Ordinanza del 16/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Misure cautelari - Danno grave e irreparabile - Definizione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il danno grave richiede un pregiudizio eccedente quello normalmente derivante dall’esecuzione del provvedimento, mentre il danno irreparabile ricorre solo quando l’esecuzione distrugge o altera irrimediabilmente un bene non fungibile. Il pagamento di somme di denaro non integra, di regola, un danno irreparabile, poiché le somme sono reintegrabili per equivalente; non rileva neppure il rischio d’incapienza dell’Erario e la possibilità di rateizzazione esclude l’irreparabilità.
Misure cautelari: definizione di danno grave e irreparabile e insussistenza nel pagamento di somme di denaro
Misure cautelari e danno grave e irreparabile
Il documento illustra i presupposti del danno grave e irreparabile rilevante ai fini della sospensione cautelare di un provvedimento impugnato, concludendo per la loro insussistenza nel caso di pagamento di una somma di denaro, soprattutto quando sia possibile rateizzare l’importo dovuto.
Definizione di danno grave
Il danno grave consiste in un pregiudizio che eccede quello normalmente e necessariamente sopportato dal debitore in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato. La gravità deriva dalla presenza di uno squilibrio tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all’altra.
Definizione di danno irreparabile
Il danno irreparabile si verifica quando l’esecuzione determina la distruzione o la disintegrazione di un bene non fungibile. In tale situazione, il bene oggetto dell’esecuzione cessa di esistere oppure perde le proprie qualità essenziali, senza possibilità di completo recupero o reintegrazione qualora il ricorso venga successivamente accolto.
Pagamento di somme di denaro
L’irreparabilità non è ravvisabile quando l’esecuzione consiste nel pagamento di una somma di denaro. Il denaro è un bene fungibile e, in caso di accoglimento del ricorso, il pregiudizio può essere reintegrato mediante restituzione o equivalente economico.
Non assume rilievo, inoltre, l’ipotetica incapienza del patrimonio del creditore procedente, individuato nell’Erario, quale possibile causa di mancato recupero delle somme pagate. Il documento esclude quindi che tale circostanza possa configurare un concreto pericolo per il contribuente.
Rateizzazione del pagamento
Il danno non può essere considerato irreparabile quando il debitore dispone della possibilità di rateizzare il pagamento dell’importo dovuto. La dilazione attenua l’impatto dell’esecuzione e impedisce di ritenere integrato il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio.
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