Corte di giustizia, Sentenza C-373/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 ottobre 2021. — Finanzamt München Abteilung III contro Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo1, lettere i) e j) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Educazione dell’infanzia e della gioventù, insegnamento scolastico o universitario – Insegnamento scolastico o universitario – Corsi di nuoto di livello elementare. — Causa C-373/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Bundesfinanzhof, ha escluso che i corsi di nuoto di livello elementare possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista per l'"insegnamento scolastico o universitario". Pur riconoscendo l'interesse pubblico dell'apprendimento del nuoto, la Corte ha qualificato tale attività come insegnamento specialistico e non come parte di un sistema educativo integrato e generalista. La pronuncia chiarisce così i limiti oggettivi delle esenzioni educative dell'articolo 132 della direttiva IVA.
Esenzione IVA per i corsi di nuoto: la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" non comprende le lezioni di nuoto impartite da una scuola di nuoto.
La questione giuridica
Se l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto rientri nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario" di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112; se un organismo che impartisce corsi di nuoto possa essere riconosciuto come avente finalità simili a quelle degli enti pubblici di istruzione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), per il solo fatto che insegna una competenza di base;elementare; e, in caso negativo, se per l'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), sia necessario che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la nozione autonoma di "insegnamento scolastico o universitario" di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 deve essere interpretata restrittivamente e si riferisce a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e competenze su un insieme ampio e diversificato di materie; di conseguenza, i corsi di nuoto impartiti da una scuola di nuoto, pur avendo indubbia utilità e interesse pubblico, costituiscono un insegnamento specialistico e ad hoc e non rientrano in tale nozione, con esclusione dell'esenzione IVA richiesta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE
- Umsatzsteuergesetz (UStG), articoli 1 e 4
Esenzione IVA per i corsi di nuoto di livello elementare
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA e di esenzioni per attività di interesse pubblico. La questione centrale è se i corsi di nuoto impartiti da una scuola di nuoto possano essere qualificati come "insegnamento scolastico o universitario" ai fini dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
La Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics gestisce una scuola di nuoto e impartisce, soprattutto a bambini, corsi di vari livelli finalizzati all'apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto. L'ufficio delle imposte di Monaco III ha ritenuto tali prestazioni imponibili IVA e ha emesso avvisi annuali di imposizione per gli anni 2007-2011.
La società ha impugnato gli avvisi. Il Finanzgericht ha accolto il ricorso, ritenendo che l'insegnamento delle tecniche di base del nuoto fosse un insegnamento scolastico e che l'attività potesse beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112. L'ufficio delle imposte ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof.
Normativa rilevante
La Corte richiama l'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che impone agli Stati membri di esentare, tra l'altro:
- alla lettera i), l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato;
- alla lettera j), le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario.
È richiamato anche l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. Sul piano nazionale sono menzionati gli articoli 1 e 4 dell'UStG tedesco, che disciplinano la soggezione all'IVA e le esenzioni interne.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto sostanzialmente:
- se le lezioni di nuoto rientrino nella nozione di "insegnamento scolastico o universitario";
- se un organismo che impartisce corsi di nuoto possa essere riconosciuto come avente finalità simili agli organismi di diritto pubblico per il solo fatto di insegnare una competenza di base elementare;
- in subordine, se l'esenzione della lettera j) presupponga che il soggetto passivo sia un imprenditore individuale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che le esenzioni dell'articolo 132 della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell'Unione, da interpretare restrittivamente, perché derogano al principio generale di imponibilità delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.
La nozione di "insegnamento scolastico o universitario" non è definita dalla direttiva. In base alla giurisprudenza richiamata, essa non si limita agli insegnamenti che portano a un esame o a una qualifica professionale, ma comprende attività svolte nelle scuole o università per sviluppare conoscenze e attitudini, purché non siano puramente ricreative. Tuttavia, essa si riferisce a un determinato tipo di sistema di insegnamento comune agli Stati membri, caratterizzato da una trasmissione integrata di conoscenze e competenze su un insieme ampio e diversificato di materie.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che l'insegnamento del nuoto, benché importante e finalizzato a un obiettivo di interesse pubblico, resta un insegnamento specialistico e ad hoc. Non coincide con quel sistema integrato e generale che contraddistingue l'insegnamento scolastico o universitario. La Corte richiama, per analogia, la sentenza A & G Fahrschul-Akademie, che aveva escluso dalla nozione l'insegnamento della guida automobilistica, e l'ordinanza Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst relativa alla vela.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione nel senso che la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112 non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.
Poiché tale risposta è dirimente, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale.
Principio affermato
Ai fini dell'IVA, l'esenzione per l'insegnamento scolastico o universitario non copre i corsi specialistici di nuoto: anche se utili e di interesse pubblico, essi non integrano un sistema educativo ampio e diversificato, ma rappresentano un insegnamento specifico e mirato. Di conseguenza, tali prestazioni restano imponibili salvo altra diversa base di esenzione espressamente applicabile.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del settore sportivo-formativo, la pronuncia conferma che l'utilità sociale o l'interesse pubblico dell'attività non bastano, da soli, a ottenere l'esenzione IVA. Occorre verificare se l'attività rientri in una nozione UE autonoma e rigorosa di istruzione scolastica o universitaria, oppure in un'altra specifica esenzione prevista dalla direttiva o dalla normativa nazionale compatibile con il diritto dell'Unione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-824/19
- Sentenza · 21 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-825/19
- Sentenza · 21 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-845/19
- Sentenza · 21 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-866/19
- Sentenza · 21 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-894/19
- Sentenza · 21 ott 2021Corte di giustizia, Sentenza C-80/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →