Risposta n. 217 del 28/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, per il comma 2 dell’articolo 16, il requisito della non residenza in Italia si considera integrato con almeno due periodi d’imposta di residenza all’estero; nel caso esaminato tale requisito maturerebbe solo rientrando in Italia dopo il 2 luglio 2020. Pertanto, un rientro a maggio 2019 non consente l’accesso al regime.
Regime speciale per lavoratori impatriati e periodo minimo di residenza all’estero ex articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015
Il quesito
La contribuente chiede se, dopo essersi iscritta all’AIRE dal 2013, aver trasferito la residenza a Treviso tra aprile e dicembre 2017 e aver poi ripreso la residenza estera a Londra, possa accedere al regime agevolato per impatriati rientrando in Italia da maggio 2019 per lavorare come dipendente.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia nega l’agevolazione per un rientro in Italia a maggio 2019, perché la contribuente risulta residente in Italia nei periodi d’imposta 2017 e 2018 e quindi non soddisfa il requisito minimo di residenza estera per due periodi d’imposta richiesto dal comma 2; resta inoltre necessario, secondo la risposta, il possesso del titolo di laurea e degli altri requisiti di legge.
Regime speciale per lavoratori impatriati e periodo minimo di residenza all’estero
L’interpello riguarda l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con particolare attenzione al requisito del periodo minimo di residenza all’estero previsto per i soggetti di cui al comma 2. La contribuente rappresenta una situazione di rientro in Italia dopo un periodo di lavoro e residenza a Londra, con una parentesi di residenza in Italia tra il 2017 e il 2018.
Fattispecie rappresentata
La contribuente riferisce di essere iscritta all’AIRE dal mese di dicembre 2013 e di aver vissuto e lavorato a Londra. Precisa però che tra aprile e dicembre 2017 ha dovuto trasferire la residenza a Treviso e che, da dicembre 2017, ha richiesto nuovamente l’iscrizione all’AIRE perché tornata a vivere e lavorare a Londra. Aggiunge infine che, a partire da maggio 2019, intende rientrare in Italia trasferendo la propria residenza e svolgendo attività di lavoro dipendente.
Quesito del contribuente
La contribuente chiede se, sulla base dei fatti descritti, possa beneficiare degli incentivi fiscali previsti per i lavoratori "impatriati". Non viene formulata una soluzione interpretativa autonoma.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
- l’articolo 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha modificato la disciplina con efficacia, in linea generale, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2020 per chi acquisisce la residenza fiscale in Italia dal medesimo anno;
- l’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la nozione di residenza fiscale in Italia;
- la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018, con cui era già stata chiarita l’interpretazione del requisito temporale di residenza estera per i soggetti del comma 2.
Soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia
L’Agenzia precisa che la disciplina introdotta dal D.L. n. 34 del 2019 non si applica, nel caso esaminato, al rientro previsto per maggio 2019; pertanto, valuta la situazione sulla base della formulazione dell’articolo 16 vigente prima di tali modifiche.
La norma prevede che il reddito prodotto in Italia sia imponibile nella misura del 50% per i soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, a condizione che ricorrano i requisiti del comma 1 o del comma 2. Poiché, dai dati forniti, emerge la mancanza del requisito del quinquennio di residenza estera richiesto dal comma 1, l’analisi si concentra sul comma 2.
Per i soggetti del comma 2, l’Agenzia ribadisce che il beneficio spetta ai cittadini UE o di Stati extra UE con cui esista una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni, che:
- siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; oppure
- abbiano svolto continuativamente attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’Agenzia richiama il proprio precedente orientamento secondo cui, pur non essendo espressamente previsto nel comma 2 un periodo minimo di residenza estera analogo a quello del comma 1, il requisito si intende soddisfatto con almeno due periodi d’imposta di residenza all’estero, coerentemente con il periodo minimo di lavoro all’estero di due anni previsto dalla norma.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Dall’esame dell’Anagrafe tributaria e delle informazioni del Ministero dell’Interno, la contribuente risulta:
- iscritta all’AIRE dal 9 dicembre 2013 per trasferimento a Londra;
- non presente nell’elenco AIRE del 16 febbraio 2017, poiché residente a Treviso nel periodo compreso tra dicembre 2016 e dicembre 2018;
- nuovamente iscritta all’AIRE dall’8 gennaio 2019 per un nuovo trasferimento a Londra.
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che la contribuente è stata residente in Italia nei periodi d’imposta 2017 e 2018. Di conseguenza, non matura il requisito della residenza all’estero per due periodi d’imposta necessario per accedere al regime del comma 2 se rientra in Italia a maggio 2019.
L’Agenzia precisa inoltre che, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti di legge, in particolare il titolo di laurea, l’assenza di tale requisito impedisce l’accesso al beneficio. Solo un rientro in Italia dopo il 2 luglio 2020 consentirebbe, nel caso descritto, di maturare il requisito temporale richiesto.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è negativo: la contribuente, se rientra in Italia nel maggio 2019 per svolgervi un’attività di lavoro autonomo o dipendente, non può beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015. La decisione si fonda principalmente sull’interruzione della continuità della residenza estera per effetto del periodo di residenza in Italia nel 2017-2018, oltre che sulla necessità di verificare il possesso del titolo di laurea e degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
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