Regolamento (UE) 2019/263
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/263 della Commissione, del 14 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro attuativo degli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, allineandolo alle modifiche intervenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella disciplina finanziaria UE. In particolare, introduce o precisa le clausole su verifiche di gestione e audit, riutilizzo delle risorse, trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato e regole di selezione degli intermediari finanziari. Le modifiche riguardano sia lo strumento di coinvestimento sia il fondo per lo sviluppo urbano. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per adeguare i termini e le condizioni uniformi degli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano.
Ambito di applicazione
Si applica agli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, quindi ai rapporti tra autorità di gestione, intermediari finanziari, fondo di fondi, BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali con partecipazione di uno Stato membro, coinvestitori e destinatari finali nell’attuazione di strumenti finanziari cofinanziati dai fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le modifiche incidono in particolare sulle clausole contrattuali e sui termini uniformi relativi a verifiche di gestione, audit, riutilizzo delle risorse, trattamento differenziato degli investitori e condivisione del rischio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei termini uniformi per gli strumenti finanziari dello strumento di coinvestimento e del fondo per lo sviluppo urbano
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/263 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per adeguarne gli allegati I, V e VI alle evoluzioni del quadro normativo sui fondi SIE e sugli strumenti finanziari. L’intervento è motivato, in particolare, dall’esigenza di riflettere le regole sulle verifiche di gestione e sugli audit per gli strumenti finanziari attuati da BEI e altre istituzioni finanziarie internazionali, nonché di armonizzare la terminologia sul trattamento differenziato degli investitori introdotta nell’articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Ambito e finalità dell’intervento
Le modifiche riguardano i modelli e le condizioni uniformi che disciplinano i rapporti tra autorità di gestione, fondo di fondi, intermediari finanziari, coinvestitori e destinatari finali nell’ambito di strumenti finanziari cofinanziati dai fondi SIE. Il regolamento non istituisce nuovi strumenti, ma aggiorna il contenuto standard degli allegati del regolamento (UE) n. 964/2014 per garantire coerenza con il regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato, e con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato.
Verifiche di gestione, audit e riutilizzo delle risorse
Nell’allegato I, relativo all’indice annotato dell’accordo di finanziamento tra autorità di gestione e intermediario finanziario, viene inserita una previsione specifica per i casi in cui l’attuazione dello strumento finanziario sia affidata alla BEI o ad altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. In tali ipotesi, l’accordo deve contenere disposizioni sulle verifiche di gestione e sulle modalità di audit conformi all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Sempre nell’allegato I, la clausola sul riutilizzo delle risorse deve richiamare l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino alla fine del periodo di ammissibilità e, se rilevante, le regole sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis.
Strumento di coinvestimento: trattamento differenziato e selezione degli intermediari
Nell’allegato V, relativo ai termini e alle condizioni dello strumento di coinvestimento, il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato è ammesso esclusivamente ai fini di una ripartizione asimmetrica degli utili. Tale trattamento deve essere fissato in conformità all’articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.
La selezione degli intermediari finanziari deve avvenire nel rispetto del diritto dell’Unione ed essere aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, in modo da evitare conflitti di interessi. Il testo modificato richiede inoltre che la selezione stabilisca adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato e, ove opportuno, commissioni di incentivazione.
Fondo per lo sviluppo urbano: trattamento differenziato e aiuti di Stato
Nell’allegato VI, relativo al fondo per lo sviluppo urbano, viene precisato che l’eventuale trattamento differenziato, inteso come condizioni asimmetriche negli accordi di condivisione del rischio del fondo di fondi, dell’intermediario finanziario e dei coinvestitori a livello di fondo e di progetto in forma di prestiti, deve essere conforme all’articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, con ulteriore specificazione della politica dei prezzi.
Il regolamento richiede inoltre che il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, il trattamento differenziato e il tasso di interesse sui prestiti siano determinati sulla base della valutazione ex ante e assicurino che il vantaggio per i destinatari finali sia conforme all’articolo 16, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Condivisione del rischio, allineamento degli interessi e valutazione ex ante
Per le operazioni di prestito e di condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario, la regola generale resta quella della proporzionalità rispetto al contributo del programma. Tuttavia, la valutazione ex ante di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 può dimostrare la necessità di un trattamento differenziato, sotto forma di condivisione asimmetrica dei rischi tra i coinvestitori.
Tali disposizioni devono essere coerenti con l’articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014 e devono essere incluse nell’accordo di coinvestimento tra le parti. È espressamente stabilito che esse non si applicano all’1 % investito dall’intermediario finanziario con risorse proprie, già previsto in precedenza ai fini dell’allineamento degli interessi.
Selezione degli intermediari finanziari
Sia per lo strumento di coinvestimento sia per il fondo per lo sviluppo urbano, la selezione degli intermediari finanziari deve avvenire secondo criteri di apertura, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione, così da evitare conflitti di interessi. Il regolamento ribadisce che la selezione deve anche mirare a definire accordi di condivisione del rischio adeguati quando sia previsto un trattamento differenziato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sugli allegati del regolamento (UE) n. 964/2014 che disciplina le condizioni uniformi degli strumenti finanziari.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 964/2014
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sui contenuti standard degli accordi di finanziamento e sulle condizioni uniformi degli strumenti finanziari.
Verifiche di gestione e audit per la BEI e istituzioni finanziarie internazionali
Nell’allegato I viene inserita una clausola che richiede disposizioni specifiche sulle verifiche di gestione e sulle modalità di audit conformi all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 quando gli organismi attuatori degli strumenti finanziari siano la BEI o altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.
Riutilizzo delle risorse e trattamento differenziato
Sempre nell’allegato I, la clausola sul riutilizzo delle risorse deve richiamare l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013 fino alla fine del periodo di ammissibilità e, se pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis.
Strumento di coinvestimento: trattamento differenziato e selezione degli intermediari
Nell’allegato V, il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell’economia di mercato, limitatamente alla ripartizione asimmetrica degli utili, va stabilito in conformità all’articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014. Inoltre, la selezione degli intermediari finanziari deve essere conforme al diritto dell’Unione ed essere aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi, prevedendo adeguati accordi di condivisione del rischio e, se del caso, commissioni di incentivazione.
Fondo per lo sviluppo urbano: implicazioni in materia di aiuti di Stato
Nell’allegato VI, le condizioni di eventuale trattamento differenziato, intese come condizioni asimmetriche negli accordi di condivisione del rischio del fondo di fondi, dell’intermediario finanziario e dei coinvestitori a livello di fondo e di progetto in forma di prestiti, devono essere stabilite in conformità all’articolo 43 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014, anche con riferimento alla politica dei prezzi.
Fondo per lo sviluppo urbano: tasso di condivisione del rischio e vantaggio per i destinatari finali
Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, il trattamento differenziato e il tasso di interesse sui prestiti devono basarsi sui risultati della valutazione ex ante e garantire che il vantaggio per i destinatari finali rispetti l’articolo 16, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Fondo per lo sviluppo urbano: condivisione del rischio e allineamento degli interessi
La condivisione del rischio con l’intermediario finanziario e con i coinvestitori deve avvenire proporzionalmente, come per il contributo del programma, salvo che la valutazione ex ante di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 dimostri la necessità di un trattamento differenziato sotto forma di condivisione asimmetrica tra i coinvestitori. Tali disposizioni devono essere coerenti con l’articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014 e inserite nell’accordo di coinvestimento. Non si applicano all’1 % investito dall’intermediario finanziario con risorse proprie per l’allineamento degli interessi.
Fondo per lo sviluppo urbano: intermediari finanziari ammissibili
La selezione degli intermediari finanziari deve conformarsi al diritto dell’Unione ed essere aperta, trasparente, proporzionata e non discriminatoria, così da evitare conflitti di interessi. La selezione deve mirare a definire adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di trattamento differenziato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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