Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1200/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo: - del bando della procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, di sistemi di dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD) e dialisi automatizzata (APD) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto – 2^edizione, indetta da Azienda Zero, in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza della Regione del Veneto, con specifico riferimento al lotto n. 1 – CIG BA3553E2AE - per la fornitura di trattamenti di dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), pubblicato sulla piattaforma SINTEL in data 2 febbraio 2026, nonché, in quanto atto presupposto, della delibera n. 46 del 2 febbraio 2026 di Azienda Zero di indizione della procedura e approvazione degli atti di gara; - di tutti gli atti e documenti di gara della procedura di gara, pubblicati sulla piattaforma SINTEL, per il lotto n. 1, con particolare riferimento al Progetto e al Disciplinare di gara, al Quadro economico dell’appalto, al Modello di domanda di partecipazione e al Modello di dichiarazione integrativa del DGUE, al Capitolato Tecnico e ai Criteri di valutazione, allo Schema di Accordo Quadro, al Modello di offerta tecnica e a quello dell’offerta tecnica per ampiezza gamma, per listino, al Modello di offerta economica analitica, al Modello dettaglio materiale di consumo, al Modello dettaglio sacche, al Modello dettaglio attrezzature, al Modello di giustificazioni dell’offerta economica e alle Istruzioni per la compilazione del “DGUE Response”; - dell’avviso di pubblicazione della procedura di gara, pubblicato sulla piattaforma SINTEL, sul portale di Azienda Zero e sulla piattaforma ANAC in data 4 febbraio 2026; - degli atti istruttori, ivi inclusi le analisi e gli approfondimenti svolti in esito alle consultazioni preliminari di mercato, delle risultanze dei lavori e dei verbali del Gruppo Tecnico per la predisposizione della procedura di gara e del Progetto di gara, anche ove da intendersi quale conferma e rigetto delle osservazioni di Vivisol s.r.l.; - del parere reso dalla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia, (C.R.I.T.E.) nella seduta del 3 luglio 2025 di cui alla nota prot. n. 23918 del 1° settembre 2025 e della nota UOC CRAV prot. n. 24600 dell’8 settembre 2025 e delle indicazioni della C.R.I.T.E., citati nella delibera di indizione; - degli atti relativi alla consultazione preliminare di mercato pubblicati in data 26 febbraio 2025 e, in particolare, della bozza di Capitolato tecnico; B) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 3 aprile 2026: - della delibera n. 180 in data 24 marzo 2026 con cui Azienda Zero ha disposto la rettifica degli atti della procedura di gara, ivi compresi i relativi avvisi di pubblicazione e i relativi allegati, parti integranti e sostanziali dell’atto e sostitutivi della corrispondente documentazione di gara approvata con il provvedimento di indizione, per il lotto n. 1, pubblicati sull’albo pretorio di Azienda Zero e sulla piattaforma SINTEL, come sopra indicati; - dei chiarimenti resi da Azienda Zero pubblicati in data 4 marzo 2026 sul portale SINTEL e sul sito istituzionale dell’Amministrazione con riferimento al lotto n.1, ed in particolare le risposte ai quesiti n. 2 e n. 10; - del diniego di autotutela opposto da Azienda Zero con le risposte ai quesiti con riferimento al lotto n. 1, ed in particolare la risposta al quesito n. 2; - della nota in data 3 marzo con cui Azienda Zero, ha rigettato l’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente; - degli atti istruttori, delle risultanze dei lavori e dei verbali del Gruppo Tecnico per l’adozione del diniego di autotutela, per la formulazione dei chiarimenti e per l’adozione delle rettifiche degli atti di gara, della nota prot. n. 7656 del 16 marzo 2026 e della nota prot. n. 7835 del 18 marzo 2026 di presa d’atto delle necessità di modifica degli atti di gara della C.R.I.T.E. menzionati nella delibera n. 180/2026, nonché dell’avviso di proroga dei termini di presentazione delle offerte; nonché per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale, anche quali atti presupposti e comunque confermati e, in particolare, del bando; C) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 28 aprile 2026, previa sospensione dell’efficacia - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti; - dei chiarimenti dal n. 25 a n. 30 resi da Azienda Zero nell’ambito della procedura di gara, pubblicati sulla piattaforma SINTEL e sul sito istituzionale di Azienda Zero in data 24 aprile 2026 e dei relativi avvisi, con riferimento al lotto n. 1, ed in particolare le risposte al quesito n. 25, nonché del diniego di autotutela opposto da Azienda Zero con le risposte ai quesiti con riferimento al lotto n. 1, ed in particolare con la risposta al quesito n. 25, oltre che dei relativi atti istruttori, anche quale conferma degli atti della procedura di gara con riferimento al lotto n. 1, nonché dell’avviso sul termine di presentazione delle offerte del 23 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: lex specialis e atti della procedura aperta per la fornitura di sistemi di dialisi peritoneale, limitatamente al lotto n. 1, con particolare riferimento alle specifiche tecniche sulle soluzioni dialitiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando, il capitolato tecnico e gli ulteriori atti della procedura di gara, nonché, con motivi aggiunti, la rettifica del capitolato e i successivi chiarimenti della stazione appaltante. La clausola originaria richiedeva, per le sacche a base di glucosio, soluzioni con tampone bicarbonato puro o bicarbonato più lattato, escludendo il tampone lattato puro. La clausola rettificata ha poi richiesto un pH post-miscelazione compreso tra 6,8 e 7,4, sacche a doppio o multi-comparto e ridotto contenuto di prodotti di degradazione del glucosio (GDP). La ricorrente, i cui prodotti presentavano tampone lattato, pH lievemente acido, tecnologia mono-comparto e caratteristiche diverse di biocompatibilità, ha dedotto violazione della disciplina dei contratti pubblici, del principio di equivalenza, dei principi di concorrenza, par condicio, favor partecipationis, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, correttezza e buona fede, nonché violazione della libertà prescrittiva del medico. Sono stati inoltre dedotti incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e contraddittorietà della lex specialis. Secondo la ricorrente, i requisiti tecnici avrebbero avuto carattere immediatamente escludente e sarebbero stati privi di adeguata giustificazione tecnico-scientifica, anche in ragione dell’esistenza sul mercato di soluzioni terapeutiche utilizzate nella pratica clinica e ammesse in altre procedure di gara. È stata contestata anche la risposta della stazione appaltante ai quesiti, ritenuta inidonea a dimostrare l’equivalenza o a motivare l’esclusione delle soluzioni alternative.

La decisione

Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la clausola originariamente impugnata era stata sostituita dalla delibera n. 180/2026 e l’interesse della ricorrente si era trasferito sulle nuove prescrizioni, impugnate con motivi aggiunti. I due ricorsi per motivi aggiunti sono stati rigettati. Il giudice ha ritenuto che la definizione delle specifiche tecniche rientri nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sia sindacabile soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o irragionevolezza. I requisiti relativi a pH prossimo alla neutralità, tecnologia bi/multi-comparto e ridotto contenuto di GDP sono stati considerati pertinenti all’oggetto della fornitura, non manifestamente sproporzionati e fondati su un quadro tecnico-scientifico, comprese linee guida internazionali, che valorizza la biocompatibilità e la preservazione della funzione renale residua nei trattamenti cronici. Non era necessario dimostrare che le soluzioni richieste fossero l’unica opzione clinicamente possibile, essendo sufficiente un fondamento scientifico non manifestamente illogico o arbitrario. La mera disponibilità sul mercato di prodotti diversi, utilizzati nella pratica clinica o ammessi in altre gare, non rende illegittima la scelta di adottare uno standard qualitativo più elevato. Il principio di equivalenza non impedisce alla stazione appaltante di fissare requisiti minimi più elevati; l’eventuale equivalenza del prodotto della ricorrente avrebbe potuto assumere rilievo nella fase di valutazione dell’offerta, tanto più che la società aveva dichiarato di aver presentato domanda di partecipazione. I chiarimenti non sono stati ritenuti integrazione postuma della motivazione, ma precisazioni tecniche coerenti con il fabbisogno regionale, con gli atti di gara e con le esigenze di biocompatibilità già richiamate. È stata respinta anche la censura di contraddittorietà con il criterio premiale della varietà compositiva, dovendosi intendere tale criterio come operante all’interno della gamma di prodotti conformi ai requisiti minimi. Infine, la libertà prescrittiva del medico non impone alla stazione appaltante di acquistare ogni tipologia di prodotto presente sul mercato, poiché la gara mira a selezionare i prodotti ritenuti maggiormente rispondenti agli obiettivi qualitativi dell’amministrazione. Spese integralmente compensate per la complessità tecnica delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando sussistono i relativi presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    È richiamato nel contraddittorio in relazione al principio di equivalenza e alla possibilità di presentare prodotti funzionalmente equivalenti; il giudice precisa tuttavia che l’eventuale equivalenza può rilevare nella fase di valutazione dell’offerta e non impedisce la fissazione di standard qualitativi minimi più elevati.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    È indicato tra le norme invocate dalla ricorrente in materia di specifiche tecniche e principio di equivalenza; la decisione valorizza la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella definizione delle caratteristiche del prodotto.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla restrizione della concorrenza, senza autonoma statuizione specifica.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la decisione esclude l’irragionevolezza o arbitrarietà della scelta tecnica.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato con riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa, tra cui proporzionalità, efficacia, trasparenza e correttezza; il giudice ritiene la scelta coerente con tali principi.

Massime di principio

  • La scelta delle specifiche tecniche di una fornitura pubblica rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando risulti manifestamente arbitraria, illogica, irrazionale, irragionevole o estranea all’oggetto dell’appalto.
  • La stazione appaltante può fissare uno standard qualitativo minimo più elevato rispetto a prodotti già presenti sul mercato e utilizzati nella pratica clinica, purché i requisiti siano pertinenti all’oggetto della gara, proporzionati allo scopo perseguito e sorretti da un adeguato fondamento tecnico-scientifico.
  • Il principio di equivalenza tutela la concorrenza e impedisce restrizioni irragionevoli, ma non vieta alla stazione appaltante di individuare caratteristiche minime funzionali a un più elevato livello qualitativo; l’eventuale equivalenza del prodotto alternativo può rilevare nella valutazione dell’offerta, senza imporre l’ammissione di prodotti privi dei requisiti minimi.
  • Per legittimare la scelta di uno standard tecnico più elevato non è necessario dimostrare che esso costituisca l’unica soluzione scientificamente possibile; è sufficiente che la scelta sia coerente con un quadro tecnico-scientifico attendibile e non manifestamente illogico o arbitrario.
  • La previsione di un criterio premiale relativo alla varietà dell’offerta deve essere interpretata sistematicamente come riferita alle differenze riscontrabili tra prodotti già conformi ai requisiti minimi della lex specialis e non come deroga a tali requisiti.
  • La sostituzione, nel corso della gara, della clausola tecnica originariamente impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale quando l’interesse del ricorrente si trasferisce sulle nuove prescrizioni, che devono essere contestate mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.