Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 220 del 28/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la norma non prevede un divieto espresso legato a precedenti periodi di residenza in Italia; quindi, in assenza di limitazioni specifiche, l'agevolazione dovrebbe spettare.

Regime agevolato per docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ex art. 44 DL 78/2010

Il quesito

Il contribuente chiede se possa accedere al regime agevolato per docenti e ricercatori che rientrano in Italia, pur avendo già avuto in passato la residenza anagrafica e fiscale in Italia, senza aver mai fruito dell'agevolazione in quel periodo perché percepiva redditi esenti in base alla Convenzione Italia-Norvegia.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate nega l'accesso al regime: l'agevolazione spetta solo a chi, prima di rientrare in Italia, sia stato residente all'estero e abbia svolto all'estero attività di docenza o ricerca per almeno due anni continuativi, per poi trasferire la residenza fiscale in Italia. Poiché l'istante aveva già acquisito la residenza fiscale in Italia in passato, il requisito della previa residenza estera continuativa non è rispettato, irrilevante il fatto che in quel periodo non avesse fruito dell'agevolazione.

Regime agevolato per docenti e ricercatori con trasferimento della residenza fiscale in Italia

L’interpello riguarda l’applicazione del regime agevolativo previsto per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, disciplinato dall’art. 44 del DL 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 1, comma 149, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il contribuente chiede se il pregresso periodo di residenza anagrafica e fiscale in Italia impedisca l’accesso al beneficio, pur non avendone mai fruito in quel periodo.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante è un professore associato nato e residente in Norvegia, dipendente a tempo indeterminato di "ALFA". In passato ha svolto attività di ricerca in Italia presso l’Università "BETA", restando formalmente dipendente di "ALFA", che gli ha corrisposto lo stipendio durante tutto il periodo. Durante tale permanenza in Italia aveva assunto anche la residenza anagrafica italiana, successivamente revocata con ritorno alla residenza in Norvegia.

Il contribuente segnala inoltre che, se la procedura di assunzione presso la libera Università "DELTA" dovesse andare a buon fine, cesserebbe il rapporto con "ALFA" e si trasferirebbe nuovamente in Italia per svolgere attività di docenza e ricerca, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Quesito del contribuente

L’istante domanda se, nonostante un precedente periodo di residenza anagrafica in Italia, possa comunque beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 44 del DL n. 78 del 2010, come reso permanente dalla legge n. 232 del 2016, considerando che in quel periodo non aveva usufruito del regime perché percepiva redditi esenti da imposizione in Italia ai sensi dell’art. 20 della Convenzione Italia-Norvegia contro le doppie imposizioni.

Soluzione interpretativa proposta

Il contribuente ritiene che la norma non contenga alcuna limitazione espressa con riferimento a precedenti periodi di residenza in Italia. Di conseguenza, a suo avviso, l’agevolazione dovrebbe spettargli una volta che rientri a svolgere attività di docenza o ricerca e acquisisca la residenza fiscale in Italia.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 44 del DL n. 78 del 2010, secondo cui è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che:

  • sono in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • non sono occasionalmente residenti all’estero;
  • hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;
  • vengono a svolgere la loro attività in Italia;
  • acquisiscono conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, che precisa che:

  • il regime si applica dal periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e per i tre periodi d’imposta successivi, se la residenza permane;
  • l’attività estera richiesta non deve necessariamente essere svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, purché sia stata svolta per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi, ovvero per due anni accademici continuativi nel caso della docenza;
  • la disciplina si rivolge in generale a tutti i residenti all’estero, italiani e stranieri, e non solo a chi rientra dall’estero per ragioni di nazionalità;
  • il requisito dell’acquisizione della residenza fiscale in Italia deve derivare dallo svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio dello Stato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene che, nel caso concreto, il contribuente non possa accedere all’agevolazione. Pur essendo in possesso di titolo universitario, residente all’estero e potenzialmente in grado di svolgere in Italia attività di docenza e ricerca, l’elemento decisivo è che egli aveva già acquisito la residenza fiscale in Italia in passato.

Secondo l’Amministrazione, il regime è volto a favorire il rientro in Italia di soggetti che, prima del rientro, abbiano effettivamente mantenuto una residenza all’estero e vi abbiano svolto l’attività qualificata per almeno due anni continuativi. Nel caso esaminato, tale requisito non risulta rispettato, poiché il contribuente era già fiscalmente residente in Italia nel periodo precedente. È quindi irrilevante che in quel periodo non avesse beneficiato del regime agevolato, essendo stato esente il reddito per effetto della Convenzione Italia-Norvegia.

Conclusioni operative

L’Agenzia conclude che la pregressa residenza fiscale in Italia esclude l’accesso al regime per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL n. 78 del 2010, come modificato dalla legge n. 232 del 2016. Per poter beneficiare dell’agevolazione, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto, prima del rientro, attività di docenza o ricerca all’estero per almeno due anni continuativi senza aver già avuto residenza fiscale in Italia nel periodo rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.