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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato la modifica al regolamento provinciale sul canone patrimoniale unico e la relativa determinazione tariffaria per le occupazioni del sottosuolo effettuate da produttori di energia da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa produttrice FER)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto illegittima l’applicazione, ai produttori di energia da fonti rinnovabili, della tariffa standard per l’occupazione del sottosuolo, anziché del regime speciale previsto per gli impianti direttamente funzionali all’erogazione di servizi a rete. L’appello deduceva: ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il TAR avrebbe fondato la decisione su una ricostruzione non prospettata dalla ricorrente; erronea interpretazione dell’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 e dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, sostenendo che l’importo di 800 euro costituisse soltanto una soglia minima e non una misura forfetaria determinata a monte; violazione del principio di invarianza del gettito, che avrebbe consentito alla Provincia di modificare le tariffe anche per tali occupazioni; erroneità del richiamo al principio di specialità; contraddittorietà della motivazione del TAR sulla disparità di trattamento tra produttori e fornitori di energia; nonché violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost. e manifesta illegittimità costituzionale della disciplina, ove interpretata nel senso di imporre il regime agevolato ai produttori FER.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso l’ultrapetizione, ritenendo che il giudice possa qualificare giuridicamente i fatti e interpretare le norme applicabili secondo il principio iura novit curia, anche seguendo un percorso argomentativo diverso da quello prospettato dalla parte, purché resti nell’ambito della domanda e delle norme invocate. Nel merito, la Sezione ha affermato che l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quando comprende il trasporto dell’energia verso la rete di trasmissione o distribuzione, costituisce attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità, anche in assenza di rapporti diretti con gli utenti finali. Le relative occupazioni del sottosuolo rientrano quindi nel regime speciale dell’art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021. La misura di 800 euro è stata qualificata come importo minimo e forfetario determinato dal legislatore per la specifica categoria, non come mera soglia liberamente elevabile mediante l’applicazione della tariffa standard. Il principio di invarianza del gettito riguarda il complesso delle entrate sostituite dal canone unico e non consente di derogare o sostituire il criterio speciale previsto per le occupazioni funzionali ai servizi a rete; la facoltà di modificare le tariffe riguarda le tariffe standard, non quelle forfetarie stabilite direttamente dalla legge. Sono state inoltre ritenute manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, poiché la Provincia non ha dimostrato l’impossibilità di reperire altrove le risorse necessarie né l’incidenza concreta dell’agevolazione sull’equilibrio finanziario. Il beneficio riconosciuto ai produttori FER è stato ritenuto ragionevole e giustificato dalla strumentalità degli impianti alla filiera elettrica e dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sugli operatori. Le spese del grado sono state compensate per la novità della questione; il contributo unificato è rimasto a carico della Provincia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 816, l. n. 160/2019

    a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ... è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane

    Istituisce il canone patrimoniale unico, sostitutivo dei precedenti tributi e canoni indicati dalla disposizione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 160/2019

    il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dati tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe

    Prevede l’invarianza del gettito complessivo quale indirizzo e limite della disciplina dell’ente, senza consentire di derogare ai criteri speciali stabiliti direttamente dalla legge.

  • art. 1, comma 829, l. n. 160/2019

    per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto

    Disciplina la tariffa standard ordinaria per le occupazioni del sottosuolo, distinta dal criterio speciale applicabile alle occupazioni funzionali ai servizi a rete.

  • art. 1, comma 831, l. n. 160/2019

    in ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800

    Prevede per le occupazioni permanenti con cavi e condutture funzionali ai servizi di pubblica utilità un criterio forfetario speciale, con misura minima di 800 euro, applicabile anche alle attività strumentali alla fornitura del servizio.

  • art. 1, comma 831-bis, l. n. 160/2019

    il canone non è modificabile ai sensi del comma 817

    Riguarda gli operatori delle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica esclusi dal comma 831 e non è direttamente applicabile alle occupazioni del sottosuolo al servizio degli impianti FER; il diverso tenore della disposizione non modifica l’interpretazione del comma 831.

  • art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021

    per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale; per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

    Norma di interpretazione autentica che include tra le occupazioni soggette al regime speciale anche quelle delle imprese che svolgono attività strumentali, compresa la produzione di energia elettrica FER, stabilendo un canone minimo e forfetario di 800 euro annui.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice, restando nell’ambito della domanda e delle norme invocate, attribuisce ai fatti una qualificazione giuridica e sviluppa una ratio decidendi diversa da quella prospettata dalla parte.

  • artt. 3, 97 e 119 Cost.

    La disciplina speciale a favore delle attività strumentali alla filiera elettrica non è costituzionalmente illegittima per irragionevolezza, violazione del buon andamento o compressione dell’autonomia finanziaria degli enti locali, in assenza di prova concreta dell’impossibilità di reperire diversamente le risorse.

Massime di principio

  • Le occupazioni permanenti del sottosuolo realizzate da imprese private produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, quando gli impianti trasportano l’energia verso la rete di trasmissione o distribuzione, rientrano tra le occupazioni con impianti direttamente funzionali all’erogazione di un servizio a rete ai sensi dell’art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, anche se manca un rapporto diretto con l’utente finale.
  • Nel regime speciale del canone patrimoniale unico per le occupazioni funzionali ai servizi a rete, la misura minima di 800 euro annui costituisce il risultato di un criterio legale forfetario riferito alla specifica tipologia di occupazione e non una mera base liberamente elevabile dall’ente mediante l’applicazione della tariffa standard ordinaria.
  • Il principio di invarianza del gettito previsto per il canone patrimoniale unico riguarda il complesso delle entrate sostituite e non consente all’ente locale di sostituire il criterio forfetario speciale previsto dalla legge con il diverso criterio ordinario basato sulla tariffa standard e sui coefficienti regolamentari.
  • La facoltà degli enti locali di modificare le tariffe per assicurare l’invarianza del gettito opera sulle tariffe standard e non può essere utilizzata per disapplicare o alterare le tariffe forfetarie speciali determinate direttamente dal legislatore.
  • Il giudice amministrativo non incorre in ultrapetizione quando, esaminando la domanda e le norme invocate, individua una ratio decidendi diversa da quella prospettata dalla parte, purché non introduca una domanda nuova né attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • Il regime tariffario agevolato per le attività strumentali alla filiera elettrica non viola i principi di uguaglianza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali se è giustificato dalla strumentalità degli impianti alla soddisfazione di interessi pubblici e non è dimostrata concretamente l’impossibilità dell’ente di reperire altrove le risorse necessarie.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoImpianti da fonti rinnovabiliGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoQuestione di legittimità costituzionaleRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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