazione liberale/cofinanziamento; la Commissione ha condiviso la riclassificazione non come sponsorizzazione, con conseguenze fiscali per l'IVA.

  • d.lgs. 163/2006, art. 26

    Il contratto tra le parti rinviava a tale norma, ma la Commissione ha ritenuto che il mero rinvio a disposizioni di diritto pubblico/approvvigionamenti non sia di per sé idoneo a qualificare la somma come sponsorizzazione se manca corrispettività concreta e visibilità pubblicitaria effettiva.

  • DM 19/11/2008

    Utilizzato per giudicare i limiti e la congruità delle spese di rappresentanza: il catering per l'inaugurazione è stato ritenuto conforme ai criteri del DM e congruo rispetto ai ricavi, quindi ammesso come spesa di rappresentanza.

Massime di principio

  • Per qualificare un versamento a favore di un ente pubblico come sponsorizzazione occorre che vi sia una corrispettività concreta e misurabile (es. prestazioni pubblicitarie significative, durata, visibilità rilevante, esclusività): la semplice apposizione di una piccola targa esterna (es. 40x60 cm) recante la dicitura 'Opera realizzata a cura di...' non è di per sé sufficiente.
  • Se il versamento è destinato al cofinanziamento di un'opera pubblica e manca un quid pro quo commerciale rilevante, l'operazione si inquadra più propriamente come erogazione liberale/cofinanziamento, con conseguenze diverse per deduzione dei costi e IVA rispetto alla sponsorizzazione.
  • Le spese per materiale con logo aziendale possono essere considerate spese di pubblicità/marketing e ritenute inerenti se effettivamente impiegate per promuovere l'immagine dell'impresa (es. divise, borse distribuite alla squadra), purché documentate.
  • Le spese per catering relative a eventi istituzionali o inaugurazioni possono essere qualificate come spese di rappresentanza se rispondono ai criteri di congruità e documentazione richiesti (rif. DM 19/11/2008 e art.108 TUIR).
  • Dal punto di vista probatorio, è fondamentale documentare i contenuti dell'accordo di sponsorizzazione (prestazioni pubblicitarie previste, durata, valore economico della visibilità, eventuali contropartite) per poter dedurre fiscalmente i costi come sponsorizzazione; il mero riferimento a norme o contratti generici non basta.
  • Sul piano procedurale, la presentazione di istanze di accertamento con adesione o lo svolgimento di incontri tra le parti non costituiscono automaticamente prova di finalità dilatoria: vanno valutati i fatti e i tempi concreti per determinare la tempestività dei ricorsi.

Testo integrale

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