Risposta n. 216 del 28/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegime impatriati e prova della residenza estera senza iscrizione AIRE
Il quesito
Il contribuente chiede se, ai fini dell’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati ex articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015, possa dimostrare il requisito dei cinque anni di residenza all’estero con documentazione diversa dall’iscrizione all’AIRE, non essendosi iscritto tempestivamente per un errore di inoltro della richiesta al consolato incompetente.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia distingue tra il regime applicabile al rientro nel 2019 e quello, più favorevole, introdotto dal D.L. 34/2019 per i trasferimenti dal 2020. Per il 2019 ritiene in linea generale necessario il mancato radicamento in Italia per i cinque periodi d’imposta precedenti, ma, valorizzando la nuova norma, ammette che la residenza estera possa essere provata anche secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni, se il contribuente rientra nel perimetro delle modifiche normative. Per i trasferimenti dal 2020 si applicano invece le nuove condizioni dell’articolo 16, con requisito ridotto a due anni di non residenza e con la possibilità di beneficiare delle ulteriori agevolazioni previste.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, se il contribuente dimostra la residenza fiscale nel Regno Unito sin dal 2014 ai sensi della Convenzione Italia-Regno Unito, può accedere al regime impatriati nella versione vigente nel 2019, a condizione che trasferisca la residenza fiscale in Italia nel 2019 e sussistano gli altri requisiti di legge. Se invece il rientro avviene nel 2020, si applica la disciplina modificata dal D.L. 34/2019, con tassazione agevolata al 30% del reddito e le ulteriori estensioni/agevolazioni previste per figli, acquisto di immobile o trasferimento in determinate regioni. Resta fermo che l’effettivo accertamento della residenza fiscale è una questione di fatto non risolvibile in interpello.
Regime impatriati e prova della residenza estera senza iscrizione AIRE
La risposta esamina la possibilità per un cittadino italiano rientrato dall’estero di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, nonostante la tardiva iscrizione all’AIRE. Il caso è rilevante perché il contribuente sostiene di aver vissuto e lavorato nel Regno Unito per diversi anni, ma di essersi iscritto all’AIRE solo nell’ottobre 2015 per un errore nell’invio della domanda.
Fattispecie e posizione del contribuente
L’istante rappresenta di essersi trasferito nel Regno Unito nel 2014, di avervi lavorato per più datori di lavoro e di poter documentare la permanenza all’estero tramite:
- contratti di assunzione;
- buste paga;
- documento P60, assimilato alla Certificazione Unica italiana.
Sottolinea inoltre che la richiesta di iscrizione all’AIRE sarebbe stata inviata già nel dicembre 2014, ma a un consolato non competente, con iscrizione effettiva soltanto nell’ottobre 2015. Il rientro in Italia, con contratto di lavoro dipendente come quadro presso una società italiana, sarebbe avvenuto nel maggio o nel settembre 2019.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se, ai fini del regime impatriati di cui all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sia possibile dimostrare il requisito della residenza estera con documentazione diversa dall’iscrizione all’AIRE.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati e, nella versione vigente nel 2019, prevede l’abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia per il periodo d’imposta del trasferimento della residenza e per i quattro periodi successivi.
Per il comma 1, il beneficio spetta ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR e che, cumulativamente:
- non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti;
- svolgano l’attività presso un’impresa residente in Italia o collegata;
- prestino l’attività prevalentemente in Italia;
- rivestano ruoli direttivi oppure siano altamente qualificati o specializzati.
Viene poi ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, la residenza fiscale in Italia sussiste quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, la persona fisica è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente, oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza civilistica. Le condizioni sono alternative.
Sono richiamate anche la circolare n. 17/2017 e precedenti di prassi, secondo cui la mancata cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente impedisce l’accesso al regime.
Modifiche introdotte dal D.L. 34/2019
L’Agenzia segnala che l’articolo 16 è stato modificato dall’articolo 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con decorrenza generale dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° maggio 2019, dunque per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020.
Le nuove regole prevedono, in sintesi:
- tassazione agevolata sul 30% del reddito prodotto in Italia;
- requisito di non residenza in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- impegno a risiedere in Italia per almeno due anni;
- svolgimento dell’attività prevalentemente in Italia.
Sono inoltre menzionate le ulteriori proroghe e riduzioni previste:
- estensione per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di figli minorenni o a carico, con tassazione del 50%;
- estensione analoga in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia;
- tassazione al 10% per chi trasferisce la residenza in specifiche regioni del Mezzogiorno.
Soluzione interpretativa dell’istante
L’istante sostiene che il requisito dell’iscrizione all’AIRE non sarebbe espressamente richiesto dall’articolo 16 nella sua formulazione originaria e che la residenza estera debba essere valutata in base alle tie break rules delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Ritiene quindi di aver effettivamente risieduto all’estero per cinque periodi d’imposta, dal 2014 al 2018, indipendentemente dalla data di iscrizione AIRE. Di conseguenza, a suo avviso, la documentazione lavorativa e fiscale prodotta sarebbe sufficiente a provare il requisito richiesto.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, nella formulazione dell’articolo 16 applicabile al 2019, il soggetto non iscritto all’AIRE, o iscritto per un periodo inferiore a quello richiesto, non poteva essere ammesso al beneficio, in quanto la residenza fiscale italiana rileva anche per il solo dato dell’iscrizione anagrafica.
Tuttavia, evidenzia che le modifiche del D.L. 34/2019 introducono una disciplina più favorevole, riconoscendo ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE la possibilità di dimostrare la residenza estera anche sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Pur essendo tali norme destinate ai trasferimenti dal 2020, l’Agenzia ritiene che la nuova ratio possa rilevare anche per i rientri avvenuti nel 2019, se il contribuente prova la residenza estera per i cinque periodi richiesti secondo la disciplina convenzionale.
Applicazione al caso concreto
Nel caso specifico, l’Agenzia osserva che, se il contribuente riesce a provare la residenza nel Regno Unito dal 2014 ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, potrà accedere al regime impatriati nella versione vigente nel 2019, sempre che trasferisca la residenza fiscale in Italia nel 2019 e soddisfi anche gli altri requisiti di legge.
Se invece il trasferimento in Italia avviene nel 2020, trovano applicazione le nuove regole del D.L. 34/2019, con riduzione dell’imponibile al 30% e con le ulteriori agevolazioni previste per specifiche situazioni familiari, patrimoniali o territoriali.
Limiti dell’interpello e conclusioni operative
L’Agenzia precisa che l’accertamento dell’effettiva residenza fiscale è una questione di fatto e, come tale, non può essere oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000. La risposta, inoltre, è resa in un contesto in cui il D.L. 34/2019 era ancora in fase di conversione e, quindi, soggetta a eventuali modifiche legislative.
In conclusione, il documento ammette la possibilità di provare la residenza estera con strumenti diversi dall’iscrizione AIRE, ma solo alla luce della disciplina convenzionale e della nuova impostazione normativa; resta comunque necessario verificare concretamente il periodo di rientro e gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal regime impatriati.
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