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direttiva

Direttiva 2003/116

Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al

Normativa europea32003L0116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2000/29/CE estendendo e precisando le misure di prevenzione contro Erwinia amylovora. Amplia l'elenco delle piante ospiti, rafforza le condizioni per le zone tampone e disciplina in modo più rigoroso l'introduzione di vegetali e polline nelle zone protette. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2004.

Modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE per rafforzare le misure fitosanitarie contro l'organismo nocivo Erwinia amylovora.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla nel proprio ordinamento, e incide sulla disciplina fitosanitaria UE relativa all'introduzione e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Le modifiche riguardano in particolare le piante ospiti di Erwinia amylovora, il polline vivo per l'impollinazione, le parti di vegetali, le piante destinate alla piantagione e i movimenti verso e dentro le zone protette, nonché i vegetali prodotti in zone tampone ufficialmente delimitate. Restano rilevanti i regimi speciali per paesi terzi riconosciuti indenni o con zone indenni secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

Direttiva 2003/116/CE: rafforzamento delle misure fitosanitarie contro Erwinia amylovora

La direttiva interviene sulla direttiva 2000/29/CE, che costituisce il quadro europeo di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. L'obiettivo è adeguare le misure specifiche contro Erwinia amylovora, estendendo l'elenco delle piante ospiti e rendendo più rigorose le condizioni per la circolazione di materiali vegetali in prossimità delle zone protette.

Finalità e razionale dell'intervento

Dai considerando emerge che la normativa precedente non copriva tutte le piante ospiti note di Erwinia amylovora e non era sufficientemente incisiva rispetto alla diffusione a corto raggio del patogeno. La direttiva punta quindi a:

  • ampliare la gamma di vegetali soggetti a restrizioni;
  • chiarire e rafforzare il regime delle zone tampone;
  • imporre controlli più severi prima dell'introduzione di vegetali nelle zone protette;
  • disciplinare anche il movimento degli alveari, considerato un possibile veicolo di diffusione.

Ambito applicativo

La direttiva opera nel contesto della direttiva 2000/29/CE e incide sugli allegati che elencano vegetali, parti di vegetali e polline soggetti a divieti o condizioni fitosanitarie. Le misure riguardano in particolare:

  • vegetali destinati alla piantagione;
  • parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi;
  • polline vivo per l'impollinazione;
  • movimenti da paesi terzi, dalle zone infette e verso le zone protette;
  • materiale prodotto in campi situati in zone tampone ufficialmente delimitate.

Sono richiamate anche le procedure di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, per i paesi terzi non riconosciuti indenni o per le zone indenni da organismi nocivi.

Modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V, secondo l'allegato alla direttiva 2003/116/CE. Le modifiche principali consistono nell'estensione delle specie interessate e nella precisazione delle voci che ricomprendono anche il polline vivo e alcune parti di vegetali.

Allegato II

Vengono aggiornate le voci relative a:

  • vegetali di Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus e Sorbus destinati alla piantagione, esclusi i semi;
  • parti di vegetali, ad eccezione di frutti, sementi e vegetali destinati alla piantagione, includendo il polline vivo per l'impollinazione delle medesime specie.

Allegato III

La nuova formulazione della parte B, punto 1, vieta o condiziona l'ingresso, salvo eccezioni applicabili, di vegetali e polline vivo per l'impollinazione delle specie elencate, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da Erwinia amylovora o di paesi terzi in cui siano state istituite zone indenni riconosciute secondo la procedura dell'articolo 18, paragrafo 2.

Allegato IV

Sono sostituite le voci relative ai requisiti particolari per i vegetali destinati alla piantagione delle specie ospiti, con esclusione delle sementi. La direttiva modifica sia la parte A sia la parte B dell'allegato, adeguando i requisiti fitosanitari richiesti per l'immissione e la circolazione di tali vegetali.

Allegato V

Le modifiche ampliano ulteriormente l'elenco dei vegetali e materiali considerati sensibili ai fini del controllo fitosanitario. In particolare:

  • nella parte A, sezione I, sono inclusi i vegetali destinati alla piantagione delle specie ospiti, con esclusione delle sementi, e con esclusione espressa di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. tra i Prunus;
  • nella parte A, sezione II, sono inclusi i vegetali, esclusi frutti e sementi, delle specie elencate, nonché il polline vivo per l'impollinazione;
  • nella parte B, sezione II, sono inseriti il polline vivo per l'impollinazione e le parti di vegetali, esclusi frutti e sementi, delle specie ospiti elencate.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva non armonizza direttamente la forma degli atti nazionali, ma impone un obbligo di risultato: gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2004. È lasciata loro la scelta delle misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a conseguire il risultato richiesto, purché rispettino l'obbligo di comunicazione alla Commissione e l'inserimento del riferimento alla direttiva negli atti di recepimento.

Profilo temporale

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il termine di trasposizione è fissato al 31 marzo 2004, data entro la quale gli Stati membri devono aver adottato e reso operative le disposizioni nazionali conformi.

Rilievi pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e fitosanitario, la direttiva è rilevante perché:

  • amplia le specie soggette a restrizioni e controlli;
  • incide su importazione, circolazione e commercializzazione di piante ospiti e polline;
  • rafforza gli adempimenti relativi alle zone protette e tampone;
  • richiede attenzione ai recepimenti nazionali e ai provvedimenti applicativi adottati dagli Stati membri.

In sintesi, la direttiva mira a ridurre il rischio di diffusione di Erwinia amylovora attraverso un approccio più ampio e rigoroso sulla base di specie ospiti, controlli preventivi e misure territoriali di contenimento.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2000/29/CE

L'articolo 1 dispone che gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE siano modificati secondo l'allegato alla direttiva, con l'obiettivo di aggiornare le misure contro Erwinia amylovora e di estendere la copertura normativa all'intera gamma di piante ospiti e ai principali vettori di diffusione.

Recepimento nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Ampliamento delle piante ospiti e dei materiali regolati

L'allegato estende o precisa le categorie soggette a restrizioni, includendo numerose specie ospiti di Erwinia amylovora, tra cui Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus e Sorbus; in alcuni casi sono inclusi anche il polline vivo per l'impollinazione e le parti di vegetali, con esclusione dei frutti e delle sementi, secondo le diverse voci degli allegati modificati.

Zone protette, zone tampone e controlli

I considerando chiariscono che le disposizioni sulle zone tampone devono essere rafforzate per ridurre la diffusione a corto raggio del patogeno. Prima dell'introduzione o del trasporto di vegetali provenienti da zone in cui Erwinia amylovora è notoriamente presente verso le relative zone protette, i campi di produzione e la zona circostante devono risultare del tutto indenni nel precedente ciclo vegetativo completo; tale situazione deve essere verificata mediante ispezioni visive a intervalli opportuni e analisi di laboratorio per individuare eventuali infezioni latenti. È inoltre disciplinato il movimento degli alveari verso ed entro le zone protette, riconosciuto come possibile fattore di diffusione.

Disposizioni specifiche per vegetali provenienti da zone tampone

Il considerando 5 indica che, anteriormente al 1o aprile 2004, devono essere adottate disposizioni specifiche per i vegetali ottenuti e conservati in campi situati in zone tampone delimitate ufficialmente ai sensi della direttiva 2000/29/CE e conformi ai requisiti pertinenti per campi e zone tampone.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio di vegetaliprotezione delle piante

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