Ordinanza del 12/01/2018 n. 622 - Corte di Cassazione
Accertamento IVA - Agevolazione del 10% - Creazioni ed interpretazioni nel campo della musica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per gli spettacoli e per i contratti di scrittura non si applica alle attività tecniche e organizzative, anche se preliminari e necessarie all’evento, quando sono rese dal produttore all’organizzatore senza rapporto diretto con gli artisti o con il pubblico. La Corte ha cassato la sentenza favorevole alla società contribuente, rigettato il ricorso originario e posto a suo carico le spese di legittimità, compensate quelle dei giudizi di merito.
IVA al 10% per spettacoli musicali: esclusione delle attività organizzative e tecniche rese dal produttore all’organizzatore
IVA agevolata del 10% per attività musicali e spettacolistiche
La pronuncia riguarda l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni rese da una società operante nel settore dell’organizzazione e produzione di spettacoli musicali. La Corte di cassazione ha escluso il beneficio per le attività tecniche e organizzative fatturate dal produttore agli organizzatori degli eventi, anche quando tali attività siano funzionalmente collegate e necessarie alla realizzazione dello spettacolo.
Soggetti e fatti rilevanti
La società M. S. s.r.l., esercente l’attività di “creazioni ed interpretazioni nel campo della musica”, aveva fatturato a due organizzatori prestazioni relative a spettacoli tenuti a Merano e Taormina negli anni 2003 e 2004, applicando l’aliquota IVA del 10%.
Secondo la società, le prestazioni costituivano “concerti vocali e strumentali” e comprendevano, oltre al compenso artistico, l’organizzazione strettamente necessaria all’esibizione. L’Agenzia delle Entrate aveva invece ritenuto che le fatture riguardassero un pacchetto unitario di servizi comprendente prestazioni tecniche e organizzative ulteriori rispetto alla prestazione artistica, rese nei confronti degli organizzatori e non direttamente degli spettatori o degli artisti.
L’avviso di accertamento, emesso a seguito di un verbale della Guardia di Finanza di Carpi, mirava al recupero dell’IVA ritenuta non versata per l’erronea applicazione dell’aliquota agevolata.
Decisioni dei giudici di merito
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena aveva annullato l’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale di Bologna aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le fatture comprendessero la prestazione artistica e tutto quanto necessario e relativo all’esibizione dell’artista, compresa l’organizzazione indispensabile allo spettacolo.
La Commissione Regionale aveva considerato l’intera prestazione riconducibile ai servizi assoggettati all’aliquota agevolata, richiamando anche una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea interpretata in senso estensivo.
Normativa di riferimento
La disciplina nazionale è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e in particolare nella Tabella A, parte III, nn. 119 e 123, nonché nell’art. 74-quater.
- Il n. 119 riguarda i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali.
- Il n. 123 riguarda gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo e le attività spettacolistiche svolte davanti a un pubblico.
- L’art. 74-quater individua, per le attività spettacolistiche, il momento di effettuazione della prestazione nell’inizio dell’esecuzione e prevede come documento fiscale il biglietto di accesso allo spettacolo, anziché la fattura.
La disciplina europea richiamata nella pronuncia comprende la VI Direttiva e la Direttiva 2006/112/CE, allegato H. Tali disposizioni consentono agli Stati membri di applicare aliquote ridotte a determinate categorie di servizi, ma non impongono necessariamente l’adozione dell’agevolazione in tutti i casi astrattamente riconducibili alla medesima categoria.
Distinzione tra spettacolo, contratto di scrittura e attività organizzative
La Corte ha distinto tre diverse tipologie di rapporti:
- il rapporto tra artista e organizzatore, riconducibile al contratto di scrittura quando ha per oggetto una prestazione artistica;
- il rapporto tra organizzatore e pubblico, relativo alla fruizione diretta dello spettacolo;
- il rapporto tra produttore o fornitore di servizi e organizzatore, avente a oggetto la vendita di uno spettacolo o di un pacchetto di servizi.
L’aliquota agevolata prevista per gli spettacoli presuppone lo svolgimento della prestazione davanti a un pubblico che ne sia il diretto fruitore. Non rientra pertanto nella previsione la vendita di uno spettacolo dal produttore all’organizzatore, poiché il produttore fattura la propria attività all’organizzatore e non al pubblico spettatore.
Parimenti, il contratto stipulato dalla società con gli organizzatori non poteva essere qualificato come contratto di scrittura ai sensi del n. 119. Esso non disciplinava esclusivamente modalità e condizioni della prestazione artistica, ma imponeva la fornitura di un pacchetto unitario comprendente il contratto di scrittura e ulteriori servizi organizzativi e tecnici. La società, inoltre, aveva tra i propri obblighi anche quello di scritturare l’artista, circostanza incompatibile con la sovrapposizione tra il rapporto indiretto tramite produttore e il contratto diretto tra artista e organizzatore.
Interpretazione della disciplina europea
La Corte ha escluso che la giurisprudenza della Corte di Giustizia imponesse all’Italia di applicare l’aliquota ridotta alle attività di organizzazione e produzione di concerti.
La sentenza della Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, causa C-109/02, aveva esaminato la normativa tedesca, che ricomprendeva nell’aliquota agevolata anche l’organizzazione di rappresentazioni teatrali o concerti effettuata da altri imprenditori. Tale disciplina era stata ritenuta compatibile con il diritto europeo.
Secondo la Cassazione, tuttavia, il fatto che la normativa europea consenta a uno Stato membro di estendere l’agevolazione all’organizzazione di spettacoli non significa che tutti gli altri Stati membri siano obbligati a prevederla. L’Italia ha legittimamente scelto di delimitare l’agevolazione alle ipotesi espressamente indicate dalla propria legislazione nazionale.
Divieto di estensione analogica dell’agevolazione
L’aliquota ridotta costituisce una previsione eccezionale e deve essere applicata ai soli casi specificamente previsti dalla legge. Il contribuente che intende avvalersene deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
La Corte ha rilevato che l’estensione dell’agevolazione a qualsiasi prestazione direttamente o indirettamente collegata all’esibizione degli artisti non costituirebbe una semplice interpretazione estensiva, bensì un’applicazione analogica della norma a prestazioni diverse da quelle oggetto di un contratto di scrittura.
Non è quindi sufficiente che le attività organizzative o tecniche siano preliminari, necessarie o funzionalmente connesse alla performance. È necessario che la prestazione rientri esattamente in una delle fattispecie agevolate, con particolare riguardo al rapporto diretto con il pubblico oppure alla natura artistica del contratto di scrittura.
Principio affermato
Le attività spettacolistiche agevolate sono caratterizzate dall’esecuzione davanti a un pubblico diretto fruitore e dalla relativa disciplina fiscale, fondata sul biglietto di accesso e sull’inizio dell’esecuzione della prestazione. La vendita dello spettacolo dal produttore all’organizzatore, così come le prestazioni tecniche e organizzative rese nell’ambito di tale rapporto, non beneficia dell’aliquota IVA del 10% quando non costituisce un contratto di scrittura avente a oggetto una prestazione artistica.
Esito del giudizio e spese
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha:
- cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna;
- deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente;
- condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito;
- compensato le spese dei giudizi di merito, in ragione delle interpretazioni contrastanti adottate nel corso del procedimento.
La decisione è stata assunta il 10 luglio 2017 e depositata in cancelleria il 12 gennaio 2018.
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