Cassazione Penale, Ordinanza n. 12202/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto. L'unico motivo deduceva la non correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, lamentando per la prima volta in sede di legittimità un asserito travisamento della prova da parte dei giudici di merito. La Corte ha rilevato che, in presenza di "doppia conforme", tale censura non è ammissibile perché mira a introdurre in cassazione un vizio non devoluto al giudice di appello e a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di rivalutazione delle prove e di diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione preclusa al giudice di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di merito era logica e adeguata, avendo esplicitato correttamente le ragioni della condanna. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
art. 606 c.p.p.
È richiamato solo implicitamente attraverso il tema del vizio dedotto in cassazione e i limiti del sindacato di legittimità; la Corte esclude che possa essere devoluto per la prima volta un travisamento della prova in presenza di doppia conforme.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 648 c.p.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando non sia stato devoluto al giudice di appello.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti accertati nei gradi di merito.
- Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria lettura del compendio probatorio a quella dei giudici di merito, né confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi estranei al processo per censurarne la tenuta logica.
- Quando la motivazione di merito espone in modo non manifestamente illogico le ragioni della responsabilità, la censura sul merito probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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