Cassazione Civile, Ordinanza n. 29065/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente impugnava un sollecito di pagamento con cui gli era stato richiesto il pagamento di complessivi euro 49.200,80, oltre a tutte le cartelle di pagamento e gli atti prodromici relativi a IVA, IRPEF, IRAP e diritti annuali CCIAA. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) contestava la corretta notificazione di varie cartelle, deducendo irregolarità delle relate, mancato invio dell’avviso raccomandato in caso di consegna a familiari, illeggibilità delle firme e produzione in giudizio di fotocopie non autenticate; 2) deduceva la mancata declaratoria di prescrizione di alcuni crediti; 3) deduceva la mancata prescrizione di parte delle sanzioni; 4) censurava la mancata indicazione dettagliata in cartella di interessi, sanzioni e aliquote ai sensi dello Statuto del contribuente; 5) lamentava la violazione del principio di proporzionalità nella liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulle notifiche e sulle spese, e inammissibili i motivi relativi a prescrizione e sanzioni per cumulo non chiaro di censure, difetto di specificità, mancata deduzione dell’omessa pronuncia e carenza di autosufficienza. Quanto alle contestazioni sulle notifiche, ha osservato che esse investivano vizi delle cartelle anteriori e dovevano essere fatte valere tempestivamente con impugnazione delle cartelle stesse, non del successivo sollecito di pagamento, che non era stato specificamente censurato. Ha inoltre confermato che il disconoscimento della conformità di copie documentali richiede contestazione specifica e circostanziata, non formule generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte ha escluso che i vizi dedotti potessero essere fatti valere tardivamente contro il sollecito di pagamento anziché contro le cartelle.
art. 156 c.p.c.
richiamato in tema di nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto le doglianze tardive rispetto alle cartelle.
art. 160 c.p.c.
richiamato in tema di nullità della notificazione; non è stato ritenuto utile a fondare l’impugnazione tardiva del sollecito.
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova, ma le censure sono state ritenute generiche e non decisive.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per i motivi di ricorso; la Corte ha rilevato la non corretta formulazione di alcuni motivi per cumulo indistinto di vizi.
art. 2719 c.c.
la Corte ha affermato che il disconoscimento della conformità all’originale di una copia deve essere specifico e circostanziato.
art. 2712 c.c.
richiamato insieme all’art. 2719 c.c. per affermare la necessità di contestazione chiara e specifica della copia prodotta.
art. 2948 c.c.
invocato dal ricorrente per la prescrizione di alcuni crediti; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 20 d.l. 31 dicembre 1997, n. 472
richiamato in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per l’obbligo di motivazione delle cartelle con dettaglio di interessi, sanzioni e aliquote; la doglianza è stata respinta perché tardiva e riferita a cartelle già notificate da tempo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione della notificazione di una cartella di pagamento deve essere proposta tempestivamente contro la cartella stessa; non può essere utilmente spesa, in via tardiva, contro un successivo sollecito di pagamento che costituisce l’ultimo atto impugnato.
- Quando si disconosce la conformità all’originale di documenti prodotti in copia, il disconoscimento deve essere specifico, chiaro e circostanziato, indicando il documento contestato e gli esatti profili di difformità; formule generiche o omnicomprensive sono inefficaci.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati con precisione, evitando cumuli indistinti di vizi sostanziali, processuali e motivazionali che rendano incomprensibile la censura e non consentano di individuare la statuizione impugnata.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere dedotte in modo autosufficiente, indicando anche dove e quando siano state sollevate nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- La censura sulla liquidazione delle spese processuali è infondata se il giudice si mantiene nei parametri della controversia e la liquidazione risulta coerente con la soccombenza e con la posizione autonoma delle parti costituite.
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