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Direttiva 2003/118

Direttiva 2003/118/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration metile (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna il quadro UE sui limiti massimi di residui di antiparassitari, in particolare per acefato, 2,4-D e paration metile. Le modifiche tengono conto delle decisioni di non iscrizione di acefato e paration metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e della necessità di proteggere i consumatori, oltre che di coordinarsi con alcuni valori del Codex Alimentarius. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 novembre 2004, con un termine anticipato al 31 marzo 2004 per la modifica relativa al 2,4-D sugli agrumi.

Modifica gli allegati di varie direttive sui residui di antiparassitari per fissare o aggiornare i limiti massimi di residui di acefato, 2,4-D e paration metile.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Incide sui limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, con particolare riguardo a specifiche combinazioni prodotto/antiparassitario. Sono escluse, per effetto dei considerando e delle modifiche introdotte, le situazioni già disciplinate da limiti più specifici solo nei limiti in cui la direttiva interviene a sopprimerli o sostituirli.

Direttiva 2003/118/CE: modifiche ai limiti massimi di residui di acefato, 2,4-D e paration metile

La direttiva interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui di antiparassitari, modificando gli allegati di quattro direttive settoriali. L'obiettivo è adeguare i limiti alla mancata iscrizione di acefato e paration metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, garantendo al contempo la tutela del consumatore e la coerenza con alcuni valori del Codex Alimentarius.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che la Commissione ha già deciso di non iscrivere acefato e paration metile tra le sostanze attive autorizzabili ai fini della direttiva 91/414/CEE. Ne consegue che l'uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità.

La direttiva tiene conto anche di un periodo di smaltimento progressivo delle scorte esistenti: per questa ragione, i nuovi limiti massimi di residui basati sul principio dell'uso non autorizzato non devono applicarsi prima della scadenza di tale periodo per ciascuna sostanza. Inoltre, per alcune combinazioni prodotto/sostanza sono stati considerati i valori del Codex Alimentarius, ritenuti compatibili con la sicurezza dei consumatori.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva modifica i regimi sui residui previsti da:

  • direttiva 76/895/CEE, relativa agli ortofrutticoli;
  • direttiva 86/362/CEE, relativa ai cereali;
  • direttiva 86/363/CEE, relativa ai prodotti alimentari di origine animale;
  • direttiva 90/642/CEE, relativa ad alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Gli interventi riguardano residui di antiparassitari e, in particolare, acefato, 2,4-D e paration metile. I limiti sono fissati o aggiornati per specifiche combinazioni prodotto/antiparassitario e, secondo i considerando, per garantire un livello adeguato di protezione del consumatore anche nei casi di impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari.

Modifiche introdotte

Paration metile

L'articolo 1 sopprime dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE le diciture relative al paration metile. La logica della direttiva è quindi quella di spostare o sostituire la disciplina di tale sostanza nei pertinenti allegati delle direttive sui cereali, sui prodotti di origine animale e sui prodotti vegetali.

Cereali e prodotti di origine animale

Gli articoli 2 e 3 aggiungono, rispettivamente:

  • nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE;
  • nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE;

i contenuti indicati nelle tabelle richiamate dal testo della direttiva. Il documento fornito non riporta il dettaglio delle tabelle, ma la funzione normativa è l'inserimento di nuovi limiti massimi di residui per le sostanze interessate.

Prodotti di origine vegetale e 2,4-D sugli agrumi

L'articolo 4 modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE in due modi:

  • inserisce le quantità massime di residui di antiparassitari indicate nell'allegato della direttiva;
  • eleva a 1 (p) mg/kg il limite massimo di residui del 2,4-D sugli agrumi, calcolato come somma di 2,4-D e dei suoi esteri espressi in 2,4-D.

I considerando spiegano che, quando non esistono limiti comunitari o provvisori, spetta agli Stati membri fissare un limite nazionale provvisorio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. In questo caso, la Commissione ha ritenuto possibile un limite più elevato per gli agrumi, sulla base di dati relativi a usi in paesi terzi e all'assenza di rischio per i consumatori nella Comunità.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L'articolo 5 contiene il termine di recepimento e le date di applicazione:

  • le disposizioni di recepimento devono essere adottate e pubblicate entro il 30 novembre 2004;
  • per le misure di cui all'articolo 4, punto 2, il termine è anticipato al 31 marzo 2004;
  • le disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2004;
  • le misure di cui all'articolo 4, punto 2, si applicano dal 1o aprile 2004.

Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità di riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare, la direttiva rileva soprattutto perché aggiorna i limiti massimi di residui da considerare nei controlli ufficiali e nelle verifiche di conformità dei prodotti immessi sul mercato. Sul piano operativo, sono centrali:

  • la cessazione dell'autorizzazione d'uso per acefato e paration metile, richiamata nei considerando;
  • l'adeguamento dei limiti nazionali e dei controlli ai nuovi valori comunitari;
  • l'applicazione anticipata, dal 1o aprile 2004, della modifica relativa al 2,4-D sugli agrumi.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alla forma e ai mezzi del recepimento, nonché alle modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali. Il risultato vincolante è invece l'adeguamento dei limiti massimi di residui e la loro effettiva applicazione entro i termini indicati.

Disposizioni principali

Soppressione dei limiti per il paration metile nella direttiva 76/895/CEE

L'articolo 1 dispone la soppressione, nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, delle diciture relative al paration metile.

Inserimento di nuovi limiti nella direttiva 86/362/CEE

L'articolo 2 prevede l'aggiunta, nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, del testo indicato in una tabella non riportata nel testo fornito, relativo ai residui di antiparassitari nei cereali.

Inserimento di nuovi limiti nella direttiva 86/363/CEE

L'articolo 3 prevede l'aggiunta, nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, del testo indicato in una tabella non riportata nel testo fornito, relativo ai residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale.

Modifiche alla direttiva 90/642/CEE per acefato, 2,4-D e altri residui

L'articolo 4 dispone che nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE siano aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari indicate nell'allegato della direttiva. Inoltre, i limiti per il 2,4-D sugli agrumi, inteso come somma di 2,4-D e suoi esteri espressi in 2,4-D, sono portati a 1 (p) mg/kg.

Recepimento, pubblicazione e applicazione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 novembre 2004; per le misure di cui all'articolo 4, punto 2, il termine è il 31 marzo 2004. Le disposizioni si applicano dal 1o dicembre 2004, salvo quelle relative all'articolo 4, punto 2, applicabili dal 1o aprile 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 7 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitaritutela dei consumatoriagricoltura

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