Cassazione Civile, Ordinanza n. 35286/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Giudice di pace, la quale a sua volta aveva respinto l’opposizione al verbale di contestazione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 145, commi 1 e 10, cod. strada, commessa dal figlio alla guida di uno scooter di sua proprietà. Con il primo motivo ha dedotto la nullità del procedimento per violazione del principio secondo cui l’appello costituisce revisio prioris istantiae, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riformare la decisione di primo grado perché avrebbe erroneamente individuato la parte gravata dall’onere della prova; la censura è stata ritenuta generica. Con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, lamentando che il Tribunale avesse liquidato le spese del grado di appello in euro 1.620,00, importo molto superiore al valore medio dello scaglione applicabile, senza una specifica motivazione, specie in assenza di fase istruttoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché privo di specifica illustrazione delle ragioni per cui il giudice di appello avrebbe dovuto adottare una soluzione diversa; ha accolto il secondo motivo, rilevando che lo scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 richiede una motivazione specifica, qui mancante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha rideterminato le spese del grado di appello in euro 440,00 oltre accessori e spese generali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del comune controricorrente, liquidate in euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 145, commi 1 e 10, codice della strada
Norma violata secondo il verbale di contestazione posto a base della sanzione amministrativa impugnata.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I valori medi della tabella allegata sono derogabili, ma uno scostamento apprezzabile dal minimo e dal massimo richiede un’apposita motivazione del giudice.
art. 91 c.p.c.
Implicitamente richiamato nella regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
Massime di principio
- In sede di liquidazione delle spese processuali, il giudice può discostarsi dai valori medi del d.m. n. 55 del 2014, ma se lo scostamento è apprezzabile deve darne specifica motivazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita ad affermazioni di principio senza spiegare in concreto perché la decisione impugnata sarebbe erronea.
- La censura sulla liquidazione delle spese è fondata quando il giudice abbia applicato un importo sensibilmente superiore al valore medio dello scaglione senza indicare le ragioni della deroga.
- Quando il vizio accolto riguarda solo la regolazione delle spese e la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza in parte qua e decidere nel merito sulla liquidazione delle spese.
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