Cassazione Civile, Ordinanza n. 29465/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso proposto contro avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012-2015 emessi dal Comune. Il ricorso per cassazione era stato affidato a tre motivi, ma, prima della decisione nel merito, la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso dichiarando di avere definito la controversia con l'ente impositore. L'atto di rinuncia è stato ritualmente notificato al Comune, che non vi si è opposto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità e, non essendo stata proposta opposizione dal Comune, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la ratio della norma sanzionatoria e il fatto che la sopravvenuta definizione del giudizio ne escludeva i presupposti.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la disposizione, avente funzione dissuasiva rispetto alle impugnazioni dilatorie o pretestuose, non si applica quando l'inammissibilità o la definizione del giudizio sia sopravvenuta per effetto della rinuncia o della chiusura della controversia.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se ritualmente notificata alla controparte e non seguita da opposizione, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando non vi sia opposizione della parte intimata.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o dilatorie non opera quando la definizione del giudizio è sopravvenuta per rinuncia, sicché difettano i presupposti per la sua applicazione.
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