Ordinanza del 16/01/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Danno grave e irreparabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto quando è dimostrata la sussistenza di un danno grave e irreparabile. Il danno grave eccede il pregiudizio ordinario derivante dall’esecuzione e deve determinare uno squilibrio inaccettabile tra vantaggi dell’esecutore e sacrifici dell’esecutato; il danno irreparabile ricorre quando l’esecuzione compromette definitivamente le qualità essenziali o le funzioni economiche del bene, senza possibilità di reintegro. La sola entità dell’importo non è sufficiente: occorre provare rischi concreti e attuali per i diritti fondamentali della persona o per la continuità dell’attività economica, considerando anche rateizzazione e dilazione.
Misure cautelari: requisiti del danno grave e irreparabile ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992
Misure cautelari e danno grave e irreparabile
Il documento esamina i presupposti per ottenere, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La disposizione non richiede congiuntamente la dimostrazione dei tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma individua quale condizione necessaria la sussistenza di un danno grave e irreparabile.
Danno grave
È grave il pregiudizio che eccede quello normalmente e necessariamente subito dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza o dell’atto. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi conseguiti dall’esecutore e i sacrifici imposti all’esecutato.
La valutazione non può limitarsi all’esistenza di un obbligo di pagamento, ma deve considerare l’effettiva sproporzione degli effetti dell’esecuzione e la concreta situazione del debitore. A tal fine devono essere valutate anche le possibilità di attenuare il pregiudizio mediante strumenti alternativi, quali:
- la dilazione della prestazione;
- la rateizzazione del pagamento;
- altre misure idonee a evitare o ridurre gli effetti pregiudizievoli dell’esecuzione.
Danno irreparabile
Il danno è irreparabile quando l’esecuzione determina la perdita o la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene interessato. L’irreparabilità dipende dall’impossibilità di reintegrare il bene, in natura o per equivalente, qualora il ricorso venga successivamente accolto.
La verifica deve quindi concentrarsi sulla possibilità concreta di ripristinare la situazione precedente all’esecuzione. Se il pregiudizio può essere integralmente compensato o rimosso attraverso la restituzione del bene o il risarcimento equivalente, il requisito dell’irreparabilità non risulta, secondo il documento, adeguatamente integrato.
Onere della prova
La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi sulla sola entità della somma da pagare. L’importo elevato, considerato isolatamente, non dimostra né la gravità né l’irreparabilità del pregiudizio.
Il richiedente deve invece illustrare e dimostrare rischi concreti e attuali riguardanti:
- i diritti primari della persona;
- la sopravvivenza dell’attività economica;
- la perdita delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene;
- l’impossibilità di recuperare integralmente il bene o il relativo valore in caso di accoglimento del ricorso.
Nella valutazione deve essere presa in esame anche la possibilità di rateizzare il pagamento o di ricorrere ad altre modalità di adempimento. La disponibilità di tali strumenti può incidere sulla concreta sussistenza del danno, poiché può ridurre o escludere il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile.
Criteri applicativi
La richiesta cautelare deve pertanto essere supportata da una rappresentazione specifica della situazione patrimoniale, personale o aziendale coinvolta e degli effetti immediati dell’esecuzione. Non è sufficiente allegare genericamente la rilevanza dell’importo o la difficoltà dell’adempimento; occorre collegare l’esecuzione a conseguenze attuali, concrete e non adeguatamente reversibili.
L’analisi deve considerare complessivamente la sproporzione tra gli effetti dell’esecuzione e i sacrifici imposti al debitore, la possibilità di dilazionare o rateizzare la prestazione e la concreta recuperabilità del bene o del suo valore in caso di esito favorevole del giudizio.
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