Sentenza del 09/07/2020 n. 14566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso d'accertamento che, sulla base di un verbale della Guardia di Finanza e dei dati ricavati dall'archivio informatico di una società partecipata, aveva rettificato le rimanenze 2002 ritenendo esistessero ammanchi riconducibili a vendite non fatturate; censurava l'uso di una mera scrittura contabile interna (non obbligatoria) anziché di un inventario fisico o di documentazione obbligatoria, e contestava inoltre l'eccessività della percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio per determinare i maggiori ricavi.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (violazione delle norme sulle presunzioni legali) ritenendo legittimo valutare, come presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c., le risultanze dell'archivio informatico interno quando provengano dal contribuente e abbiano valore indiziario; ha però accolto il secondo motivo relativo alla motivazione insufficiente circa la percentuale di ricarico adottata, rilevando che il solo fatto che la percentuale si discostasse 'in misura minima' da quella proposta dalla contribuente in sede di adesione non è prova della sua congruità. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per rideterminare la questione del ricarico (con decisione anche sulle spese di legittimità).
Norme richiamate
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, articolo 4
La presunzione legale di cessione/acquisto prevista dal DPR opera quando gli ammanchi risultano da inventario fisico o da documentazione contabile obbligatoria; non si applica automatica-mente quando gli ammanchi emergono da scritture non obbligatorie.
Codice civile
Consente l'utilizzo delle presunzioni semplici; le risultanze di documentazione contabile non obbligatoria possono costituire presunzioni semplici idonee a rettificare le dichiarazioni fiscali se dotate dei requisiti motivazionali e logici.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme richiamate dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale in cassazione; la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi nei limiti di tali censure.
Codice di procedura civile
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Imposta l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il ricorso in cassazione; la mancata trascrizione dei documenti contestati può rendere inammissibile la censura sulla loro disomogeneità.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede l'acquisizione del fascicolo di parte al fascicolo d'ufficio; non esonera però il ricorrente in cassazione dall'onere previsto dall'art. 366 c.p.c. relativo all'indicazione e trascrizione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Le scritture contabili non obbligatorie, se provenienti dallo stesso contribuente e con valenza indiziaria, possono essere valutate come presunzioni semplici ai fini dell'accertamento fiscale (art. 2729 c.c.), purché il giudice espliciti le circostanze e l'iter logico che giustifica la conclusione.
- La disciplina delle presunzioni legali del DPR 441/1997 (presunzione di cessione/acquisto) richiede ammanchi riscontrati tramite inventario fisico o documentazione obbligatoria; non può essere automaticamente estesa a scritture contabili interne non obbligatorie.
- In sede di cassazione il ricorrente deve indicare e, se necessario, trascrivere nei limiti richiesti gli atti e i documenti su cui fonda le censure (art. 366 c.p.c.), altrimenti le doglianze sulla valutazione della prova documentale possono essere inammissibili.
- La mera formulazione di proposte in sede di tentativo di adesione (da parte dell'Ufficio o del contribuente) e il loro mancato accordo non dimostrano di per sé la fondatezza delle percentuali o delle scelte valutative adottate dall'amministrazione; il giudice deve valutare e motivare specificamente la congruità delle percentuali di ricarico basandosi sugli elementi probatori.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente su un punto decisivo (es. determinazione del ricarico), la cassazione parziale con rinvio è lo strumento corretto per rinnovare l'esame nella diversa composizione del giudice d'appello.
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