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direttiva

Direttiva 2003/107

Direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Normativa europea32003L0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/107/CE modifica la direttiva 96/16/CE per rafforzare e aggiornare le statistiche comunitarie sul latte e sui prodotti lattiero-caseari. In particolare, introduce nuovi obblighi di rilevazione sul contenuto proteico dei principali prodotti lattiero-caseari e sulla produzione regionale di latte vaccino, al fine di migliorare la qualità, la comparabilità e il dettaglio territoriale dei dati. La direttiva aggiorna anche gli obblighi di trasmissione annuale delle informazioni metodologiche e dei risultati alla Commissione, fissando il termine di recepimento al 31 marzo 2004.

Modifica la direttiva 96/16/CE sulle indagini statistiche nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, introducendo nuovi dati da rilevare su proteine e produzione regionale di latte vaccino e aggiornando le modalità di trasmissione dei risultati alla Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento e di comunicazione dei dati statistici previsti dalla direttiva 96/16/CE, come modificata. L'ambito materiale riguarda le indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari, con particolare riferimento al contenuto proteico dei principali prodotti lattiero-caseari e alla quantità di latte vaccino prodotta a livello regionale NUTS 2. Non sono previste esclusioni espresse nel testo fornito.

Modifica delle indagini statistiche nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

La direttiva 2003/107/CE interviene sulla direttiva 96/16/CE, che mira a garantire dati attendibili, comparabili, regolari e tempestivi sulla produzione e sull’impiego del latte, sulla fornitura alle imprese di trattamento/trasformazione e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari. Il nuovo intervento risponde a due esigenze evidenziate nei considerando: maggiore attenzione economica ai componenti proteici del latte e necessità di un dettaglio regionale più fine, anche per effetto della crescente specializzazione agricola.

Finalità e obiettivi

La modifica normativa punta a migliorare la qualità dell’informazione statistica comunitaria nel comparto lattiero-caseario. In particolare, la direttiva introduce:

  • un’informazione specifica sul contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari;
  • una rilevazione regionale della quantità di latte di vacca prodotta nelle aziende agricole, con riferimento all’unità territoriale NUTS 2.

L’obiettivo complessivo è quello di rendere i dati più affidabili, comparabili e utili per l’analisi economica e territoriale del settore.

Ambito di applicazione

La direttiva si rivolge agli Stati membri in quanto tenuti ad applicare la direttiva 96/16/CE come modificata e a trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni metodologiche richieste. L’ambito materiale è limitato alle indagini statistiche nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, senza estendersi ad altri comparti agricoli se non per la parte relativa alla produzione di latte vaccino a livello regionale.

Nuovi contenuti informativi richiesti

La direttiva modifica l’articolo 4 della direttiva 96/16/CE inserendo due nuovi elementi tra i dati da raccogliere:

  • il contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari, da determinare con il metodo di misurazione o di stima più appropriato per assicurare l’affidabilità dei dati;
  • la quantità di latte di vacca prodotta presso le aziende agricole su base regionale, nell’unità territoriale NUTS 2, anch’essa da misurare o stimare con il metodo più appropriato per garantirne l’affidabilità.

La scelta del metodo tecnico di rilevazione è rimessa agli operatori/statistiche nazionali, purché idonea a garantire l’attendibilità dei risultati: ciò lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sui mezzi, ma non sull’obiettivo di disporre di dati affidabili.

Coordinamento metodologico e comparabilità dei dati

Per assicurare la comparabilità dei risultati tra Stati membri, la direttiva rafforza il flusso informativo verso la Commissione. All’articolo 5, paragrafo 2, viene previsto che gli Stati membri comunichino annualmente alla Commissione le informazioni metodologiche relative ai dati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo un questionario stabilito dalla Commissione tramite la procedura prevista all’articolo 7 della direttiva 96/16/CE.

Questo meccanismo standardizzato serve a uniformare le basi metodologiche dei dati nazionali e a facilitare il confronto tra sistemi statistici differenti.

Trasmissione dei risultati statistici

La direttiva interviene anche sull’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/16/CE. Viene soppresso il secondo trattino della lettera b) e la lettera c) è sostituita, prevedendo che nel mese di settembre dell’anno successivo alla data di riferimento siano comunicati i risultati relativi:

  • all’articolo 1, punto 2;
  • all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto v);
  • all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Ne deriva un obbligo di trasmissione con scadenza annuale e in un momento temporalmente definito, funzionale a garantire tempestività nella disponibilità dei dati a livello europeo.

Recepimento nazionale e decorrenza

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2004, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informando immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, gli Stati devono inserire un riferimento alla direttiva nella normativa nazionale o nella relativa pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rapporti con la direttiva 96/16/CE

La direttiva 2003/107/CE non disciplina ex novo il settore, ma modifica puntualmente la direttiva 96/16/CE. Il suo effetto principale è ampliare il set di dati statistici richiesti e precisare le modalità di comunicazione verso la Commissione, senza alterare la struttura generale del sistema di indagine già previsto dalla disciplina del 1996.

Disposizioni principali

Nuovi dati statistici da rilevare

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunti due nuovi elementi: il contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari, da misurare o stimare con il metodo più appropriato per garantire l'affidabilità dei dati; e la quantità di latte di vacca prodotta presso le aziende agricole su base regionale, nell'unità territoriale NUTS 2, anch'essa da determinare con il metodo più appropriato per garantire l'affidabilità dei dati.

Soppressione del paragrafo 2 dell'articolo 4

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 96/16/CE è soppresso.

Informazioni metodologiche annuali

All'articolo 5, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita prevedendo che gli Stati membri comunichino annualmente alla Commissione le informazioni metodologiche sui dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo un questionario stabilito dalla Commissione mediante la procedura di cui all'articolo 7.

Trasmissione dei risultati alla Commissione

All'articolo 6, paragrafo 3, la lettera b), secondo trattino, è soppressa; la lettera c) è sostituita imponendo, nel mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, la trasmissione dei risultati di cui all'articolo 1, punto 2, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto v) e lettera c).

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materiestatisticaagricolturasettore lattiero-casearioraccolta datimercato agricolo

Testo integrale

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