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direttiva

Direttiva 2003/120

Direttiva 2003/120/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/120/CE della Commissione modifica in modo puntuale la direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. L'intervento nasce dall'autorizzazione del salatrim come nuovo ingrediente alimentare e dall'esigenza di evitare che il suo valore energetico venga calcolato con il coefficiente dei grassi standard, non rappresentativo del contenuto calorico effettivo. La modifica mira quindi a consentire un calcolo più accurato del valore energetico dichiarato e una più corretta informazione del consumatore.

Modifica della direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale, per adeguare il calcolo del valore energetico del salatrim e consentire una migliore informazione del consumatore.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la modifica nella propria normativa nazionale. Sul piano materiale incide sull'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari ai sensi della direttiva 90/496/CEE, con particolare riguardo ai prodotti alimentari contenenti salatrim impiegato come nuovo ingrediente alimentare nei prodotti da forno e di confetteria a valore energetico ridotto. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.

Direttiva 2003/120/CE della Commissione: modifica dell'etichettatura nutrizionale per il salatrim

La direttiva interviene sulla direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. La ratio è rendere coerente il calcolo del valore energetico dichiarato con le caratteristiche del salatrim, nuovo ingrediente alimentare autorizzato per prodotti da forno e confetteria a ridotto valore energetico, evitando che l'applicazione del coefficiente standard dei grassi produca un'informazione non accurata per il consumatore.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il salatrim è stato autorizzato con decisione 2003/867/CE come nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97. Il parere scientifico citato indica un valore energetico compreso tra 5 e 6 kcal/g, inferiore al coefficiente ordinario dei grassi pari a 9 kcal/g previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE. La Commissione ritiene quindi necessario applicare, nel calcolo del valore energetico dichiarato, un coefficiente di conversione appropriato, così da rappresentare correttamente il contenuto energetico effettivo del prodotto.

Modifica sostanziale alla direttiva 90/496/CEE

L'articolo 1 della direttiva aggiunge, alla fine dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE, una disposizione specifica relativa al salatrim. Il testo della modifica non è riportato nel documento fornito, ma la finalità normativa è chiara: prevedere un criterio di calcolo ad hoc per il salatrim nell'etichettatura nutrizionale, superando il coefficiente standard dei grassi quando esso non consente una corretta indicazione del valore energetico.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

La direttiva è un atto di armonizzazione che richiede recepimento nazionale. Gli Stati membri devono:

  • adottare entro il 31 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
  • trasmettere una tabella di correlazione tra le norme nazionali e la direttiva;
  • assicurare che le disposizioni di recepimento contengano un riferimento alla direttiva, oppure che tale riferimento accompagni la pubblicazione ufficiale nazionale.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità formali del riferimento normativo.

Comunicazione delle disposizioni nazionali e controllo della trasposizione

Oltre al testo di recepimento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore contemplato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di cooperazione e trasparenza volto a consentire alla Commissione di verificare l'effettiva conformità dell'ordinamento nazionale alla modifica introdotta.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono realizzare il risultato imposto dall'atto attraverso gli strumenti nazionali ritenuti più idonei.

Disposizioni principali

Modifica del coefficiente di conversione per il salatrim

All'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE viene aggiunta una previsione specifica per il salatrim, in modo da non applicare automaticamente il coefficiente di conversione dei grassi pari a 9 kcal/g quando si calcola il valore energetico dichiarato del prodotto alimentare. La direttiva richiede l'applicazione del coefficiente appropriato per riflettere il reale contenuto energetico del prodotto e garantire un'informazione non fuorviante del consumatore.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la direttiva.

Richiamo alla direttiva nel diritto nazionale

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Comunicazione delle misure nazionali principali

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentaresicurezza alimentarediritto dei consumatorimercato interno

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