Direttiva 2003/113
Direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari già autorizzati o recentemente iscritti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, modificando gli allegati delle direttive settoriali sui cereali, sui prodotti di origine animale e sui prodotti di origine vegetale. La Commissione motiva l'intervento con la valutazione scientifica delle sostanze attive e con l'esigenza di tutela del consumatore, precisando che i nuovi valori non comportano il superamento della dose giornaliera ammissibile o, ove pertinente, della dose acuta di riferimento. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro sei mesi dalla pubblicazione e applicarle dal 4 giugno 2005.
Modifica gli allegati delle direttive sui residui di antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, fissando/aggiornando i limiti massimi di residui per alcune sostanze attive.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla e applicarla nei rispettivi ordinamenti. Riguarda la fissazione e l'inserimento negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE delle quantità massime di residui di alcuni antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Le sostanze interessate sono 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid; per talune combinazioni prodotto/sostanza sono previste quantità provvisorie al limite inferiore di determinazione analitica.
Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari
La direttiva 2003/113/CE della Commissione aggiorna i valori massimi di residui di taluni antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro delle direttive settoriali 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE e deriva dall'inserimento di nuove sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari.
Finalità e basi tecnico-scientifiche
La Commissione afferma che le sostanze attive interessate sono state oggetto di valutazione scientifica e tecnica nell'ambito delle procedure comunitarie. Le relazioni di valutazione hanno definito la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR), e si conclude che i limiti fissati non determinano il superamento di tali parametri di sicurezza per il consumatore.
Ambito di applicazione e sostanze interessate
La direttiva riguarda in particolare le sostanze 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid.
- Per i cereali, l'articolo 1 modifica l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE.
- Per i prodotti di origine animale, l'articolo 2 modifica l'allegato II, parte A e parte B, della direttiva 86/363/CEE, con riferimento al pendimetalin, al 2,4-DB e all'oxasulfuron.
- Per i prodotti di origine vegetale, l'articolo 3 modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE.
Quantità provvisorie e controllo degli impieghi non autorizzati
Nei considerando la Commissione evidenzia che, per una tutela adeguata del consumatore contro residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, alcune quantità massime di residui sono fissate in via provvisoria al limite inferiore di determinazione analitica. La direttiva precisa inoltre che la fissazione a livello comunitario di tali valori non impedisce agli Stati membri di stabilire quantità massime provvisorie nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. È altresì indicato che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire eventuali ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva e che, decorso tale periodo, le quantità massime provvisorie divengono definitive.
Obblighi di recepimento e decorrenza
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informarne immediatamente la Commissione e applicare tali disposizioni a decorrere dal 4 giugno 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri. Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica che lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi, vincolando però gli Stati al risultato: aggiornare il quadro interno dei limiti massimi di residui in coerenza con i nuovi valori comunitari.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti nei cereali
L'articolo 1 modifica l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE inserendo le quantità massime di residui per 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid, secondo quanto riportato nell'allegato I della direttiva.
Aggiornamento dei limiti nei prodotti di origine animale
L'articolo 2 aggiunge nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE i valori per il pendimetalin indicati nell'allegato II della direttiva e, nell'allegato II, parte B, della stessa direttiva, i valori per 2,4-DB e oxasulfuron indicati nell'allegato III.
Aggiornamento dei limiti nei prodotti di origine vegetale
L'articolo 3 inserisce nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori delle quantità massime di residui per 2,4-DB, linuron, pendimetalin, imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid, come indicato nell'allegato IV della direttiva.
Motivazione scientifica e tutela del consumatore
Nei considerando si precisa che le sostanze attive 2,4-DB, linuron e pendimetalin erano già state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2003/31/CE, mentre imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid vi erano state incluse con la direttiva 2003/23/CE. Le valutazioni scientifiche hanno determinato DGA e, se necessario, DAR; la Commissione conclude che i valori fissati non comportano il superamento di tali soglie.
Quantità provvisorie e controlli
La direttiva prevede che, in assenza di limiti comunitari o provvisori, gli Stati membri possano fissare quantità massime nazionali provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Per la tutela del consumatore contro impieghi non autorizzati, le quantità massime provvisorie sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica; è inoltre previsto che, dopo quattro anni, tali quantità provvisorie diventino definitive.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 4 giugno 2005 e, al momento dell'adozione, devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. L'articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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