Regolamento (UE) 2019/694
Regolamento delegato (UE) 2019/694 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce, per un settore limitato ma rilevante, come applicare i finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, introdotti nel quadro del regolamento finanziario UE. L’obiettivo è semplificare la gestione dei contributi per interventi di efficienza energetica e rinnovabili, ancorando il rimborso al raggiungimento di risultati misurabili, e non alle spese sostenute. Il testo disciplina condizioni finali, metodologia di calcolo degli importi, contenuto delle domande di pagamento e requisiti di monitoraggio, controllo e trasmissione delle informazioni alla Commissione.
Modalità dettagliate per il rimborso delle spese tramite finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, limitatamente a interventi in materia di efficienza energetica ed energia da fonti rinnovabili nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni finanziate dal FESR e dal Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo tematico 4, per investimenti in misure a favore dell’efficienza energetica e dell’energia da fonti rinnovabili. Riguarda il rapporto tra beneficiari e autorità di gestione quando il rimborso avviene sulla base di "condizioni di finanziamento" e non dei costi effettivi delle singole operazioni. Restano rilevanti le esclusioni e le regole specifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di gestione, certificazione, verifiche e audit, nonché il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, di tale regolamento.
Finanziamenti non collegati ai costi per efficienza energetica e rinnovabili
Il regolamento delegato (UE) 2019/694 completa il regolamento (UE) n. 1303/2013 introducendo modalità dettagliate per una specifica forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni. La disciplina si inserisce nella cornice delle regole finanziarie UE e mira a semplificare la gestione dei fondi, riducendo gli oneri amministrativi e collegando il rimborso al raggiungimento di risultati verificabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica esclusivamente alle misure a favore dell’efficienza energetica e dell’energia da fonti rinnovabili finanziate dal FESR e dal Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo tematico 4. Non riguarda, quindi, in via generale tutti i programmi o tutte le tipologie di spesa, ma solo questa categoria di interventi, considerata omogenea e particolarmente adatta a un rimborso basato su condizioni di risultato.
Nozione di condizioni di finanziamento e operazione rimborsata
Ai fini del regolamento, le "condizioni di finanziamento" sono le condizioni da rispettare per ottenere il rimborso e possono essere intermedie o finali, con riferimento a un obiettivo prestabilito. L’"operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento" è l’insieme delle attività necessarie per conseguire tali condizioni nell’ambito di una singola operazione, come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
Condizione finale e metodo di calcolo dell’importo
La condizione finale consiste nel raggiungimento di un livello di efficienza energetica misurato come risparmio energetico in kWh/anno oppure riduzione delle emissioni in tonnellate di CO2, secondo gli indicatori comuni di output dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1301/2013. La quantificazione del corrispondente importo rimborsabile deve avvenire con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, fondato su dati statistici, informazioni oggettive, valutazioni di esperti oppure dati storici verificati, tenendo conto delle prevedibili evoluzioni tecnologiche e dei relativi impatti sui costi di investimento.
Domande di pagamento e limiti finanziari
Nelle domande di pagamento presentate ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo da indicare corrisponde all’importo prestabilito relativo alla condizione di finanziamento soddisfatta, con riferimento all’operazione e secondo il modello del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014. Il totale delle spese ammissibili per l’operazione non può superare l’importo prestabilito associato alla condizione finale.
Controlli, verifiche e trasmissione delle informazioni
Il regolamento coordina questa nuova modalità con il sistema di gestione e controllo dei fondi UE: l’operazione deve essere pianificata, completata entro il periodo di ammissibilità e attribuita a un beneficiario che sia autorità di gestione o organismo intermedio con separazione delle funzioni. Le verifiche e gli audit non devono svolgersi a livello di singoli investimenti e i documenti giustificativi delle spese sottostanti non sono soggetti ad audit o verifiche di gestione, poiché gli importi sono predeterminati. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione, prima dell’avvio, sulle modalità di funzionamento dell’operazione e sugli elementi essenziali del meccanismo di finanziamento.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Il regolamento stabilisce le modalità dettagliate delle condizioni di finanziamento per il rimborso delle spese ai beneficiari da parte dell’autorità di gestione nel caso di finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L’applicazione è limitata ai settori di spesa delle misure a favore dell’efficienza energetica e dell’energia da fonti rinnovabili, specificati nell’allegato.
Definizioni chiave
Vengono definite le "condizioni di finanziamento" come l’insieme di condizioni intermedie e finali che devono essere rispettate per ottenere il rimborso, orientate al conseguimento di un obiettivo prestabilito. È inoltre definita l’"operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento" come la singola operazione, ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, composta da tutti i compiti necessari a soddisfare le condizioni intermedie e finali.
Determinazione delle condizioni di finanziamento e della loro applicazione
Le condizioni di finanziamento finali e le modalità di applicazione, inclusa la metodologia per determinare l’importo prestabilito delle spese rimborsabili e le informazioni da trasmettere alla Commissione, sono fissate nell’allegato. La metodologia deve collegare l’importo al rispetto delle condizioni finali, ma svincolandolo dai costi delle singole attività.
Domande di pagamento e limite degli importi
Nelle domande di pagamento ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 devono essere indicati come costi l’importo prestabilito corrispondente a ciascuna condizione di finanziamento soddisfatta, insieme al riferimento dell’operazione e secondo il modello del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014. L’importo complessivo delle spese ammissibili per l’operazione non può superare l’importo prestabilito relativo alla condizione di finanziamento finale.
Condizione di finanziamento finale
Per le misure ammesse, la condizione finale consiste nel conseguimento di un risultato di efficienza energetica, espresso in risparmio energetico in kWh/anno o in riduzione delle emissioni in tonnellate di CO2, secondo gli indicatori comuni di output dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1301/2013. La misurazione deve essere effettuata con uno dei metodi previsti dall’allegato V, punto 1, lettere a), b) o c), della direttiva 2012/27/UE.
Metodologia di calcolo dell’importo
L’importo delle spese ammissibili corrispondente alla condizione finale deve essere stabilito con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti, oppure su dati storici verificati relativi a misure analoghe. Il metodo deve considerare tendenze prevedibili e probabili evoluzioni tecnologiche che incidono sui costi degli investimenti durante il calendario di realizzazione dell’operazione.
Caratteristiche operative e controlli
L’operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento deve riguardare il progresso nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi del programma, essere attuata secondo un calendario pianificato, essere completata entro la fine del periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e prevedere importi delle spese stabiliti in anticipo per le condizioni intermedie. Il beneficiario è l’autorità di gestione o un organismo intermedio con adeguata separazione delle funzioni; il meccanismo di monitoraggio deve consentire la verifica di ciascuna condizione e l’operazione è esclusa dalla popolazione di campionamento per i controlli di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
Informazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sugli elementi relativi alle condizioni di finanziamento finali, alla metodologia di calcolo e alle caratteristiche operative dell’intervento, descrivendo prima dell’avvio dell’attuazione il funzionamento dell’operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 feb 2019Regolamento (UE) 2019/268
- Regolamento · 15 feb 2019Regolamento (UE) 2019/282
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/260
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/261
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/262
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/263
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →