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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28247/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per avere appiccato un incendio nel territorio di un comune sardo, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il quadro indiziario non avesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la Corte territoriale avesse valutato in modo illogico le dichiarazioni di un teste, il colore della maglia del conducente ripreso, gli orari dei transiti dell'auto e la possibilità che il medesimo giorno fossero stati appiccati più incendi; 2) vizio di motivazione in relazione alle intercettazioni ambientali, assumendo che dalle conversazioni non emergesse alcuna ammissione di responsabilità e che non fosse stato considerato il contesto di suggestione investigativa; 3) omessa valutazione di un fatto decisivo, cioè il dato che nella stessa giornata erano stati appiccati cinque incendi con le medesime modalità nell'agro del medesimo comune, circostanza che renderebbe illogica l'attribuzione del fatto all'imputato; 4) violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, perché il compendio indiziario sarebbe comunque insufficiente a fondare la condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, senza reale confronto con la motivazione impugnata. Ha qualificato il primo motivo come manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano logicamente distinto il nucleo attendibile delle dichiarazioni testimoniali dalle parti condizionate da suggestioni successive, e che i dati su transito dell'auto, abbigliamento e orari erano stati già plausibilmente spiegati. Ha ritenuto ugualmente infondato il secondo motivo, osservando che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità. Ha infine giudicato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché reiterativi e non confrontati con le puntuali ragioni della sentenza d'appello, che aveva ritenuto il quadro indiziario grave, preciso e concordante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla prova indiziaria è stata ritenuta infondata perché i giudici di merito avevano costruito una motivazione logica e coerente su elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stata richiamata in relazione ai motivi di ricorso per vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che essi erano reiterativi e non ammissibili in sede di legittimità perché miravano a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La motivazione del ricorso si fondava sull'asserita mancanza dei requisiti della prova indiziaria; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente valorizzato e coordinato gli indizi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito quando il ricorso si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate e confutate nei giudizi di merito.
  • La doppia conforme rafforza la tenuta della motivazione: quando appello e primo grado condividono la stessa ricostruzione probatoria, le sentenze possono essere lette unitariamente e il sindacato di cassazione è particolarmente ristretto.
  • La valutazione delle dichiarazioni testimoniali può legittimamente distinguere tra il nucleo originario attendibile e le parti successive ritenute condizionate o suggestive, senza che ciò integri di per sé vizio di motivazione.
  • La lettura e l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Un quadro indiziario fondato su plurimi elementi convergenti, logicamente spiegati e reciprocamente corroborati può integrare il requisito di gravità, precisione e concordanza anche quando la difesa proponga spiegazioni alternative non supportate da specifici dati probatori.
  • La mera ipotesi alternativa di un diverso autore del reato o di una diversa scansione temporale dei fatti non è sufficiente a incrinare la motivazione se non è sorretta da concreti elementi di prova e si risolve in un salto logico.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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