Regolamento (UE) 2019/260
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/260 della Commissione, del 14 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i volumi delle correnti tradizionali di scambio tra alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regno Unito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per tener conto dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. In particolare, modifica i volumi e le voci tariffarie relativi alle correnti tradizionali di scambio di prodotti trasformati da e verso alcune regioni ultraperiferiche, includendo il Regno Unito tra i paesi terzi destinatari. Le modifiche mirano a evitare perturbazioni degli scambi tradizionali tra Madera, le isole Canarie e il Regno Unito.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 adeguando i volumi delle correnti tradizionali di scambio tra alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione e il Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alle regioni ultraperiferiche dell’Unione interessate dal regime specifico di approvvigionamento e dalle correnti tradizionali di scambio disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, in particolare Madera, le Azzorre e le isole Canarie. Riguarda gli operatori che esportano o spediscono prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento ex regolamento (UE) n. 228/2013. L’intervento incide sui quantitativi annui autorizzati e sull’elenco dei paesi terzi destinatari, con riferimento specifico al Regno Unito. Si applica dal giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Modifica dei volumi di scambio tra regioni ultraperiferiche e Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/260 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, che disciplina le modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento e delle correnti tradizionali di scambio per le regioni ultraperiferiche dell’Unione. La modifica è motivata dall’uscita del Regno Unito dall’Unione e dalla necessità di evitare perturbazioni nei flussi commerciali tradizionali tra alcune regioni ultraperiferiche e il mercato britannico.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 228/2013, in particolare dell’articolo 14, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, che consente agli operatori di esportare o spedire prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il legislatore dell’Unione precisa che, a seguito della notifica del recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE, occorre adattare gli allegati del regolamento di esecuzione per preservare la continuità degli scambi tradizionali.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli operatori economici che esportano, nel quadro delle correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e che spediscono, nel quadro delle correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati aventi origine in materie prime beneficiarie del regime specifico di approvvigionamento. L’intervento incide sui volumi annui autorizzati e sugli elenchi geografici relativi alle regioni ultraperiferiche interessate, in particolare Madera, le Azzorre e le isole Canarie. Il Regno Unito viene trattato come paese terzo ai fini dell’allegato VI.
Modifiche ai quantitativi ammessi
L’allegato III del regolamento n. 180/2014, con riferimento a Madera, viene aggiornato per alcune voci tariffarie e sottovoci:
- voce 1905: 116 100 e 400;
- voce 2009: *13 480 e *20;
- sottovoci 2202 10 e 2202 90: 752 100 e 42 900;
- voce 2208: *24 800 e *31 200.
L’allegato IV è anch’esso modificato: la riga relativa alla voce 1704 90 è sostituita con i valori 417 500 e 229 000. Il regolamento non esplicita nel corpo principale la logica tecnica di questi valori, ma li riconduce all’adeguamento delle correnti tradizionali di scambio interessate.
Paesi terzi destinatari delle esportazioni
L’allegato VI viene aggiornato per le Azzorre e Madera, includendo espressamente il Regno Unito tra i paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale. L’elenco completo aggiornato è: Angola, Canada, Capo Verde, Guinea-Bissau, Marocco, Mozambico, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Venezuela.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. È dunque un atto di coordinamento temporale, costruito per evitare vuoti normativi nella fase di transizione connessa alla Brexit.
Valore pratico per gli operatori
Per gli operatori delle regioni ultraperiferiche interessate, il regolamento comporta la necessità di verificare i nuovi limiti quantitativi applicabili alle esportazioni e alle spedizioni di prodotti trasformati. Per i professionisti che assistono imprese agroalimentari e operatori commerciali, il dato rilevante è che il Regno Unito continua a figurare tra i mercati di destinazione ammessi, ma come paese terzo, con conseguente adattamento dei riferimenti autorizzatori e dei contingenti previsti dagli allegati del regolamento n. 180/2014.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento n. 180/2014
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 secondo quanto previsto nell’allegato del nuovo regolamento.
Aggiornamento dei quantitativi per Madera
Nell’allegato III, la tabella relativa a Madera è modificata: le righe per le voci 1905 e 2009 e per le sottovoci 2202 10 e 2202 90 sono sostituite con nuovi quantitativi annui; anche la riga relativa alla voce 2208 è sostituita. I nuovi valori indicati sono, rispettivamente, 1905: 116 100 e 400; 2009: *13 480 e *20; 2202 10/2202 90: 752 100 e 42 900; 2208: *24 800 e *31 200.
Aggiornamento dei quantitativi per l’allegato IV
Nell’allegato IV, la riga corrispondente alla voce 1704 90 è sostituita con il nuovo quantitativo: 417 500 e 229 000.
Regno Unito incluso tra i paesi terzi destinatari
Nell’allegato VI, il testo relativo alle Azzorre e a Madera è sostituito per includere il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi verso i quali possono essere esportati prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale. L’elenco aggiornato comprende Angola, Canada, Capo Verde, Guinea-Bissau, Marocco, Mozambico, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Venezuela.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal giorno successivo a quello in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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