Risposta n. 215 del 28/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’Istante, la ditta individuale potrebbe accedere al regime forfetario già dall’inizio dell’attività, previo esercizio dell’opzione per l’IVA ordinaria ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.L. 41/1995, senza necessità di applicare materialmente il regime ordinario per un periodo precedente.
Socio superstite che prosegue in ditta individuale l’attività della SNC cessata, con possibile accesso al regime forfetario.
Il quesito
Il contribuente chiede se, cessata la SNC che vende libri usati in regime del margine, il socio superstite possa aprire una ditta individuale e applicare fin da subito il regime forfetario, pur dovendo prima esercitare l’opzione per l’IVA ordinaria senza poi utilizzarla effettivamente.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la nuova ditta individuale sia un soggetto distinto dalla SNC estinta e possa applicare il regime forfetario già dal periodo d’imposta 2019, se costituita in tale periodo e se non ha applicato il regime del margine. Non è quindi necessario esercitare l’opzione per l’IVA ordinaria nell’anno precedente; tale regola vale per soggetti preesistenti che già operano nel regime del margine.
Socio superstite, cessazione della SNC e accesso al regime forfetario
L’interpello riguarda il caso di una società in nome collettivo che svolgeva attività di commercio al dettaglio e per corrispondenza di libri usati acquistati da privati, assoggettata al regime speciale dei rivenditori di beni usati (regime del margine). A seguito del recesso di uno dei due soci, il socio superstite intende proseguire la stessa attività come impresa individuale.
Fattispecie e contesto
La SNC, secondo quanto rappresentato, sarebbe destinata a sciogliersi e liquidarsi, con assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite e conseguente estinzione della società. L’istante richiama i chiarimenti già forniti dall’Agenzia con le risoluzioni n. 47/E del 3 aprile 2006 e n. 329/E del 30 luglio 2008, sostenendo che si tratti di una trasformazione atipica in azienda individuale.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede conferma della possibilità, per la nuova ditta individuale, di applicare il regime forfetario sin dall’inizio dell’attività, pur essendo l’attività precedentemente svolta dalla SNC in regime del margine. In particolare, chiede se sia sufficiente esercitare l’opzione per il regime ordinario IVA, senza effettivo utilizzo dello stesso, per poter accedere poi al forfetario.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante sostiene che, per il periodo d’imposta 2019, la prima parte dell’anno sarebbe riferibile alla liquidazione della SNC, mentre la seconda parte alla prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite come imprenditore individuale. In tale prospettiva, egli dichiara che la nuova impresa individuale potrebbe applicare il regime forfetario dal 2020, avendo esercitato nel 2019 l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari sia per la SNC sia per la ditta individuale ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995.
L’istante richiama, a supporto, la circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2, che, in materia di produttori agricoli, ammette l’accesso a un regime agevolato qualora sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
In sede di integrazione documentale, inoltre, precisa che non si renderà necessaria la rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972, poiché i beni non ancora ceduti o utilizzati sono stati acquistati da privati e quindi senza detrazione dell’imposta, mentre i beni ammortizzabili sono stati utilizzati oltre il periodo di osservazione previsto dalla norma.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in via preliminare la disciplina del regime forfetario introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, poi modificata dalla legge n. 145/2018 e chiarita dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
Viene in particolare richiamata la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lettera a), della legge n. 190/2014, che esclude dal regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. La circolare n. 9/E/2019 chiarisce però che, se il contribuente ha facoltà di optare per l’IVA ordinaria, l’accesso al forfetario è possibile, purché l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
La circolare viene inoltre richiamata con riferimento all’imprenditore che applica il regime del margine ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995, per il quale è consentito il regime forfetario previa opzione per l’IVA ordinaria sull’intera attività.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che il socio superstite, pur proseguendo la medesima attività della SNC, è un soggetto autonomo e distinto dalla società estinta. Riprendendo i chiarimenti già espressi nella risoluzione n. 47/E del 2006, l’Amministrazione esclude che si possa parlare di trasformazione della società in impresa individuale in senso proprio: la continuazione in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento e dalla liquidazione della società, con assegnazione del residuo patrimoniale al socio superstite e conseguente estinzione della società.
Da ciò deriva che non si può considerare la SNC come ancora esistente sotto diversa forma giuridica. Ai fini della risposta, pertanto, il regime IVA applicato dalla SNC in precedenza è ritenuto irrilevante rispetto alla posizione del nuovo soggetto persona fisica.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che la ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario già dal periodo d’imposta 2019, a condizione che sia costituita in tale periodo e che non abbia applicato il regime del margine. L’adesione al forfetario deve essere indicata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) e poi confermata nella dichiarazione dei redditi, attestando il possesso di tutti i requisiti e l’assenza delle cause ostative, compresa l’indicazione nel rigo LM21.
Non è quindi necessario, per la nuova ditta individuale, aver esercitato nell’anno precedente l’opzione per l’IVA ordinaria. Il chiarimento contenuto nella circolare n. 9/E/2019, infatti, è riferito ai soggetti preesistenti che già esercitano un’attività soggetta al regime del margine, non al caso del socio superstite che avvia una nuova impresa individuale dopo l’estinzione della SNC.
Conclusioni operative
In sintesi, la risposta dell’Agenzia è favorevole all’accesso immediato al regime forfetario da parte della nuova ditta individuale del socio superstite, senza che sia necessario un previo periodo di applicazione effettiva del regime IVA ordinario. Resta fermo che non sono oggetto del parere i requisiti sostanziali di accesso al regime forfetario e le ulteriori cause ostative previste dalla legge n. 190/2014.
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