Direttiva 2003/119
Direttiva 2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/119/CE della Commissione aggiorna la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I tre nuove sostanze attive: mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide. L'iscrizione avviene a seguito della valutazione scientifica dei relativi fascicoli e dei riesami effettuati in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, senza che siano emerse criticità tali da richiedere il parere del comitato scientifico per le piante. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2004 e applicarla dal 1º ottobre 2004, procedendo anche al riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati entro termini differenziati.
Modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide per consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con riferimento ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide. Incide sul regime di autorizzazione, riesame, modifica e revoca delle autorizzazioni di tali prodotti ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Sono coinvolti sia i prodotti che contengono ciascuna sostanza come unica sostanza attiva, sia quelli che la contengono in combinazione con una o più sostanze già elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Direttiva 2003/119/CE: iscrizione di mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina unionale dei prodotti fitosanitari, aggiornando l'allegato I della direttiva 91/414/CEE con tre sostanze attive che, all'esito del procedimento di valutazione, sono ritenute idonee a essere incluse nell'elenco comunitario delle sostanze ammesse. La misura si colloca nel quadro del sistema di valutazione scientifica e di autorizzazione dei fitosanitari fondato sulla sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
Presupposti e finalità dell'intervento
La Commissione richiama il percorso procedurale previsto dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE: presentazione delle domande da parte dei titolari, verifica della completezza dei fascicoli, valutazione degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente, trasmissione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori e successivo riesame in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Dai riesami conclusi il 3 ottobre 2003 non sono emerse criticità tali da richiedere il coinvolgimento del comitato scientifico per le piante.
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
Sulla base delle valutazioni effettuate, la Commissione ritiene lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide soddisfino, in generale, i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli impieghi esaminati e descritti nei rapporti di riesame.
L'articolo 1 dispone quindi la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l'inserimento delle tre sostanze attive elencate nell'allegato della direttiva 2003/119/CE. L'effetto pratico è l'apertura della possibilità di autorizzare, nei diversi Stati membri, i prodotti fitosanitari che le contengono, secondo le regole della direttiva quadro.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
L'articolo 2 impone un termine di recepimento chiaro: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali si applicano dal 1º ottobre 2004.
La norma lascia agli Stati membri una scelta di forma e di mezzi, in linea con la natura della direttiva, ma richiede:
- il richiamo alla direttiva nelle disposizioni nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale;
- la comunicazione immediata alla Commissione del testo di recepimento;
- la trasmissione di una tavola di concordanza;
- la comunicazione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
La direttiva non si limita all'iscrizione delle sostanze, ma impone anche una fase di adeguamento delle autorizzazioni già esistenti.
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide, per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2004.
Prodotti contenenti una sola sostanza attiva
Per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide come unica sostanza attiva, l'articolo 3, paragrafo 2, richiede un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE. Il riesame deve fondarsi su un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della medesima direttiva.
All'esito di tale verifica, gli Stati membri devono accertare la conformità del prodotto alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se occorre, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 agosto 2005.
Prodotti contenenti più sostanze attive
L'articolo 3, paragrafo 3, disciplina i prodotti che contengono una delle tre sostanze insieme ad una o più sostanze attive già elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Anche in questo caso il riesame deve essere effettuato secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.
Il termine per l'eventuale modifica o revoca dell'autorizzazione non è fissato autonomamente dalla direttiva 2003/119/CE, ma coincide con quello previsto dalle direttive che hanno modificato l'allegato I per iscrivere la rispettiva sostanza. Se tali direttive prevedono termini diversi, si applica l'ultima data in ordine di tempo.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º aprile 2004. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, la direttiva è rilevante perché determina l'ingresso di tre nuove sostanze nel perimetro delle sostanze attive autorizzabili a livello UE e impone una gestione ordinata delle autorizzazioni nazionali preesistenti. Restano centrali i controlli sulla conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva 91/414/CEE e il rispetto dei termini di riesame e adeguamento stabiliti a livello unionale.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva, con inserimento di mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide tra le sostanze attive ammesse.
Obbligo di recepimento e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2004 le disposizioni necessarie di recepimento e di applicarle dal 1º ottobre 2004. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
L'articolo 3, paragrafo 1, richiede il riesame di ogni autorizzazione relativa a prodotti contenenti mesosulfuron, propoxycarbazone o zoxamide per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2004.
Prodotti con singola sostanza attiva
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti autorizzati contenenti una sola delle tre sostanze attive siano riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, e che l'eventuale modifica o revoca dell'autorizzazione avvenga entro il 31 agosto 2005.
Prodotti con sostanze attive combinate
L'articolo 3, paragrafo 3, disciplina i prodotti contenenti una delle tre sostanze insieme ad altre sostanze già iscritte nell'allegato I: il riesame avviene secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III; il termine per modificare o revocare l'autorizzazione è quello fissato dalle direttive che hanno iscritto la rispettiva sostanza, e se i termini differiscono prevale la data più tardiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il 1º aprile 2004. L'articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
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