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Ordinanza

Ordinanza n. 979/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'Ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2022 - RG n. 95/2022 Giudice di Pace di Mirabella Eclano, passata in cosa giudicata come emerge dalla certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano.

Giustizia amministrativa202506341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava la documentazione relativa alla notificazione della sentenza all'amministrazione, necessaria per verificare la ritualità del ricorso. In particolare, occorreva accertare che il titolo ottemperando fosse stato previamente notificato all'amministrazione almeno 120 giorni prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, ordinandole di depositare entro il 25 febbraio 2026 la documentazione attestante l'avvenuta notificazione della sentenza alla Regione Campania, così da consentire la verifica del rispetto del presupposto temporale per la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, con avvertenza che, in mancanza del deposito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il ricorso è qualificato come azione di ottemperanza del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197

    Il testo richiama il termine di almeno 120 giorni dalla previa notificazione del titolo ottemperando all'amministrazione, quale presupposto per la rituale proposizione del ricorso; tuttavia la disposizione non è espressamente citata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la ritualità del ricorso dipende dalla previa notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e dal decorso di almeno 120 giorni, il ricorrente deve depositare la prova documentale della notificazione e della relativa data.
  • La mancata produzione della documentazione necessaria a verificare il rispetto del presupposto temporale del ricorso per ottemperanza giustifica un ordine istruttorio di integrazione documentale, con fissazione di un termine e avvertimento dell'inammissibilità in caso di inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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