Risposta n. 218 del 28/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale dovrebbero essere deducibili in sede di dichiarazione dei redditi, anche se l’immobile si trova in Austria.
Detrazione degli interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale situata in Austria
Il quesito
Il contribuente, residente all’estero e proprietario con la moglie di un appartamento in Austria adibito ad abitazione familiare, chiede se possa detrarre in dichiarazione gli interessi passivi del mutuo ipotecario ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, presupponendo la non residenza fiscale in Italia, il reddito di lavoro del contribuente sia imponibile esclusivamente in Italia ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Austria. Tuttavia, per i non residenti la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR spetta solo per immobili situati in Italia; pertanto gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale in Austria non sono detraibili.
Detrazione degli interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale in Austria
L’interpello riguarda la possibilità, per un contribuente residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E., di detrarre gli interessi passivi di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’immobile in cui vive con la famiglia in Austria. Il chiarimento richiesto investe l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR, nel contesto di un soggetto che lavora in Italia come dipendente statale.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente dichiara di:
- essere cittadino italiano residente in Austria;
- essere iscritto all’A.I.R.E. dal 1998;
- avere il centro dei propri interessi personali in Austria da circa 20 anni;
- vivere in Austria con la moglie e il figlio;
- lavorare in Italia, nella provincia di Bolzano, come transfrontaliero;
- essere dipendente statale e, quindi, non poter assoggettare a imposta in Austria il reddito di lavoro prodotto in Italia.
Inoltre, afferma di essere proprietario con la moglie di un appartamento in Austria, adibito ad abitazione familiare, e di voler sapere se possa portare in detrazione, nei limiti previsti, gli interessi passivi del mutuo ipotecario relativo a tale immobile.
Quesito del contribuente
Il quesito sostanziale è se un soggetto non residente fiscalmente in Italia possa usufruire della detrazione per interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale quando l’immobile è situato all’estero, nella specie in Austria.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene di poter dedurre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale nella dichiarazione dei redditi, sostenendo che l’assenza di imposizione in Austria sul reddito di lavoro gli impedisca di fruire delle detrazioni fiscali in quel Paese.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto il principio secondo cui la verifica dell’effettiva residenza fiscale è questione di fatto e non può essere oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, come chiarito dalla circolare n. 9 del 1° aprile 2016. La risposta viene quindi resa assumendo che il contribuente sia fiscalmente non residente in Italia.
Sul piano convenzionale, viene richiamata la Convenzione tra Italia e Austria ratificata con legge 18 ottobre 1984, n. 762:
- l’articolo 15, paragrafo 1, disciplina in via generale la tassazione dei redditi da lavoro dipendente;
- il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede la regola dei lavoratori frontalieri, ma tale disciplina non opera quando il reddito rientra nell’articolo 19;
- l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), stabilisce che le remunerazioni pagate da uno Stato contraente o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi resi a tali enti sono imponibili soltanto in tale Stato.
Per la disciplina interna, l’Agenzia richiama gli articoli 23 e 24 del TUIR, precisando che per i non residenti l’imposta è determinata secondo tali disposizioni e che l’articolo 24, comma 3, consente in detrazione anche gli oneri di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR.
Viene inoltre richiamato il chiarimento contenuto nelle istruzioni al modello Redditi Persone Fisiche per i non residenti, secondo cui la detrazione per interessi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale riguarda immobili situati in Italia.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che, poiché il contribuente dichiara di essere dipendente statale, il reddito percepito quale corrispettivo dell’attività di insegnante ricade nell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione Italia-Austria e risulta imponibile esclusivamente in Italia, Stato della fonte.
Ne consegue che il contribuente deve assolvere in Italia gli adempimenti fiscali previsti per i non residenti. Tuttavia, la detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’abitazione principale, pur essendo astrattamente riconosciuta anche ai non residenti dall’articolo 24, comma 3, del TUIR, opera alle medesime condizioni previste per i residenti e quindi, di regola, con riferimento a immobili situati in Italia.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che gli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale situata in Austria non possono essere detratti dall’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR, poiché la detrazione è riconosciuta per immobili situati in Italia.
Conclusioni operative
In sintesi:
- il contribuente è trattato come non residente fiscale in Italia, secondo il presupposto assunto dalla risposta;
- il reddito da lavoro dipendente statale è imponibile esclusivamente in Italia ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Austria;
- per i non residenti è possibile fruire di alcune detrazioni previste dal TUIR;
- la detrazione degli interessi del mutuo per l’abitazione principale non spetta quando l’immobile è situato all’estero;
- nel caso specifico, essendo l’abitazione principale in Austria, la detrazione non è ammessa.
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