Corte di giustizia, Sentenza C-282/20
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 ottobre 2021. — Procedimento penale a carico di ZX. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 3 – Diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che non prevede rimedi procedurali per sanare, a seguito dell’udienza preliminare, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione. — Causa C-282/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte decide su un rinvio pregiudiziale bulgaro relativo a un atto di imputazione viziato da ambiguità e lacune nella descrizione dell’accusa. Viene affermato che, dopo l’udienza preliminare, deve esistere un rimedio procedurale idoneo a sanare tali difetti, altrimenti sono violati l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta. Spetta però al giudice nazionale, in via prioritaria, ricercare un’interpretazione conforme della disciplina interna sulla modifica dell’imputazione; solo in subordine deve disapplicare la norma interna incompatibile.
Direttiva 2012/13/UE: l’assenza, dopo l’udienza preliminare, di un rimedio per sanare i vizi dell’atto di imputazione che impediscono all’imputato di conoscere compiutamente l’accusa è incompatibile con il diritto UE; il giudice nazionale deve privilegiare un’interpretazione conforme della disciplina interna sulla modifica dell’imputazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE e l’articolo 47 della Carta ostino a una normativa nazionale che, dopo l’udienza preliminare, non prevede alcun rimedio procedurale per eliminare ambiguità e lacune dell’atto di imputazione; e, in caso affermativo, se debba essere interpretata in modo conforme la disciplina nazionale sulla modifica dell’imputazione oppure disapplicato il divieto di sospendere il procedimento e rinviare gli atti al pubblico ministero per un nuovo atto di imputazione.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, esige che l’imputato possa essere informato in modo sufficientemente dettagliato dell’accusa durante tutto il procedimento penale; pertanto è incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che, dopo l’udienza preliminare, non consenta di sanare i vizi dell’atto di imputazione che incidono su tale diritto. Tuttavia, il diritto dell’Unione non impone un meccanismo processuale specifico: il giudice nazionale deve anzitutto, per quanto possibile, interpretare la normativa interna in modo conforme, e solo se ciò risulti impossibile deve disapplicare la disposizione nazionale che impedisce di sospendere il procedimento e restituire gli atti al pubblico ministero.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/13/UE
- Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 2012/13/UE
- Articolo 6, paragrafo 4, direttiva 2012/13/UE
- Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Diritto all’informazione sull’accusa e rimedi per i vizi dell’atto di imputazione
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nell’ambito del procedimento penale a carico di ZX, accusato di detenzione di denaro falso. Il giudice nazionale chiedeva come valutare, alla luce della direttiva 2012/13/UE e della Carta, una normativa processuale bulgara che non consentiva di sanare, dopo l’udienza preliminare, le ambiguità e le lacune dell’atto di imputazione.
Contesto normativo europeo
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in particolare:
- il considerando 14, che collega la direttiva ai diritti della Carta e alla CEDU;
- il considerando 41, che insiste sulla tutela della libertà, del giusto processo e dei diritti della difesa;
- l’articolo 6, paragrafo 3, che impone agli Stati membri di garantire informazioni dettagliate sull’accusa, incluse natura e qualificazione giuridica del reato e la partecipazione dell’imputato;
- l’articolo 6, paragrafo 4, relativo all’obbligo di informare tempestivamente sulle modifiche delle informazioni fornite quando ciò sia necessario per l’equità del procedimento. La Corte collega queste disposizioni agli articoli 47 e 48 della Carta, che tutelano rispettivamente il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.
Diritto bulgaro e vicenda processuale
Secondo il codice di procedura penale bulgaro, l’atto di imputazione deve contenere, nella parte fattuale, il reato, il tempo, il luogo e le modalità della condotta, e, nella parte dispositiva, la qualificazione giuridica del fatto. La disciplina processuale prevedeva che le violazioni sostanziali rilevate in udienza preliminare potessero condurre alla sospensione del procedimento e alla restituzione degli atti al pubblico ministero; tuttavia, dopo la riforma del 2017, tale possibilità risultava confinata alla sola udienza preliminare, senza un meccanismo analogo per il momento successivo. Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva individuato, solo dopo la raccolta delle prove, difetti dell’atto di imputazione: indicazioni incomplete sulla durata della detenzione del denaro falso, descrizione giuridica incompleta e riferimenti errati alle disposizioni penali violate.
Prima questione: assenza di rimedio dopo l’udienza preliminare
La Corte afferma che i diritti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 devono essere garantiti durante tutto il procedimento penale e, dunque, anche dopo l’udienza preliminare. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’imputato deve essere posto in condizione di conoscere l’accusa in modo sufficientemente dettagliato per esercitare effettivamente i diritti di difesa. Da ciò deriva che una normativa nazionale che non preveda alcun rimedio procedurale per sanare, dopo l’udienza preliminare, i vizi dell’atto di imputazione è incompatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva e con l’articolo 47 della Carta, perché può impedire all’imputato di comprendere pienamente l’accusa e ostacolare la preparazione della difesa.
Seconda questione: interpretazione conforme o disapplicazione
La Corte precisa che il diritto dell’Unione non impone una tecnica processuale unica: spetta agli Stati membri determinare le modalità concrete di attuazione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. È quindi possibile che il rimedio sia affidato al giudice o al pubblico ministero, purché l’imputato possa conoscere l’accusa in tempo utile e difendersi efficacemente. Nel caso di specie, la Corte considera conforme al diritto UE il meccanismo prospettato dal giudice del rinvio consistente nell’interpretare estensivamente la disciplina nazionale sulla modifica dell’imputazione, così da consentire al pubblico ministero di correggere gli errori dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, con successiva comunicazione alla difesa e possibilità per quest’ultima di replicare e formulare richieste istruttorie. Solo se un’interpretazione conforme non fosse possibile, il giudice dovrebbe disapplicare la norma interna che vieta la sospensione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto di imputazione.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta ostano a una normativa nazionale che, dopo l’udienza preliminare, non preveda alcun rimedio per sanare ambiguità e lacune dell’atto di imputazione. In secondo luogo, afferma che il giudice nazionale deve prima cercare un’interpretazione conforme della disciplina sulla modifica dell’imputazione; solo in caso di impossibilità deve disapplicare la disposizione nazionale incompatibile.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che il diritto dell’imputato a essere informato in modo dettagliato dell’accusa non si esaurisce nella fase iniziale del procedimento, ma deve restare garantito fino alla decisione sul merito. Le regole processuali nazionali devono dunque offrire un rimedio effettivo per correggere i difetti dell’imputazione, preservando al contempo il contraddittorio e il pieno esercizio dei diritti della difesa.
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