Sentenza del 03/02/2021 n. 180 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - avviso di liquidazione a notaio - intervento del contribuente - è ammissibile - litisconsorzio facoltativo - è tale. Imposta sulle donazioni - passaggio generazionale d'azienda - cessione di nuda proprietà delle azioni - esenzione - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
1) Impugnazione di avviso di liquidazione di maggior imposta di registro notificato al notaio come responsabile d'imposta: il contribuente ha chiesto di poter ricorrere in commissione tributaria nonostante la notifica sia stata effettuata al notaio. 2) Contestazione sulla riconoscibilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni nel quadro di un passaggio generazionale d'azienda: la donazione consisteva nella cessione della nuda proprietà delle azioni rappresentanti la maggioranza di controllo; si è discusso se tale trasferimento rientri nell'esenzione prevista per i passaggi generazionali a condizione che il donatario si impegni a condurre l'attività d'impresa.
La decisione
Sulla procedura: il giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso del contribuente nonostante l'avviso fosse stato notificato al notaio; l'intervento del contribuente è qualificato come adesivo nell'ambito di un litisconsorzio facoltativo. Sul merito tributario/sostanziale: l'esenzione per i passaggi generazionali non si applica alla donazione della sola nuda proprietà delle azioni di controllo, perché la nuda proprietà non conferisce i poteri gestori necessari (che permangono all'usufruttuario donante); di conseguenza l'esenzione è negata e l'imposta resta dovuta.
Norme richiamate
Norme procedurali sulla notifica degli avvisi di liquidazione e sulla responsabilità del notaio
La notifica dell'avviso al notaio quale responsabile d'imposta non impedisce al contribuente di proporre ricorso in commissione tributaria; l'intervento del contribuente nel giudizio è ammesso e va qualificato come adesivo in un litisconsorzio facoltativo.
Disposizioni sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il passaggio generazionale d'azienda
L'esenzione opera solo se il donatario, nell'ambito del passaggio generazionale, si impegna effettivamente alla conduzione dell'attività d'impresa trasferita; il requisito non è soddisfatto quando si trasferisce soltanto la nuda proprietà delle azioni di controllo, poiché il potere gestionale resta all'usufruttuario donante.
Principi relativi ai diritti reali (nuda proprietà e usufrutto)
La nuda proprietà non conferisce il pieno esercizio dei poteri gestori sull'impresa; tali poteri restano in capo all'usufruttuario, perciò il mero trasferimento della nuda proprietà non realizza il profilo di continuità gestionale richiesto per l'esenzione.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di liquidazione al notaio non esclude la legittimazione del contribuente a ricorrere: il contribuente può intervenire in giudizio anche se l'atto è stato notificato al responsabile (notaio).
- L'intervento del contribuente in tali casi è normalmente adesivo e configura un litisconsorzio facoltativo con il notaio/ufficio notificante; ciò non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso.
- Per beneficiare dell'esenzione sulle successioni e donazioni nell'ambito di un passaggio generazionale d'azienda è necessario che il donatario si impegni effettivamente e concretamente alla gestione dell'impresa trasferita; atti che trasferiscono solo diritti patrimoniali senza il controllo gestionale non sono sufficiente.
- La cessione della sola nuda proprietà di azioni, anche se rappresentano la maggioranza, non trasferisce i poteri gestori se l'usufrutto rimane al donante: in questi casi l'esenzione non si applica e l'operazione può essere soggetta a tassazione.
- In situazioni analoghe è utile documentare esplicitamente l'impegno del donatario alla conduzione dell'attività (atti, patti parasociali, assunzione di ruoli gestionali) qualora si desideri invocare l'esenzione per passaggio generazionale.
- Dal punto di vista processuale, se l'avviso è notificato al responsabile (notaio), il contribuente deve tempestivamente intervenire in giudizio e chiarire la sua posizione sostanziale per non perdere la possibilità di difendersi anche sul merito tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2021Sentenza del 03/02/2021 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 feb 2021Sentenza del 03/02/2021 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 3 feb 2021Sentenza del 03/02/2021 n. 176 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 feb 2021Sentenza del 03/02/2021 n. 222 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 feb 2021Sentenza del 03/02/2021 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 feb 2021Sentenza del 03/02/2021 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →