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Sentenza

Sentenza n. 8297/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro Ministero della Difesa nel salvaguardare la salubrità degli ambienti di lavoro (sala macchine nelle navi della Marina Militare italiana) e nel proteggere la salute del Sottoufficiale, motorista navale, -OMISSIS- dall'esposizione all'amianto e, per l'effetto, condannare il suddetto Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno terminale e morale-catastrofale subito dal -OMISSIS-in conseguenza della diagnosi del mesotelioma che lo ha condotto a morte, da liquidare iure hereditatis in favore degli odierni attori, suoi eredi legittimi, nella misura indicata in ricorso ovvero nella maggiore o minor somma, oltre interessi compensativi e rivalutazione (riassunzione del giudizio inizialmente promosso al TAR Lazio n. -OMISSIS- Sez. I bis, poi riassunto avanti al TAR Marche n. R.G. -OMISSIS- a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n. -OMISSIS- del 02/10/2024 e oggi riassunto, a seguito dell'ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 2/7/25 con la quale il Consiglio di Stato Sez. II, decidendo il regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal TAR Marche, ha dichiarato competente a conoscere il ricorso in oggetto il TAR per il Lazio).

Giustizia amministrativa202508733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Inadempimento contrattuale del Ministero della Difesa agli obblighi di tutela della salute del militare esposto all'amianto durante il servizio, con domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito iure hereditatis per ottenere l'accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, e il risarcimento del danno non patrimoniale terminale e catastrofale sofferto dal de cuius, sottufficiale motorista navale in servizio dal 1960 al 1993 e imbarcato su numerose navi della Marina Militare. Hanno dedotto la violazione dell'art. 2087 c.c., in relazione all'art. 32 Cost. e agli artt. 1218 e 1453 c.c., per l'omessa adozione di misure di prevenzione, informazione, sorveglianza sanitaria, protezione individuale e bonifica degli ambienti di lavoro, nonché per l'esposizione prolungata, diretta, indiretta e ambientale alle fibre di amianto presenti nelle sale macchine, nelle tubazioni, nei collettori, nelle paratie, nelle guarnizioni e negli apparati delle navi. I ricorrenti hanno allegato la diagnosi di asbestosi nel 2016, quella di mesotelioma maligno nel 2017 e il successivo decesso, nonché il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da parte del Comitato di verifica e dell'Amministrazione. Hanno sostenuto la sussistenza del nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non" e secondo la teoria dose-dipendente dell'esposizione all'amianto. Quanto alla liquidazione, hanno chiesto il ristoro del danno biologico terminale e del danno morale-catastrofale, prospettando l'inadeguatezza di un criterio fondato soltanto sull'inabilità temporanea e chiedendo una liquidazione più ampia e personalizzata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa. Ha ritenuto provata l'esposizione professionale all'amianto sulla base della mancata contestazione specifica dell'Amministrazione, del fatto notorio relativo all'uso dell'amianto nella costruzione delle navi militari, della documentazione INAIL, delle mansioni svolte e del riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio. Ha ritenuto provato anche il nesso causale tra esposizione e mesotelioma, valorizzando il parere del Comitato di verifica, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'univoca relazione eziologica tra amianto e mesotelioma e il carattere dose-dipendente dell'eziopatogenesi, secondo cui ogni esposizione può concorrere all'insorgenza o all'accelerazione della patologia. Una volta provati danno, nocività dell'ambiente e nesso causale, gravava sul Ministero l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le cautele necessarie ai sensi dell'art. 2087 c.c.; tale prova non è stata fornita. Il TAR ha inoltre ritenuto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto risalisse almeno agli inizi del Novecento, sicché l'assenza di specifiche discipline preventive vigenti durante tutto il rapporto non escludeva l'obbligo datoriale di adottare le misure generiche di prudenza disponibili secondo esperienza e tecnica. Il danno non patrimoniale iure hereditatis è stato determinato in complessivi euro 228.078,00, comprendenti il danno biologico terminale e la sofferenza catastrofale. Il giudice ha applicato le Tabelle milanesi 2024, riconoscendo euro 35.247,00 per i primi tre giorni, euro 93.816,00 per i successivi 97 giorni, comprensivi della personalizzazione massima del 50%, ed euro 99.015,00 per i successivi 574 giorni, anch'essi comprensivi della personalizzazione massima del 50%. L'importo è soggetto alle detrazioni derivanti dalla compensatio lucri cum damno: devono essere scomputati, se corrisposti, l'equo indennizzo, la speciale elargizione una tantum per vittime del dovere e la quota incrementale della pensione privilegiata; non devono invece essere scomputati l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, destinati a compensare un pregiudizio patrimoniale diverso. Il Ministero è stato condannato a formulare entro 60 giorni una proposta di liquidazione ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., oltre al pagamento degli interessi secondo il criterio della previa devalutazione e successiva rivalutazione annuale, nonché degli interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    La norma integra il rapporto di lavoro e impone obblighi positivi di protezione, con funzione di chiusura del sistema prevenzionistico; il datore deve adottare anche le misure generiche rese necessarie dall’esperienza e dalla tecnica, pur in assenza di specifiche prescrizioni antinfortunistiche.

  • art. 1374 c.c.

    Il rapporto obbligatorio di lavoro è integrato dagli obblighi di protezione previsti dall’art. 2087 c.c.

  • art. 1218 c.c.

    Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore deve provare obbligazione, inadempimento, danno, nocività dell’ambiente e nesso causale; spetta al datore provare l’assenza di colpa e l’adozione di tutte le cautele necessarie.

  • art. 41 c.p.

    Il nesso causale in materia di malattia professionale è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni: ogni antecedente che abbia contribuito all’evento può avere efficacia causale, salvo l’intervento di un fattore estraneo da solo sufficiente.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione specifica dell’esposizione professionale allegata dai ricorrenti ha contribuito a renderla provata.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In presenza di una condanna pecuniaria da determinare secondo criteri fissati nella sentenza, il giudice può ordinare all’amministrazione di formulare una proposta di pagamento entro un termine assegnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 29, tabella B, n. 12, r.d. 14 giugno 1909, n. 442

    È richiamato quale indice storico della conoscibilità della pericolosità delle lavorazioni con amianto già agli inizi del Novecento.

  • art. 21 d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

    È richiamato quale disciplina generale di tutela dei lavoratori esposti a polveri.

  • d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277

    È richiamato come normativa successiva in materia di trattamento dei materiali contenenti amianto; la sua mancata vigenza per parte del rapporto non escludeva l'obbligo di adottare misure generiche di prudenza.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    È richiamato quale normativa che ha successivamente abrogato il d.lgs. n. 277/1991.

  • art. 2 l. 23 novembre 1998, n. 407

    Prevede l’assegno vitalizio, ritenuto non scomputabile dal risarcimento perché destinato a compensare un pregiudizio patrimoniale diverso da quello non patrimoniale liquidato.

  • art. 5, comma 3, l. 3 agosto 2004, n. 206

    Prevede lo speciale assegno vitalizio, anch’esso ritenuto non scomputabile dal risarcimento per la diversa natura del pregiudizio compensato.

Massime di principio

  • La responsabilità del datore di lavoro pubblico per lesione della salute del dipendente ha natura contrattuale e deriva dall’integrazione del rapporto di lavoro con gli obblighi di protezione dell’art. 2087 c.c.; tali obblighi impongono l’adozione delle misure rese necessarie dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, anche in assenza di una specifica disciplina antinfortunistica e senza che siano opponibili mere ragioni economiche.
  • In una controversia per malattia professionale, il lavoratore o i suoi eredi devono provare l’esistenza del rapporto, il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra attività e patologia; una volta assolto tale onere, spetta al datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire l’evento dannoso.
  • Il nesso causale civilistico tra esposizione lavorativa e malattia professionale è valutato secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non" e secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni; per il mesotelioma pleurico, l’esposizione professionale all’amianto può assumere efficacia causale anche senza la prova di una dose minima determinante, poiché ogni esposizione può concorrere all’insorgenza o all’accelerazione del processo patologico.
  • Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, ove utilizzabile nel caso concreto, costituisce elemento probatorio del nesso eziologico e determina l’operatività dell’inversione dell’onere probatorio quanto all’adozione delle cautele prevenzionistiche, senza confondere l’istituto dell’equo indennizzo con il risarcimento del danno.
  • Il danno non patrimoniale trasmissibile iure hereditatis per una malattia professionale con morte non immediata comprende il danno biologico terminale e il danno catastrofale, che devono essere distinti e liquidati tenendo conto, rispettivamente, dell’invalidità temporanea assoluta e della sofferenza cosciente derivante dalla percezione dell’approssimarsi della morte; le Tabelle milanesi costituiscono parametro equitativo di riferimento, salvo circostanze concrete che ne giustifichino l’abbandono.
  • La compensatio lucri cum damno opera d’ufficio come criterio di determinazione dell’effettivo danno risarcibile e richiede che vantaggio e pregiudizio derivino immediatamente dal medesimo fatto illecito e abbiano la medesima funzione compensativa; sono scomputabili le prestazioni indennitarie riferite allo stesso pregiudizio, mentre non lo sono quelle destinate a compensare un danno patrimoniale diverso.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da lesione dell'affidamentoTrattamento economico e previdenziale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezza

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