Ordinanza n. 979/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'Ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 - RG n. 95/2022 Giudice di Pace di Mirabella Eclano, passata in cosa giudicata come emerge dalla certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava la documentazione relativa alla notificazione della sentenza all'amministrazione, necessaria per verificare la ritualità del ricorso. In particolare, occorreva accertare che il titolo ottemperando fosse stato previamente notificato all'amministrazione almeno 120 giorni prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, ordinandole di depositare entro il 25 febbraio 2026 la documentazione attestante l'avvenuta notificazione della sentenza alla Regione Campania, così da consentire la verifica del rispetto del presupposto temporale per la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, con avvertenza che, in mancanza del deposito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il ricorso è qualificato come azione di ottemperanza del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197
Il testo richiama il termine di almeno 120 giorni dalla previa notificazione del titolo ottemperando all'amministrazione, quale presupposto per la rituale proposizione del ricorso; tuttavia la disposizione non è espressamente citata nell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la ritualità del ricorso dipende dalla previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e dal decorso di almeno 120 giorni, il ricorrente deve depositare la prova documentale della notificazione e della relativa data.
- La mancata produzione della documentazione necessaria a verificare il rispetto del presupposto temporale del ricorso per ottemperanza giustifica un ordine istruttorio di integrazione documentale, con fissazione di un termine e avvertimento dell'inammissibilità in caso di inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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