Corte di giustizia, Sentenza C-845/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021. — Procedimento penale a carico di DR e TS. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Apelativen sad - Varna. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Ambito di applicazione – Confisca dei beni illecitamente acquisiti – Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna – Articolo 4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – Presupposti – Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo – Terzo privo del diritto di intervenire quale parte nel procedimento di confisca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Cause riunite C-845/19 e C-863/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2014/42/UE si applica anche alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio commessa integralmente in uno Stato membro. Ha poi precisato che la confisca estesa può colpire beni dell’autore del reato se il giudice ritiene che derivino da altre attività criminose, ma solo nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla direttiva. Infine, ha stabilito che un terzo asserito proprietario deve poter intervenire nel procedimento di confisca, non essendo sufficiente un rimedio civile successivo.
Confisca di somme di denaro nel quadro della direttiva 2014/42/UE: ambito applicativo, confisca estesa e diritti di terzi proprietari
La questione giuridica
Le questioni riguardavano: 1) se la direttiva 2014/42/UE si applichi al reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio anche quando tutti gli elementi del fatto restano all’interno di uno Stato membro; 2) che cosa si intenda per "vantaggio economico derivato indirettamente da reati" e se somme di denaro rinvenute nell’abitazione/fuori uso dell’imputato possano costituirlo; 3) se la direttiva osti a una normativa nazionale che non consenta la confisca di un vantaggio economico derivato indirettamente dal reato; 4) se l’articolo 47 della Carta osti a una disciplina che consenta la confisca di beni asseritamente appartenenti a un terzo senza consentire a quest’ultimo di intervenire come parte nel procedimento.
Principio di diritto
La detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito della direttiva 2014/42/UE anche se il fatto è interamente interno a uno Stato membro. La direttiva consente la confisca non solo dei proventi del reato per cui è intervenuta condanna definitiva, ma anche di beni dell’autore rispetto ai quali il giudice sia convinto che derivino da altre condotte criminose, purché il reato rientri tra quelli dell’articolo 5, paragrafo 2, e siano rispettate le garanzie dell’articolo 8; inoltre, essa osta a una normativa che permetta la confisca di beni asseritamente appartenenti a un terzo senza consentirgli di intervenire nel procedimento, poiché ciò viola le garanzie dell’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, letti con l’articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2014/42/UE
- Decisione quadro 2004/757/GAI
- Articolo 83 TFUE
- Direttiva 2012/13/UE
- Direttiva 2013/48/UE
Confisca di somme di denaro e tutela dei terzi nel quadro della direttiva 2014/42/UE
La Corte di giustizia, riunite le cause C-845/19 e C-863/19, è stata investita di un rinvio pregiudiziale dell’Apelativen sad – Varna in materia di confisca penale di somme di denaro rinvenute presso gli interessati, condannati in Bulgaria per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il nucleo della controversia riguardava l’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE, la portata della confisca estesa e le garanzie da riconoscere a terzi che rivendichino la proprietà dei beni oggetto di confisca.
Fatti e procedimento principale
DR e TS erano stati condannati in Bulgaria per detenzione, senza autorizzazione, di sostanze stupefacenti altamente pericolose a fini di spaccio. Nel corso di perquisizioni erano state rinvenute somme di denaro nell’abitazione e, per uno degli interessati, anche in un’autovettura. Dopo le condanne, la Procura regionale di Varna aveva chiesto la confisca di tali somme ai sensi dell’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell’NPK e dell’articolo 53, paragrafo 2, dell’NK.
Gli interessati avevano sostenuto che le somme appartenevano a terzi, in particolare a familiari. Il giudice di primo grado aveva respinto la confisca ritenendo che il reato per cui vi era stata condanna non fosse, di per sé, idoneo a generare un vantaggio economico. La Procura ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte ha richiamato, in particolare:
- la direttiva 2014/42/UE, soprattutto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
- la decisione quadro 2004/757/GAI sul traffico illecito di stupefacenti;
- l’articolo 83 TFUE, quale base materiale della direttiva;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- le direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE, richiamate dall’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2014/42/UE.
Prima questione: ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE
La Corte ha ricordato che la direttiva 2014/42/UE si applica ai reati contemplati, tra l’altro, dalla decisione quadro 2004/757/GAI. Poiché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione quadro comprende la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere attività di distribuzione o vendita, il reato contestato nei procedimenti principali rientra nell’ambito materiale della direttiva.
La Corte ha inoltre escluso che l’applicazione della direttiva dipenda dal fatto che la condotta presenti o meno elementi transnazionali concreti. L’articolo 83, paragrafo 1, TFUE consente all’Unione di stabilire norme minime in materia di criminalità particolarmente grave con dimensione transnazionale, tra cui il traffico illecito di stupefacenti, senza limitare la competenza alle sole fattispecie che coinvolgano più Stati membri. Di conseguenza, la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nella direttiva anche quando tutti gli elementi del reato si collocano in un unico Stato membro.
Seconda e terza questione: nozione di provento e confisca estesa
La Corte ha chiarito che la nozione di "provento" di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42/UE comprende ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, e include anche reinvestimenti, trasformazioni e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile. Ha quindi osservato che la direttiva non distingue in modo autonomo tra proventi diretti e indiretti, ma intende ricomprendere entrambi nel concetto unitario di provento.
Sul piano applicativo, la Corte ha interpretato l’articolo 4 della direttiva nel senso che la confisca ordinaria richiede che il provento derivi dal reato per il quale è intervenuta la condanna definitiva. Nel caso concreto, tuttavia, il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio per cui gli interessati erano stati condannati non era, di per sé, idoneo a generare un vantaggio economico; pertanto, le somme sequestrate non potevano essere considerate provento di quel reato ai fini dell’articolo 4.
La Corte ha quindi valorizzato l’articolo 5 sulla confisca estesa: questa misura consente di confiscare beni appartenenti alla persona condannata per un reato idoneo a produrre un vantaggio economico quando il giudice sia convinto, in base alle circostanze del caso, che tali beni derivino da condotte criminose. I presupposti evidenziati dalla Corte sono tre:
- il reato deve rientrare tra quelli dell’articolo 5, paragrafo 2;
- il reato deve essere suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico;
- il giudice deve essere convinto, alla luce di fatti ed elementi di prova disponibili, che i beni derivino da altre condotte criminose.
La Corte ha quindi rimesso al giudice nazionale la verifica concreta se il reato di cui gli interessati sono stati dichiarati colpevoli sia suscettibile di produrre vantaggio economico e se le somme di denaro in discussione possano essere ricondotte ad altre attività criminose, in conformità alle garanzie dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva.
Quanto all’articolo 6, relativo alla confisca nei confronti di terzi, la Corte ha ritenuto che esso non fosse pertinente nelle cause principali, poiché non risultava dimostrato un trasferimento di proventi a terzi al fine di sottrarli alla confisca.
Quarta questione: diritto di difesa dei terzi e articolo 47 della Carta
La Corte ha affermato che la direttiva 2014/42/UE, in particolare l’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, impone garanzie non solo per gli indagati o imputati, ma anche per i terzi che rivendichino la proprietà dei beni oggetto di confisca. Il considerando 33 della direttiva evidenzia espressamente la necessità di proteggere i diritti fondamentali dei terzi non coinvolti nel procedimento penale.
Da ciò la Corte ha desunto che il terzo che affermi di essere proprietario del bene deve essere informato del suo diritto di intervenire nel procedimento, deve poter essere ascoltato e deve poter far valere il proprio titolo prima dell’adozione della decisione di confisca. Un rimedio civile successivo, come l’azione di rivendicazione prevista dal diritto bulgaro, non è sufficiente, perché interviene solo dopo l’eventuale lesione del diritto di proprietà e non consente di prevenire la confisca.
La Corte ha quindi concluso che una normativa nazionale che consenta la confisca di beni asseritamente appartenenti a un terzo senza consentire a quest’ultimo di intervenire come parte nel procedimento è incompatibile con l’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42/UE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta.
Dispositivo
La Corte ha risposto che:
- la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito della direttiva 2014/42/UE anche se la fattispecie è interamente interna a uno Stato membro;
- la direttiva non riguarda solo i proventi del reato per cui vi è stata condanna, ma consente anche la confisca estesa di beni dell’autore che il giudice ritenga provenire da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie procedurali;
- l’articolo 8 della direttiva, letto con l’articolo 47 della Carta, osta a una disciplina nazionale che impedisca al terzo proprietario di intervenire nel procedimento di confisca.
Principi utili per la pratica
La pronuncia è rilevante perché:
- conferma la portata ampia della direttiva 2014/42/UE nei procedimenti di confisca penale;
- chiarisce che la confisca estesa non richiede il nesso diretto tra bene e reato oggetto di condanna, ma una convincente dimostrazione del collegamento con altre attività criminose;
- rafforza la posizione processuale dei terzi rivendicanti la proprietà, imponendo una partecipazione effettiva al procedimento di confisca prima della decisione finale.
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