Corte di giustizia, Sentenza C-894/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2021. — Parlamento europeo contro UZ. — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Indagine amministrativa – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità oggettiva – Impugnazione incidentale – Rigetto di una domanda di assistenza – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di essere ascoltato. — Causa C-894/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge sia l’impugnazione principale del Parlamento europeo sia l’impugnazione incidentale di UZ. Conferma l’annullamento della sanzione disciplinare perché l’indagine amministrativa era viziata da difetto di imparzialità oggettiva, ma lascia ferma la decisione del Tribunale sul rigetto della domanda di assistenza. La Corte chiarisce altresì i limiti del controllo in sede di impugnazione, in particolare su snaturamento dei fatti, motivazione e censure formulate in modo generico.
Impugnazione in materia di funzione pubblica UE: legittimità di un procedimento disciplinare avviato dopo indagine amministrativa, requisito di imparzialità oggettiva degli investigatori e diritto di essere ascoltata in sede di rigetto di una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto.
La questione giuridica
1) Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto o di valutazione nel ritenere viziata per difetto di imparzialità oggettiva l’indagine amministrativa che ha preceduto il procedimento disciplinare. 2) Se il Tribunale abbia correttamente qualificato come irregolarità la composizione e il funzionamento della commissione di disciplina e la mancata audizione da parte dell’autorità che ha il potere di nomina. 3) Se il rigetto della domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto dovesse essere preceduto dall’audizione dell’interessata ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. 4) Se la censura fondata sull’articolo 48 della Carta fosse sufficientemente precisata nell’impugnazione incidentale.
Principio di diritto
La Corte conferma che l’istituzione dell’Unione deve offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi dubbio legittimo sull’imparzialità oggettiva degli investigatori di un’indagine amministrativa; non è necessario provare un pregiudizio effettivo, ma basta che un elemento oggettivo sia idoneo ad apparire, agli occhi dei terzi, tale da incidere sull’indipendenza dell’agente. La previa conoscenza dei fatti non basta di per sé a integrare una violazione, ma può far sorgere un dubbio legittimo quando, nel caso concreto, suggerisca una possibile opinione preconcetta. La Corte respinge inoltre le censure contro le motivazioni del Tribunale sui profili ad abundantiam e precisa che il rigetto di una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto costituisce un provvedimento lesivo che, in linea di principio, rientra nel diritto di essere ascoltato di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, ma nel caso di specie l’impugnazione incidentale è stata respinta perché i motivi non erano sufficientemente precisi.
Norme richiamate
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 16, paragrafi 1 e 2
- Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articolo 22, paragrafo 1
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 177, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione in materia disciplinare di un funzionario del Parlamento europeo
La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea proposta dal Parlamento europeo contro una sentenza del Tribunale che aveva annullato una sanzione disciplinare inflitta a UZ. È presente anche un’impugnazione incidentale di UZ contro il rigetto della domanda di assistenza presentata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari.
Fatti e procedimento principale
UZ, capo unità presso il Parlamento, è stata oggetto di una domanda di assistenza presentata da quattordici membri della sua unità, che denunciavano molestie psicologiche. Il Parlamento ha avviato un’indagine amministrativa, ha poi adito la commissione di disciplina e, infine, il segretario generale ha inflitto a UZ la sanzione della retrocessione di un grado con azzeramento dei punti di merito. Il Tribunale ha annullato la sanzione ritenendo irregolare l’indagine amministrativa per difetto di imparzialità oggettiva di due investigatori e ha inoltre accolto, in via di motivazione aggiuntiva, censure relative ai lavori della commissione di disciplina e alla mancata audizione da parte dell’autorità competente. Ha invece respinto il ricorso quanto al rigetto della domanda di assistenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 24 dello Statuto, relativo al dovere di assistenza dell’Unione verso il funzionario;
- l’articolo 86 e l’allegato IX dello Statuto, in particolare l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, sulla procedura disciplinare;
- l’articolo 41 della Carta, soprattutto il paragrafo 1 sull’imparzialità e il paragrafo 2 sul diritto di essere ascoltato;
- l’articolo 48 della Carta, invocato nell’impugnazione incidentale;
- gli articoli 256 TFUE e 58 dello Statuto della Corte, relativi ai limiti del sindacato in impugnazione;
- gli articoli 296 TFUE, 177, 178, 138 e 184 del regolamento di procedura.
Primo motivo dell’impugnazione principale: imparzialità dell’indagine amministrativa
Il Parlamento sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato un difetto di imparzialità oggettiva nella nomina degli investigatori, fondandosi su una mera conoscenza preliminare dei fatti. La Corte respinge la censura: la previa conoscenza dei fatti non è, di per sé, sufficiente a violare l’imparzialità, ma nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato un elemento ulteriore, cioè il rischio che l’investigatore si fosse formato un’opinione negativa preconcetta sul comportamento di UZ a seguito delle informazioni ricevute da un denunciante. La Corte richiama il principio secondo cui l’imparzialità oggettiva impone di evitare qualsiasi situazione idonea ad apparire, agli occhi dei terzi, come tale da influire sull’indipendenza del decisore o dell’investigatore. Non occorre dimostrare un pregiudizio effettivo: è sufficiente un dubbio legittimo non dissipato. La Corte osserva inoltre che il Parlamento non ha dimostrato uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale e che il richiamo alla pluralità degli investigatori non bastava a neutralizzare il vizio accertato.
Ulteriori censure sul primo motivo: snaturamento dei fatti e motivazione
La Corte respinge anche le doglianze del Parlamento relative a uno snaturamento degli elementi di prova e a un difetto o contraddittorietà di motivazione. Quanto allo snaturamento, afferma che il Tribunale non aveva attribuito al singolo investigatore per l’aspetto "molestie" misure provvisorie che in realtà erano state adottate dall’amministrazione; aveva solo rilevato che egli aveva presieduto un comitato consultivo che aveva raccomandato di affidare altrove la gestione dell’unità. Quanto alla motivazione, la Corte precisa che il Tribunale aveva spiegato in diritto perché un’indagine non imparziale potesse incidere sull’esercizio del potere dell’autorità che ha il potere di nomina e quindi sul contenuto finale della sanzione. Le critiche del Parlamento miravano in realtà a contestare il merito della valutazione, non la sufficienza della motivazione.
Secondo e terzo motivo dell’impugnazione principale: profili ad abundantiam
Il Parlamento impugnava anche le parti della sentenza che avevano esaminato, in via aggiuntiva, irregolarità nella commissione di disciplina e la mancata audizione da parte dell’autorità competente. La Corte dichiara tali motivi inoperanti perché rivolti contro una motivazione formulata ad abundantiam: una volta respinto il primo motivo e confermato l’annullamento della sanzione per il vizio dell’indagine amministrativa, le ulteriori considerazioni del Tribunale non erano decisive ai fini del dispositivo.
Impugnazione incidentale: diritto di essere ascoltato sulla domanda di assistenza
UZ sosteneva che il rigetto della sua domanda di assistenza dovesse essere preceduto da un’audizione, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. La Corte ricorda che il diritto di essere ascoltato si applica a ogni provvedimento individuale lesivo e mira sia all’istruzione corretta del fascicolo sia alla tutela effettiva dell’interessato. La Corte afferma anche che una persona che abbia chiesto assistenza ex articolo 24 dello Statuto può invocare tale diritto sui fatti che la riguardano. Tuttavia, respinge il motivo di UZ perché l’impugnazione incidentale non indicava in modo sufficientemente preciso in che modo la violazione del diritto di essere ascoltata avrebbe inficiato la motivazione del Tribunale né contestava adeguatamente la giurisprudenza richiamata da quest’ultimo.
Impugnazione incidentale: pretesa violazione dell’articolo 48 della Carta
Con il secondo motivo incidentale, UZ invocava in termini generali la presunzione di innocenza. La Corte dichiara il motivo irricevibile perché formulato in modo generico e privo di specificazione degli elementi della sentenza contestati e delle ragioni giuridiche per cui il Tribunale avrebbe violato l’articolo 48 della Carta.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione principale del Parlamento e quella incidentale di UZ. Il Parlamento è condannato alle spese dell’impugnazione principale e UZ è condannata alle spese dell’impugnazione incidentale.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- l’imparzialità oggettiva si valuta con riferimento all’apparenza esterna e ai dubbi legittimi che possono sorgere in terzi informati;
- una conoscenza preliminare dei fatti non basta da sola a viziare il procedimento, ma può rilevare se associata a elementi che facciano apparire un pregiudizio preconcetto;
- in impugnazione la Corte non rivede liberamente i fatti, salvo snaturamento manifesto;
- i motivi rivolti contro statuizioni ad abundantiam sono inoperanti;
- le censure in impugnazione devono essere formulate con precisione, pena l’irricevibilità.
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