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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-825/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 ottobre 2021. — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH contro Hauptzollamt Erfurt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Finanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regime di uso finale – Autorizzazione con effetto retroattivo – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 211, paragrafo 2 – Ambito di applicazione ratione temporis – Presupposti – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 294, paragrafo 2 – Portata. — Causa C-825/19

Giurisprudenza europea62019CJ0825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per una domanda di rinnovo di autorizzazione retroattiva presentata prima del 1° maggio 2016, non si applica l’articolo 211, paragrafo 2, CDU, anche se la decisione è successiva. Ha inoltre escluso che il rinnovo retroattivo ex articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 sia subordinato alle condizioni eccezionali del paragrafo 3, comprese la necessità economica e il limite massimo di un anno. La pronuncia delimita così l’ambito temporale e materiale delle norme doganali sul regime di uso finale.

Rinvio pregiudiziale sull’applicabilità temporale dell’articolo 211, paragrafo 2, CDU e sulla portata dell’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 in materia di autorizzazione retroattiva per il regime di uso finale.

La questione giuridica

Se l’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione si applichi a una domanda di rinnovo di autorizzazione con effetto retroattivo presentata prima del 1° maggio 2016 ma decisa dopo tale data; e, in caso di applicazione del regime previgente, se l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 imponga anche al rinnovo retroattivo le condizioni e il limite temporale previsti dal paragrafo 3.

Principio di diritto

L’articolo 211, paragrafo 2, del CDU, che contiene requisiti sostanziali per il rilascio di un’autorizzazione retroattiva, non si applica alle domande di rinnovo presentate prima del 1° maggio 2016, anche se la decisione amministrativa interviene dopo tale data, perché la disciplina temporale del CDU rinvia espressamente al 1° maggio 2016 per tali disposizioni. Inoltre, l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 va interpretato autonomamente: il rinnovo con effetto retroattivo dell’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura non è soggetto alle condizioni eccezionali e al limite di un anno previsti dal paragrafo 3.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 211, paragrafi 1 e 2
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 254, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 288, paragrafi 1 e 2
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 21
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, articoli 292, paragrafo 1, e 294, paragrafi 1, 2 e 3

Autorizzazione retroattiva nel regime di uso finale: applicabilità temporale del CDU e portata dell’articolo 294 del regolamento n. 2454/93

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale del Thüringer Finanzgericht relativo alla disciplina doganale dell’autorizzazione retroattiva per il regime di uso finale. La controversia oppone la Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH all’autorità doganale di Erfurt e riguarda la possibilità di ottenere, con effetto retroattivo, il rinnovo di un’autorizzazione scaduta.

Fatti e procedimento principale

La società BWF importava funghi conservati in salamoia destinati all’industria conserviera e, fino al 31 dicembre 2012, disponeva di un’autorizzazione per l’immissione in libera pratica di merci non unionali con destinazione particolare. Dopo la scadenza dell’autorizzazione, continuò a importare la merce senza chiedere tempestivamente il rinnovo.

A seguito di controlli, la società presentò il 9 gennaio 2015 domanda di rinnovo. L’autorità doganale concesse il 14 gennaio 2015 una nuova autorizzazione con effetto retroattivo solo dalla data della domanda, ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93. La richiesta di estendere l’effetto retroattivo al 1° gennaio 2013 fu respinta il 13 maggio 2015 e, dopo un successivo rigetto del reclamo, la vicenda giunse dinanzi al giudice del rinvio. Nel frattempo, nel 2019, l’autorità adottò una nuova decisione di rigetto fondata su motivazione diversa.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 211, paragrafo 2, CDU si applichi alle domande di rinnovo di autorizzazione retroattiva presentate prima del 1° maggio 2016, quando tale disposizione è divenuta applicabile;
  • se tale applicabilità dipenda dal fatto che la decisione amministrativa sia stata adottata dopo il 1° maggio 2016;
  • in subordine, se l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 debba essere letto nel senso che il rinnovo retroattivo è comunque soggetto alle condizioni eccezionali e al limite temporale del paragrafo 3.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare gli articoli 211, 254 e 288;
  • il regolamento (CEE) n. 2454/93, in particolare gli articoli 292 e 294;
  • il regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 21, quale normativa previgente.

L’articolo 211 CDU disciplina l’autorizzazione al ricorso, tra l’altro, al regime di uso finale e, al paragrafo 2, elenca in modo esaustivo i presupposti dell’autorizzazione con effetto retroattivo. L’articolo 288 CDU stabilisce però che gli articoli 211 e 254 si applicano solo dal 1° maggio 2016.

Ragionamento della Corte sull’applicabilità temporale dell’articolo 211 CDU

La Corte ricorda la distinzione tra norme procedurali, applicabili in linea di principio ai procedimenti pendenti, e norme sostanziali, che non si applicano di regola alle situazioni giuridiche sorte e maturate sotto il vigore della normativa precedente.

L’articolo 211, paragrafo 2, CDU è qualificato come disposizione che contiene, in tutto o in prevalenza, condizioni sostanziali per il rilascio dell’autorizzazione retroattiva, poiché tali requisiti incidono sull’esistenza dell’obbligazione doganale e sulla possibilità di ottenere l’esenzione o la riduzione dei dazi. Di conseguenza, non può applicarsi a situazioni già sorte anteriormente, salvo espressa previsione contraria.

Tale previsione contraria non esiste: l’articolo 288, paragrafo 2, CDU dispone espressamente che gli articoli 211 e 254 si applicano solo dal 1° maggio 2016. La Corte osserva che, nel caso concreto, i fatti rilevanti per l’obbligazione doganale si sono verificati prima di tale data, quando la società continuava a importare senza una valida domanda di rinnovo. Anche il fatto che la decisione amministrativa definitiva sia intervenuta nel 2019 non modifica la natura della situazione, ormai maturata sotto la normativa previgente.

Ragionamento della Corte sull’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93

Quanto alla disciplina previgente, la Corte interpreta l’articolo 294 del regolamento n. 2454/93 distinguendo nettamente due ipotesi:

  • il paragrafo 2, che riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura e consente l’effetto retroattivo dalla data di scadenza dell’autorizzazione iniziale;
  • il paragrafo 3, che riguarda un’ipotesi eccezionale di estensione dell’effetto retroattivo, fino a un massimo di un anno prima della domanda, subordinata a necessità economica certa, assenza di frode o negligenza manifesta, regolarizzazione delle formalità e altri presupposti.

Secondo la Corte, se le condizioni del paragrafo 3 fossero applicate anche al rinnovo previsto dal paragrafo 2, quest’ultimo perderebbe il proprio effetto utile, perché il paragrafo 2 consente espressamente una retroattività diversa e specifica, collegata alla scadenza dell’autorizzazione iniziale. Ne deriva che il rinnovo retroattivo disciplinato dal paragrafo 2 non è subordinato ai requisiti eccezionali del paragrafo 3.

Decisione

La Corte risponde che:

  • l’articolo 211, paragrafo 2, CDU non si applica a una domanda di rinnovo di autorizzazione con effetto retroattivo presentata prima del 1° maggio 2016, anche se la decisione è successiva;
  • l’articolo 294, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93 deve essere interpretato nel senso che il rilascio di una nuova autorizzazione retroattiva per operazioni e merci dello stesso tipo dell’autorizzazione iniziale non è soggetto alle condizioni del paragrafo 3.

Principi affermati

La pronuncia conferma che la disciplina temporale espressa del CDU prevale sull’idea generale di immediata applicazione delle norme procedurali, quando le nuove disposizioni contengono requisiti sostanziali. Inoltre, chiarisce che nel vecchio codice di applicazione doganale il rinnovo retroattivo dell’autorizzazione non va confuso con l’estensione eccezionale della retroattività, che resta regolata autonomamente dal paragrafo 3.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleregime di uso finaleautorizzazioni doganali retroattiveefficacia temporale delle norme uedazi doganali

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