Direttiva 2003/117
Direttiva 2003/117/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e autorizza la Repubblica francese a prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva autorizza la Francia a mantenere per la Corsica, fino al 31 dicembre 2009, un regime di accisa ridotta sui prodotti del tabacco in deroga alle regole generali dell’Unione. La misura è giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico e sociale dell’isola e di evitare un adeguamento troppo brusco al regime del continente. La deroga è però limitata nel tempo, nel contenuto e, per le sigarette, anche in quantità annuale.
Deroga temporanea per la Francia sull’applicazione di aliquote di accisa ridotte ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica, con modifica delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla Repubblica francese, limitatamente ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica. Riguarda sia le sigarette sia i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, con una deroga quantitativa per le sigarette fissata in un contingente annuo di 1200 tonnellate. L’ambito temporale della deroga va dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2009; per gli Stati membri in generale, la direttiva impone il recepimento entro il 1o gennaio 2004.
Deroga sulle accise del tabacco in Corsica
La direttiva 2003/117/CE interviene sul regime di accisa applicabile ai prodotti del tabacco in Corsica, modificando le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE. La misura risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di preservare l’equilibrio economico e sociale dell’isola, evitando un adeguamento immediato e completo al regime vigente sul continente.
Obiettivi e ratio dell’intervento
Secondo i considerando, l’attività economica legata ai tabacchi lavorati contribuisce in modo significativo al mantenimento dell’occupazione locale, in particolare presso circa 350 dettaglianti che operano spesso in aree montane poco popolate. Un passaggio troppo brusco al regime continentale avrebbe effetti negativi su tale attività e, indirettamente, sulla permanenza della popolazione sul territorio. Per questo motivo è ritenuto necessario concedere una deroga temporanea, con un progressivo aumento intermedio dell’accisa sulle sigarette, così da preparare il completo allineamento al termine del periodo derogatorio.
Ambito di applicazione materiale e territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente la Repubblica francese e, sul piano territoriale, i prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica. La deroga si applica a:
- sigarette;
- tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.
Per le sigarette, la deroga è inoltre soggetta a un limite quantitativo annuo pari a 1200 tonnellate, posto a tutela del corretto funzionamento del mercato interno.
Modifica della direttiva 92/79/CEE: sigarette
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/79/CEE. La Francia è autorizzata ad applicare, dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2009, un’aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo in Corsica.
La deroga è articolata in due fasi:
- dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, l’aliquota ridotta deve essere almeno pari al 35% del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica;
- dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, l’aliquota ridotta deve essere almeno pari al 44% del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.
Il regime è quindi non solo derogatorio ma anche progressivo, con un incremento intermedio imposto dalla direttiva per accompagnare la transizione verso il regime ordinario.
Modifica della direttiva 92/80/CEE: altri tabacchi lavorati
L’articolo 2 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/80/CEE. La Francia è autorizzata ad applicare, sempre dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2009, un’aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo in Corsica.
I minimi autorizzati sono fissati come segue:
- sigari e sigaretti: almeno il 10% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica;
- tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: almeno il 25% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica;
- altri tabacchi da fumo: almeno il 22% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica.
Recepimento e obblighi per gli Stati membri
Pur trattandosi di una deroga diretta alla Francia, la direttiva contiene il consueto obbligo di recepimento per tutti gli Stati membri. Questi devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1o gennaio 2004 e informare immediatamente la Commissione.
Le misure nazionali di attuazione devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, benché il contenuto sostanziale della deroga riguardi specificamente la Francia e la Corsica.
Indicazioni operative per professionisti
Per gli operatori fiscali e tributari, la direttiva rileva come precedente di deroga territoriale in materia di accise sui tabacchi. Il punto centrale è la coesistenza tra disciplina armonizzata europea e autorizzazione specifica e temporanea a un regime più favorevole, soggetto a limiti quantitativi, percentuali minime e scadenza certa al 31 dicembre 2009.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 92/79/CEE sulle sigarette
Sostituzione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/79/CEE: la Francia è autorizzata, in deroga all’articolo 2, ad applicare dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 un’aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo in Corsica. La deroga è limitata a un contingente annuo di 1200 tonnellate. L’aliquota ridotta deve corrispondere almeno al 35% del prezzo delle sigarette della classe di prezzo più richiesta in Corsica per il periodo 1o gennaio 2003-31 dicembre 2007 e almeno al 44% per il periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2009.
Modifica della direttiva 92/80/CEE sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette
Sostituzione dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 92/80/CEE: la Francia è autorizzata, in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ad applicare dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 un’aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo in Corsica. Sono fissati minimi differenziati: 10% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari e sigaretti; 25% per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette; 22% per gli altri tabacchi da fumo.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o gennaio 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
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