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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/268

Regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (UE) n. 200/2010, (UE) n. 517/2011, (UE) n. 200/2012 e (UE) n. 1190/2012 per quanto riguarda taluni metodi di analisi e di campionamento per la ricerca della Salmonella nel pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica UE sul controllo della Salmonella nel pollame, adeguando i metodi di rilevazione e di convalida ai nuovi standard EN ISO 6579-1 ed EN ISO 16140-2. Introduce inoltre un campionamento alternativo per alcune strutture di allevamento difficili da campionare in modo rappresentativo, come i pollai a più livelli e taluni sistemi in gabbia con nastri di rimozione delle deiezioni. È prevista una disposizione transitoria fino al 31 dicembre 2021 per consentire agli operatori di continuare ad applicare i metodi precedenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica le regole UE sul campionamento e sui metodi di analisi per la ricerca della Salmonella nel pollame, aggiornando i riferimenti tecnici e introducendo una procedura di campionamento alternativa in taluni allevamenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, per i profili di controllo e verifica, alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei programmi UE di controllo della Salmonella nelle popolazioni avicole disciplinati dai regolamenti (UE) n. 200/2010, n. 517/2011, n. 200/2012 e n. 1190/2012. Riguarda in particolare allevamenti di riproduttori adulti di Gallus gallus, ovaiole di Gallus gallus, polli da carne e tacchini, con specifiche modalità di campionamento per alcune tipologie di pollai, inclusi allevamenti in gabbie modificate, pollai a più livelli e pollai per polli ruspanti. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica allegati tecnici già vigenti; prevede inoltre una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2021 per l’uso di metodi precedenti.

Modifica dei metodi di analisi e campionamento per la ricerca della Salmonella nel pollame

Il regolamento aggiorna la disciplina tecnica dell’Unione europea relativa al controllo della Salmonella nelle diverse popolazioni avicole, intervenendo sui regolamenti (UE) n. 200/2010, n. 517/2011, n. 200/2012 e n. 1190/2012. La revisione risponde all’esigenza di allineare il quadro normativo ai metodi CEN/ISO più recenti, in particolare EN ISO 6579-1 per la rilevazione della Salmonella spp. ed EN ISO 16140-2 per la convalida dei metodi alternativi.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 2160/2003, che mira a individuare e combattere Salmonella e altri agenti zoonotici lungo la filiera, soprattutto nella produzione primaria, al fine di ridurne la prevalenza e il rischio per la sanità pubblica. I regolamenti modificati contengono le prescrizioni tecniche necessarie per garantire un controllo armonizzato della Salmonella nei gruppi avicoli interessati.

Aggiornamento dei metodi di rilevazione

La modifica centrale consiste nella sostituzione delle precedenti indicazioni sui metodi di rilevazione con il rinvio alla norma EN ISO 6579-1. Tale aggiornamento vale per i regolamenti su riproduttori adulti di Gallus gallus, ovaiole di Gallus gallus, polli da carne e tacchini, con conseguente uniformazione del metodo di analisi in tutta l’Unione.

Metodi alternativi e loro validazione

Il regolamento conferma la possibilità di impiegare metodi alternativi ai metodi di rilevazione e sierotipizzazione previsti dagli allegati, ma solo a condizione che siano convalidati secondo EN ISO 16140-2. Rispetto al quadro previgente, viene chiarito che l’uso di tali metodi non è riservato agli operatori del settore alimentare: anche le autorità competenti possono farvi ricorso, purché i metodi siano adeguatamente convalidati.

Nuove regole di campionamento in allevamenti con strutture particolari

Per alcune tipologie di allevamenti il regolamento introduce soluzioni pratiche di campionamento alternativo. Nei pollai in gabbia in cui le deiezioni non si accumulano in modo sufficiente sui raschietti o sui pulitori dei nastri, devono essere utilizzati almeno quattro tamponi di tessuto umidi di almeno 900 cm2 ciascuno, umidificati con diluenti idonei, per raschiare la superficie più ampia possibile nell’area di scarico dei nastri accessibili.

Nei pollai a più livelli o nei pollai per polli ruspanti in cui la maggior parte delle deiezioni è rimossa tramite nastri di scarico, il campionamento si effettua combinando:

  • un paio di tamponi da stivale prelevati camminando nelle aree coperte da lettiera;
  • almeno 2 tamponi di tessuto umidi raccolti dai nastri di scarico accessibili.

La composizione dei campioni è disciplinata dai nuovi punti inseriti negli allegati dei regolamenti modificati, che rinviano alle regole di composizione già previste per i rispettivi schemi di campionamento.

Regole specifiche per le ovaiole di Gallus gallus

Nel regolamento (UE) n. 517/2011 il campionamento effettuato dall’operatore del settore alimentare viene dettagliato ulteriormente. Nei gruppi allevati in batteria si prelevano 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste dai raschietti o dai pulitori dei nastri; nelle batterie prive di tali sistemi, si raccolgono 2 × 150 grammi di feci miste fresche da 60 punti differenti sotto le gabbie, nelle fosse di raccolta.

Quando non vi è accumulo sufficiente di feci sui dispositivi di raccolta, si applica il campionamento con quattro tamponi di tessuto umidi di almeno 900 cm2 ciascuno. Nei granai o nei pollai per polli ruspanti si prelevano due paia di tamponi da stivali o calze, con percorso di campionamento studiato per rappresentare tutte le parti del pollaio; nei sistemi a più livelli o con nastri di scarico si aggiunge un secondo prelievo di tamponi di tessuto umidi dai nastri accessibili. I due campioni possono essere raggruppati per le analisi.

Disposizione transitoria fino al 31 dicembre 2021

Per consentire l’adeguamento alle nuove norme tecniche, il regolamento prevede una fase transitoria fino al 31 dicembre 2021. In tale periodo gli operatori del settore alimentare possono continuare ad applicare i metodi previgenti indicati nei punti 3.2 e 3.4 degli allegati dei regolamenti modificati. La transitoria è motivata anche dall’esigenza di non aggravare immediatamente gli oneri di convalida dei metodi alternativi, dato che alcuni certificati basati sulla precedente ISO 16140:2003 possono restare validi fino alla fine del 2021.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati dei regolamenti settoriali

Gli allegati dei regolamenti (UE) n. 200/2010, n. 517/2011, n. 200/2012 e n. 1190/2012 sono modificati per allineare le prescrizioni tecniche di campionamento e analisi ai metodi aggiornati di riferimento. Le modifiche incidono in particolare sui punti relativi al prelievo dei campioni, alla composizione dei campioni e ai metodi di rilevazione della Salmonella spp.

Nuovi metodi di rilevazione e convalida

Per la rilevazione della Salmonella spp. viene richiesto il ricorso alla norma EN ISO 6579-1. I metodi alternativi ai metodi di rilevazione e sierotipizzazione possono essere utilizzati solo se convalidati in conformità alla EN ISO 16140-2. La modifica amplia la possibilità di impiego dei metodi alternativi anche alle autorità competenti, non solo agli operatori del settore alimentare.

Campionamento alternativo in alcuni pollai

Nei pollai in gabbia in cui non si accumula una quantità sufficiente di deiezioni sui raschietti o sui pulitori dei nastri, è imposto l’uso di almeno quattro tamponi di tessuto umidi di almeno 900 cm2 ciascuno, con diluenti idonei, per il prelievo nelle aree di scarico dei nastri. Nei pollai a più livelli o nei pollai per polli ruspanti in cui la maggior parte delle materie fecali è rimossa mediante nastri di scarico, si combinano un paio di tamponi da stivale prelevati nelle zone con lettiera e almeno 2 tamponi di tessuto umidi raccolti dai nastri accessibili.

Regole specifiche di campionamento per le ovaiole

Nel regolamento (UE) n. 517/2011 viene disciplinato in modo più dettagliato il campionamento effettuato dall’operatore del settore alimentare: per i gruppi allevati in batteria si prelevano 2 × 150 grammi di feci naturalmente miste dai nastri o raschietti, oppure dalle fosse di raccolta nelle batterie senza tali dispositivi; in taluni casi si usano quattro tamponi di tessuto umidi. Nei granai o nei pollai per polli ruspanti si prelevano due paia di tamponi da stivali o calze, con possibilità di raggruppare i due campioni per le analisi.

Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2021 gli operatori del settore alimentare possono continuare ad applicare i metodi di cui ai punti 3.2 e 3.4 degli allegati dei regolamenti modificati, nella versione previgente alle modifiche introdotte dagli articoli 1-4 del presente regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaresanità animalezoonosiagricolturanormazione tecnica

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