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Ordinanza

Ordinanza del 19/01/2018 n. 1425 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma che il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non costituiscono reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Le spese dell’intero processo sono compensate.

Raddoppio dei termini di accertamento e inapplicabilità all’IRAP

Raddoppio dei termini di accertamento per l’IRAP

La pronuncia riguarda l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA e IRES per le annualità 2003 e 2004, con particolare riferimento all’applicabilità all’IRAP del cosiddetto raddoppio dei termini di accertamento. La Corte di cassazione conferma che tale disciplina non può operare in relazione all’imposta regionale sulle attività produttive.

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, decidendo sull’appello delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della P.& C. s.p.a., aveva:

  • dichiarato non dovuta l’IRAP;
  • riconosciuto la detraibilità dell’IVA;
  • rideterminato le sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, contestando l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice d’appello nel ritenere non applicabile all’IRAP il raddoppio dei termini. Le contribuenti hanno resistito con controricorso e depositato memoria.

Motivazione della Corte

La Corte considera manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 20435/2017, n. 4775/2016, n. 26311/2017 e n. 23629/2017.

Secondo tale principio, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone la possibile sussistenza di violazioni penalmente rilevanti. Poiché per l’IRAP non sono previste sanzioni penali, il termine più lungo non può trovare applicazione.

Riferimenti normativi e principio del divieto di analogia

L’inapplicabilità del termine raddoppiato all’IRAP deriva dal fatto che le violazioni relative a tale imposta non sono comprese tra le fattispecie delittuose previste dal d.lgs. 74/2000. Tale decreto disciplina espressamente i reati tributari in materia di imposte sui redditi e di IVA, senza includere le violazioni riferite all’IRAP.

La Corte osserva che le violazioni IRAP non sono idonee a integrare fatti penalmente rilevanti ai sensi della disciplina penale tributaria. Un’interpretazione estensiva che consentisse comunque il raddoppio dei termini si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia in materia penale sancito dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione.

Orientamento dell’Amministrazione finanziaria

La Corte evidenzia che la medesima interpretazione è stata condivisa dall’Amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale n. 154/E del 4 agosto 2000. Tale documento ha precisato che le dichiarazioni ai fini IRAP sono escluse dalla fattispecie criminosa e che, anche quando la dichiarazione è presentata in forma unificata, assumono rilevanza penale soltanto le violazioni concernenti le imposte dirette e l’IVA.

Decisione e spese

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene rigettato. La Corte dispone la compensazione delle spese dell’intero processo, motivandola con il recente consolidamento della giurisprudenza posta a fondamento della decisione.

La decisione è stata adottata a Roma il 30 novembre 2017, con autorizzazione del Collegio alla redazione della motivazione in forma semplificata.

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