Corte di giustizia, Sentenza C-866/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021. — SC contro Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Lavoratore che ha esercitato un’attività subordinata in due Stati membri – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo contributivo maturato sotto la legislazione di un altro Stato – Cumulo – Calcolo dell’importo della prestazione di vecchiaia da pagare. — Causa C-866/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 in una controversia sulla pensione di vecchiaia di un lavoratore che aveva maturato periodi assicurativi in Polonia e nei Paesi Bassi. La Corte distingue tra la fase di calcolo dell’importo teorico, nella quale vanno cumulati anche i periodi maturati in altri Stati membri, e la fase di calcolo dell’importo effettivo, che invece si effettua solo sui periodi maturati nello Stato membro competente. Ne deriva che il limite nazionale dei periodi non contributivi si applica, per il teorico, su tutti i periodi assicurativi, ma il prorata finale resta ancorato ai soli periodi nazionali.
Calcolo della pensione di vecchiaia pro rata: cumulo dei periodi assicurativi esteri solo per determinare l’importo teorico e il limite nazionale dei periodi non contributivi, ma non per l’importo effettivo.
La questione giuridica
Se l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 imponga di considerare anche i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri, ai fini della determinazione del limite nazionale che consente di prendere in considerazione i periodi non contributivi fino a un terzo dei periodi contributivi, sia nella fase di calcolo dell’importo teorico della pensione sia in quella di calcolo dell’importo effettivo, oppure solo nella prima fase, o non in alcuna delle due.
Principio di diritto
L’istituzione competente dello Stato membro, quando la normativa nazionale subordina il calcolo della pensione all’applicazione di un limite ai periodi non contributivi rispetto ai periodi contributivi, deve cumulare tutti i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri solo per determinare l’importo teorico della prestazione ex articolo 52, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004; invece, per determinare l’importo effettivo della prestazione ex punto ii), deve prendere in considerazione unicamente i periodi maturati sotto la legislazione dello Stato membro interessato, così da ripartire proporzionalmente l’onere tra le istituzioni competenti senza alterare artificialmente il prorata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, lettera t), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 6, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 1, lettera r), regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 45, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 46, paragrafi 1 e 2, regolamento (CEE) n. 1408/71
- Articolo 48 TFUE
- Decisione n. H6 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Pensione di vecchiaia pro rata e cumulo dei periodi assicurativi esteri
La pronuncia, resa in via pregiudiziale dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), riguarda l’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La questione nasce dal calcolo della pensione di vecchiaia dovuta a un lavoratore migrante che aveva svolto attività subordinata in Polonia e nei Paesi Bassi.
Fatti e procedimento principale
L’ente pensionistico polacco aveva riconosciuto a SC una pensione di vecchiaia, ma aveva applicato il criterio nazionale secondo cui i periodi non contributivi sono computabili solo fino a un terzo dei periodi contributivi attestati. Nel farlo, aveva dapprima considerato i periodi contributivi polacchi, poi i periodi non contributivi polacchi nei limiti di un terzo, e infine aveva aggiunto i periodi maturati nei Paesi Bassi solo per verificare il raggiungimento della durata minima richiesta per il diritto alla pensione.
SC contestava il metodo di calcolo, sostenendo che, in base alla sentenza Tomaszewska (C‑440/09), anche i periodi maturati in altri Stati membri dovevano essere considerati nel determinare il limite massimo dei periodi non contributivi, non solo ai fini dell’acquisizione del diritto ma anche per il calcolo dell’importo della prestazione.
Quadro normativo UE richiamato
La Corte richiama la successione tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CE) n. 883/2004, applicabile dal 1° maggio 2010. In particolare:
- l’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 sul cumulo dei periodi;
- l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004 sulla liquidazione delle prestazioni;
- l’articolo 48 TFUE, richiamato come fondamento del principio di cumulo dei periodi ai fini della libera circolazione dei lavoratori.
La Corte ricorda inoltre che la definizione di “periodo di assicurazione” è rimessa alla legislazione dello Stato membro sotto cui tali periodi sono stati maturati, rispettivamente all’articolo 1, lettera r), del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 1, lettera t), del regolamento n. 883/2004.
Ragionamento della Corte: continuità con la giurisprudenza precedente
La Corte afferma che la giurisprudenza formatasi sull’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 conserva piena rilevanza per l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, poiché le disposizioni sono sostanzialmente equivalenti. Richiama quindi il principio del cumulo: i periodi di assicurazione maturati in diversi Stati membri devono essere considerati come se fossero stati compiuti sotto la legislazione dello Stato competente, per evitare che l’esercizio della libera circolazione penalizzi il lavoratore migrante.
Distinzione decisiva tra importo teorico e importo effettivo
La Corte distingue nettamente le due fasi previste dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b):
- punto i): l’importo teorico va calcolato come se tutti i periodi maturati negli altri Stati membri fossero stati maturati nello Stato membro competente; dunque, anche i periodi esteri devono incidere sulla determinazione del limite nazionale dei periodi non contributivi rispetto ai contributivi;
- punto ii): l’importo effettivo è invece il risultato di una ripartizione proporzionale dell’onere tra gli Stati membri e si calcola solo in base ai periodi effettivamente maturati sotto la legislazione dello Stato membro considerato.
La Corte sottolinea che questa seconda fase non può essere deformata includendo periodi che non corrispondono a effettivi periodi assicurativi nello Stato competente, altrimenti verrebbe alterato artificialmente l’equilibrio finanziario del sistema di prorata tra gli Stati membri.
Risposta della Corte
La Corte risponde che l’istituzione competente deve tener conto di tutti i periodi assicurativi, inclusi quelli maturati in altri Stati membri, soltanto nella fase di calcolo dell’importo teorico della pensione; il calcolo dell’importo effettivo deve invece essere effettuato esclusivamente alla luce dei periodi maturati sotto la legislazione dello Stato membro interessato.
Dispositivo e principio applicabile
La sentenza conferma quindi che il cumulo dei periodi esteri opera per massimizzare la prestazione teorica spettante al lavoratore migrante, ma non si estende al calcolo del prorata finale, che resta ancorato ai soli periodi nazionali. In tal modo, la Corte tutela la libera circolazione dei lavoratori senza compromettere il meccanismo di ripartizione proporzionale tra gli enti previdenziali degli Stati membri.
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