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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23388/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto familiare nel quale una persona aveva versato a una congiunta la somma di euro 15.000,00 con causale indicata come "prestito"; in giudizio l'originario attore ha chiesto la restituzione del residuo, deducendo che si trattasse di un mutuo solo parzialmente rimborsato. Il tribunale ha accolto la domanda e ha condannato la convenuta a restituire euro 9.500,00 oltre accessori. In appello la soccombente ha contestato, da un lato, la validità/inesistenza della sentenza di primo grado perché la firma digitale del giudice risultava apposta prima dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; dall'altro, ha negato la prova del mutuo, sostenendo che il bonifico fosse riferito all'attività commerciale di una terza persona e che la somma potesse integrare una liberalità o una donazione indiretta. Ha inoltre riproposto richieste istruttorie di interrogatorio formale e prova testimoniale e ha censurato la mancata considerazione della doglianza relativa alla cancellazione di espressioni sconvenienti/offensive contenute in primo grado. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità/inesistenza della sentenza di primo grado per essere stata predisposta e firmata digitalmente prima dell'udienza; 2) violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c. per insufficiente prova del mutuo e della pattuizione restitutoria; 3) inammissibilità/difetto di prova della mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della testimonianza; 4) omesso esame della questione sulla cancellazione di frasi offensive. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, il terzo inammissibile per difetto di autosufficienza e il quarto inammissibile perché il vizio dedotto non era configurabile come omesso esame di un fatto storico e mancava la necessaria specificazione del motivo di appello. Ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso: ha escluso la nullità della sentenza di primo grado perché la pubblicazione ex art. 281 sexies c.p.c. è avvenuta solo dopo la discussione orale e la lettura in udienza; ha dichiarato inammissibili le censure sulla prova del mutuo, sulle prove istruttorie e sull'asserito omesso esame della questione sulle frasi offensive. La soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che vi sia stata violazione del diritto di difesa, poiché la discussione orale si è svolta regolarmente e la sentenza è stata letta dopo di essa.

  • artt. 132 e 281 sexies c.p.c.

    La Corte ha chiarito che, nel procedimento ex art. 281 sexies c.p.c., la sentenza si intende pubblicata con la lettura in udienza e la sottoscrizione del verbale; una firma digitale anteriore al momento della lettura integra al più una bozza o un errore materiale, non una nullità.

  • art. 190 c.p.c.

    È stato richiamato in contrapposizione al rito ordinario con scambio di comparse conclusionali; la Corte ha precisato che, nel caso deciso, il meccanismo di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sostituisce il deposito degli scritti conclusivi.

  • art. 133 c.p.c.

    Usato per distinguere la pubblicazione della sentenza nei procedimenti ordinari rispetto alla pubblicazione mediante lettura in udienza prevista dall'art. 281 sexies c.p.c.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Richiamati per affermare che l'erronea indicazione della data/ora della deliberazione o della sottoscrizione può integrare un mero errore materiale emendabile.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato nel motivo sul mutuo; la Corte non ne ha dato un'interpretazione sostanziale autonoma, limitandosi a rilevare che la censura mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che le valutazioni probatorie fossero riservate al giudice di merito e adeguatamente motivate.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto i vizi deducibili: la rivalutazione delle prove non è consentita ex n. 3; l'omessa pronuncia o nullità va dedotta ex n. 4, non come omesso esame ex n. 5; il n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere l'ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibili, per difetto di specificità, le richieste istruttorie riproposte in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la pubblicazione avviene con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza e con la sottoscrizione del verbale; un testo firmato digitalmente prima dell'udienza non è, per ciò solo, inesistente o nullo, se la lettura e la pubblicazione sono avvenute regolarmente dopo la discussione.
  • La data o l'ora della deliberazione della sentenza non integra un elemento essenziale dell'atto processuale: un'erronea indicazione, o l'anticipazione del momento di sottoscrizione rispetto alla lettura, costituisce al più errore materiale emendabile, salvo che emerga una concreta lesione del contraddittorio.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, perché la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove appartengono al giudice di merito, se sorretti da motivazione non illogica.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una questione o di un motivo di appello; l'omessa pronuncia su un motivo va invece denunciata come nullità ex art. 360, n. 4, c.p.c. e art. 112 c.p.c.
  • Le richieste istruttorie reiterate in cassazione devono essere autosufficienti: occorre riprodurre i capitoli di prova e indicare con precisione quando e come siano stati formulati e reiterati nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMutuoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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