Regolamento (UE) 2019/261
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 per recepire l'orientamento della Corte di giustizia sulla classificazione doganale di taluni prodotti in ghisa. In particolare, sostituisce il codice NC/TARIC relativo ai lavori di ghisa a grafite sferoidale soggetti a dazio antidumping definitivo, in modo da garantire la corretta riscossione del dazio. Restano invariati il prodotto interessato, l'origine cinese e le esclusioni già previste.
Modifica della classificazione tariffaria di alcuni lavori di ghisa soggetti a dazio antidumping definitivo verso la Repubblica popolare cinese, con aggiornamento del regolamento (UE) 2018/140.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o a grafite sferoidale (ghisa duttile) e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 e ex 7325 99 90 (codici TARIC 7325100031 e 7325999080). Resta esclusa una serie di prodotti espressamente indicati, tra cui griglie per canali e coperchi EN 1433, scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati EN 1253, scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del dazio antidumping sui lavori di ghisa originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 in materia di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. L'intervento è motivato dall'esigenza di adeguare la classificazione tariffaria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alla sentenza Profit Europe del 12 luglio 2018, e di assicurare la corretta riscossione delle misure antidumping vigenti.
Contesto e ragioni della modifica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 4. Ricorda che il regolamento (UE) 2018/140 aveva istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote comprese tra il 15,5 % e il 38,1 % su determinati lavori di ghisa a grafite lamellare o sferoidale e loro parti classificati nei codici NC ex 7325 10 00 e ex 7325 99 10. La sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17 ha chiarito la corretta classificazione tariffaria di accessori per tubi fusi in ghisa a grafite sferoidale, inducendo la Commissione a riallineare anche la voce 7325 alla medesima impostazione.
Modifica della classificazione tariffaria
Il nucleo della modifica consiste nella sostituzione del riferimento al codice NC ex 7325 99 10 con il codice NC ex 7325 99 90, con corrispondente codice TARIC 7325999080. In tal modo, i lavori di ghisa a grafite sferoidale restano assoggettati al dazio antidumping definitivo, ma sotto il corretto inquadramento tariffario. La Commissione precisa che le voci tariffarie 7325 e 7307 hanno struttura quasi identica e riguardano gli stessi materiali, ragione per cui la pronuncia della Corte viene ritenuta rilevante anche per la classificazione oggetto del regolamento antidumping.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto interessato comprende lavori di ghisa utilizzati per coprire sistemi superficiali o sotterranei, oppure per dare accesso o visibilità a tali sistemi. I prodotti possono essere sottoposti a lavorazioni ulteriori, come lavorazione meccanica, rivestimento, verniciatura o aggiunta di materiali quali calcestruzzo, lastre o tegole.
Sono espressamente esclusi:
- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione conformi alla norma EN 1433, destinati a canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo;
- scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi conformi alla norma EN 1253;
- scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La modifica produce effetto tecnico-operativo sul regolamento (UE) 2018/140, senza rimettere in discussione l'esistenza del dazio antidumping definitivo, ma solo il corretto codice tariffario da utilizzare ai fini dell'applicazione e della riscossione.
Disposizioni principali
Adeguamento dei codici tariffari soggetti a dazio
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140. Il dazio antidumping definitivo si applica ai lavori di ghisa a grafite lamellare o sferoidale e loro parti originari della Repubblica popolare cinese, classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 90 (TARIC 7325999080), in sostituzione del precedente riferimento all'ex 7325 99 10 (TARIC 7325991051).
Descrizione del prodotto e impiego
Il prodotto in esame comprende lavori di ghisa destinati a coprire sistemi superficiali o sotterranei, o a dare accesso e visibilità a tali sistemi. I prodotti possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati o provvisti di altri materiali, tra cui calcestruzzo, lastre o tegole.
Esclusioni dalla definizione del prodotto
Sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame: griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione conformi alla norma EN 1433; scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi conformi alla norma EN 1253; scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.
Decorrenza e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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