Regolamento (UE) 2019/282
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/282 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riduce nuovamente da due a uno al mese i termini di presentazione delle offerte per la vendita di latte scremato in polvere in intervento pubblico, a seguito della diminuzione delle scorte disponibili e per contenere gli oneri amministrativi. Modifica in tal senso l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. Il termine ordinario scade il terzo martedì del mese alle 11.00 ora di Bruxelles, con regole speciali per agosto e dicembre e una disciplina sostitutiva in caso di festività.
Modifica i termini di presentazione delle offerte nella gara per la vendita di latte scremato in polvere proveniente da scorte di intervento pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica alla procedura di gara per la vendita di latte scremato in polvere disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle misure di intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato. Riguarda gli operatori che presentano offerte nelle gare parziali e le autorità che gestiscono la procedura; non introduce esclusioni soggettive o territoriali specifiche, ma modifica esclusivamente la periodicità e la scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/282: termini per la presentazione delle offerte nella vendita di latte scremato in polvere
Il regolamento interviene sulla disciplina della vendita di latte scremato in polvere proveniente da scorte di intervento pubblico, già avviata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. Dai considerando emerge che la frequenza delle gare era stata dapprima fissata in due termini mensili, poi ridotta a uno e successivamente nuovamente aumentata a due; tuttavia, la diminuzione dei quantitativi residui e la volontà di ridurre gli oneri amministrativi hanno indotto la Commissione a tornare a un solo termine mensile.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che disciplina l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. La modifica è adottata dalla Commissione nell'ambito delle competenze esecutive previste per la gestione delle misure di mercato.
Oggetto della modifica
L'unica modifica sostanziale riguarda l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080. La disposizione sostituita stabilisce che il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive:
- decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente;
- scade alle ore 11.00, ora di Bruxelles, del terzo martedì del mese;
- per il mese di agosto scade alle ore 11.00 del quarto martedì;
- per il mese di dicembre scade alle ore 11.00 del secondo martedì;
- se il martedì di scadenza è festivo, il termine slitta alle ore 11.00 del giorno lavorativo precedente.
Finalità pratica
La nuova disciplina riduce la frequenza delle occasioni di presentazione delle offerte, rendendo la procedura coerente con la quantità residua di prodotto disponibile nelle scorte di intervento. Per gli operatori economici coinvolti nella gara, il cambiamento incide esclusivamente sulla calendarizzazione delle offerte e non introduce nuove condizioni di ammissibilità o nuovi requisiti sostanziali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riduzione della frequenza dei termini di offerta
Viene modificato l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 per riportare a uno al mese i termini di presentazione delle offerte per le gare parziali successive. La modifica risponde alla riduzione dei quantitativi disponibili di latte scremato in polvere, scesi a poco più di 22 000 tonnellate, e all'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi.
Regola di decorrenza e scadenza dei termini
Il termine per le gare parziali successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e scade alle ore 11.00, ora di Bruxelles, del terzo martedì del mese. Nel mese di agosto la scadenza è fissata al quarto martedì, sempre alle ore 11.00, mentre nel mese di dicembre al secondo martedì alle ore 11.00.
Festività coincidente con il martedì di scadenza
Se il martedì previsto per la scadenza è un giorno festivo, il termine scade alle ore 11.00 del giorno lavorativo precedente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 feb 2019Regolamento (UE) 2019/268
- Regolamento · 15 feb 2019Regolamento (UE) 2019/694
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/260
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/261
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/262
- Regolamento · 14 feb 2019Regolamento (UE) 2019/263
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →