Cassazione Penale, Ordinanza n. 28380/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in concorso. Il ricorso articolava due censure principali: con il primo motivo si invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come di minima offensività; con il secondo motivo si contestava la configurabilità della fattispecie incriminatrice, assumendo che parte dei tabacchi fosse stata prodotta in Italia, pur se da multinazionali estere, e quindi non integrasse il contrabbando contestato. La sentenza di legittimità ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la motivazione di merito era congrua e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nonostante la sopravvenuta riforma del testo normativo sui tabacchi lavorati esteri, la condotta contestata, riferita a 268 kg convenzionali, continua a integrare la medesima fattispecie incriminatrice di contrabbando. Ha poi ritenuto infondate in rito le censure sull'art. 131-bis c.p., perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla gravità del fatto, sull'intensità del dolo, sulle modalità organizzate dell'acquisto e sull'elusione dei controlli finalizzata a profitti rilevanti. È stata inoltre reputata inammissibile la doglianza sulla pretesa insussistenza del reato per l'origine italiana di alcuni tabacchi, poiché la difesa si era limitata a una mera asserzione non dimostrata, senza superare la motivazione autonoma della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 110 c.p., 291-bis e 291-ter, comma 1, d.P.R. 43/1973
richiamati come base della condanna per concorso nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la Corte afferma la continuità normativa della fattispecie anche dopo la riforma del 2024
art. 84 d.lgs. 141/2024
"chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni"
norma sopravvenuta che ha sostituito il previgente art. 291-bis; la Corte la usa per affermare che la nuova disciplina conserva la medesima fattispecie incriminatrice per le condotte e i quantitativi oggetto di giudizio
art. 131-bis c.p.
la non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizza gravità del fatto, intensità del dolo, modalità organizzate della condotta ed elusione dei controlli in vista di profitti cospicui
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se ricorrono i presupposti di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende quando non vi sia ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa
Massime di principio
- In materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la sopravvenuta modifica normativa non esclude la continuità della fattispecie incriminatrice quando la condotta e il quantitativo di tabacco rientrano nel nuovo assetto legale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione congrua che valorizzi la gravità oggettiva e soggettiva della condotta, l'intensità del dolo, l'organizzazione dell'azione e l'elusione dei controlli, soprattutto in presenza di profitti rilevanti.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in una diversa lettura delle prove rispetto a quella già esaminata dai giudici di merito.
- Quando una motivazione autonoma della sentenza impugnata non è efficacemente censurata, la doglianza è inammissibile se si limita a prospettare asserzioni difensive prive di adeguato supporto probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ove non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28357/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28358/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28359/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28371/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28374/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_penale · 4 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28375/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →