Cassazione Penale, Sentenza n. 5466/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione ad assentarsi dagli arresti domiciliari per svolgere un 'attività lavorativa ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.; il ricorrente ha dedotto che sussisteva "assoluta indigenza" nonostante il supporto della madre (che però, per età e salute, non poteva garantirlo stabilmente) e che la proposta di lavoro era concretamente definita (orari, modalità, retribuzione pari a €1.000 mensili più eventuali premi), mentre il Tribunale aveva ritenuto non provata l'assoluta indigenza e non sufficientemente documentata la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari, oltre ad aver valutato i debiti rispetto al patrimonio senza idonea documentazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p. richiede la dimostrazione di una situazione di "assoluta indigenza" e di "indispensabilità" dell'uscita, valutazione da svolgere con rigore; ha ritenuto che non fosse dimostrata l'impossibilità concreta di utilizzare il patrimonio (mancanza di documentazione su pignoramenti integrali ecc.) e che la proposta di lavoro non risultava adeguatamente documentata nelle modalità operative tali da garantire la compatibilità con le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 284 cod. proc. pen., comma 3
"indispensabili esigenze di vita"; "situazione di assoluta indigenza"
L'autorizzazione per assentarsi per svolgere un'attività lavorativa è ammissibile solo ove sia provata l'assoluta indigenza e l'indispensabilità; la valutazione richiede rigore e motivazione puntuale
art. 284 cod. proc. pen., comma 5
L'autorizzazione deve essere valutata anche alla luce delle esigenze cautelari: resta una forma di custodia cautelare e non può rendere inefficaci i controlli (valutare distanza, spostamenti continui, orari non controllabili)
art. 310 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'impugnazione dell'ordinanza (appello): disciplina il rito dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari davanti al giudice competente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 34235 del 15/07/2010 (Gatti)
Il concetto di "bisogni primari" può comprendere anche esigenze non limitate alla mera sopravvivenza (comunicazione, educazione, salute), ma l'accertamento dell'indigenza deve essere svolto con particolare rigore
Massime di principio
- La richiesta di autorizzazione a svolgere lavoro dagli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 comma 3 c.p.p. richiede la prova dell'"assoluta indigenza": occorre documentare in modo dettagliato l'impossibilità di provvedere diversamente (es. situazione patrimoniale, esiti di pignoramenti, incapacità di accesso ai beni).
- Il giudice valuta anche la compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari: la proposta di lavoro deve indicare orari, modalità operative, luogo e retribuzione per consentire una verifica del rischio di elusione dei controlli.
- Il sostegno economico di terzi (anche familiari) può escludere lo stato di indigenza se tale supporto è concreto e non meramente occasionale; se si sostiene l'incapacità del terzo a fornire aiuto stabile, occorre documentarlo (es. stato di salute, risorse del familiare).
- L'onere della prova gravita sul richiedente: dichiarazioni generiche o documentazione incompleta sono insufficienti; servono atti probatori (estratti conto, atti di pignoramento, contratti di lavoro dettagliati).
- Anche in presenza di difficoltà economiche (debiti), è necessario dimostrare l'effettiva impossibilità a utilizzare il patrimonio o a reperire altre fonti di sostentamento; la mera esposizione debitoria non è automatica prova di indigenza assoluta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5408/2022 del 16/02/2022
- Sentenza penale · 16 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5410/2022 del 16/02/2022
- Sentenza penale · 16 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5411/2022 del 16/02/2022
- Sentenza penale · 16 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5413/2022 del 16/02/2022
- Sentenza penale · 16 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5414/2022 del 16/02/2022
- Sentenza penale · 16 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5416/2022 del 16/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →