Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-824/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2021. — TC e UB contro Komisia za zashtita ot diskriminatsia e VA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 4, paragrafo 1 – Articolo 5 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 21 e 26 – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Funzioni di giurato in un procedimento penale – Persona affetta da cecità – Esclusione totale dalla partecipazione a procedimenti penali. — Causa C-824/19

Giurisprudenza europea62019CJ0824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il tema della partecipazione di una persona non vedente alle funzioni di giurato in un processo penale, qualificando la vicenda come rientrante nell’ambito della direttiva 2000/78/CE. Ha ritenuto che l’esclusione assoluta della giurata cieca integrasse una discriminazione diretta per disabilità e non fosse giustificabile in modo automatico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Centrale è stato il richiamo agli accomodamenti ragionevoli e all’interpretazione conforme alla Convenzione ONU e alla Carta.

Discriminazione fondata sulla disabilità nell’accesso e nell’esercizio delle funzioni di giurato in un procedimento penale: una persona non vedente non può essere esclusa in modo assoluto dalla partecipazione come giurato.

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/78/CE, letta alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e degli articoli 21 e 26 della Carta, osti a una normativa o prassi che escluda integralmente una persona affetta da cecità dall’esercizio delle funzioni di giurato in un procedimento penale; in subordine, se la cecità possa costituire un requisito essenziale e determinante per tale attività ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, interpretati alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta e della Convenzione ONU, ostano a un’esclusione totale e automatica di una persona affetta da cecità dall’esercizio delle funzioni di giurato in un procedimento penale. Una simile esclusione costituisce una differenza di trattamento direttamente fondata sulla disabilità e non può essere giustificata in via generale, dovendo invece il giudice verificare caso per caso se esistano requisiti essenziali e determinanti e, soprattutto, se possano essere adottati accomodamenti ragionevoli senza onere sproporzionato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 5, direttiva 2000/78/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 21 e 26
  • Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articoli 5, 27
  • Decisione 2010/48/CE del Consiglio

Discriminazione per disabilità nell’esercizio delle funzioni di giurato

La pronuncia decide un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) relativo alla compatibilità con il diritto UE dell’esclusione di una persona affetta da cecità dalla partecipazione ai procedimenti penali in qualità di giurato. La Corte esamina la vicenda alla luce della direttiva 2000/78/CE, della Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Fatti e procedimento principale

VA, persona con perdita permanente della vista, era stata ammessa alla funzione di giurata presso un tribunale di Sofia e assegnata a una sezione penale. Secondo quanto riferito, tra il 25 marzo 2015 e il 9 agosto 2016 non aveva partecipato ad alcuna udienza penale e aveva chiesto di essere riassegnata a un altro giudice, senza esito. Ha quindi adito la Commissione bulgara per la lotta alle discriminazioni, lamentando di essere stata trattata sfavorevolmente da parte della giudice UB e del presidente del tribunale TC perché non le era stata consentita la partecipazione ai procedimenti penali.

La Commissione ha accertato una discriminazione fondata sulla disabilità e ha inflitto sanzioni pecuniarie. I ricorsi di TC e UB sono stati respinti in primo grado; in cassazione il giudice del rinvio ha dubitato della corretta applicazione del diritto UE, in particolare rispetto alla possibilità di escludere una persona cieca dall’ufficio di giurato.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la Convenzione ONU, in particolare:

  • articolo 5, paragrafi 1-4, su uguaglianza, non discriminazione e accomodamenti ragionevoli;
  • articolo 27, paragrafo 1, sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Nel diritto dell’Unione sono centrali:

  • direttiva 2000/78/CE, articoli 1, 2, 3, 4 e 5;
  • considerando 16, 20, 21 e 23 della direttiva;
  • articoli 21 e 26 della Carta.

Sono inoltre menzionate le norme bulgare sulla non discriminazione e sul sistema giudiziario, ma la decisione si fonda sul diritto UE.

Ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE

La Corte osserva che la direttiva 2000/78 si applica all’occupazione e alle condizioni di lavoro nel settore pubblico e privato. Nel caso di specie, le funzioni di giurato sono qualificate come attività professionale retribuita; VA era stata selezionata e assegnata a una sezione penale, ma non aveva potuto esercitare in concreto tali funzioni per il periodo rilevante.

Ne deriva che la fattispecie riguarda sia:

  • le condizioni di accesso all’occupazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a);
  • sia l’occupazione e le condizioni di lavoro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

La Corte rileva inoltre che la cecità permanente costituisce un "handicap" ai sensi della direttiva.

Discriminazione diretta fondata sulla disabilità

La Corte qualifica il trattamento riservato a VA come discriminazione diretta. Dal momento che, per il periodo considerato, ella non fu ammessa a partecipare alle udienze della sezione assegnata a causa della sua cecità, ha subito un trattamento meno favorevole rispetto agli altri giurati in situazione analoga ma non disabili.

Pertanto, il trattamento rientra nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

Possibile giustificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1

La Corte ricorda che una differenza di trattamento può essere ammessa solo se la caratteristica collegata alla disabilità costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, perseguendo una finalità legittima e rispettando il principio di proporzionalità. La deroga va interpretata restrittivamente, poiché si tratta di un’eccezione al principio di non discriminazione.

Nel caso concreto, TC e UB sostenevano che l’esclusione di VA fosse necessaria per garantire i principi del processo penale bulgaro, in particolare immediatezza, accertamento della verità oggettiva e valutazione diretta delle prove. La Corte riconosce che, in determinate attività, il possesso di particolari capacità fisiche può costituire un requisito essenziale e determinante; in astratto, la vista può essere rilevante per il ruolo di giurato quando occorra esaminare prove visive.

Tuttavia, tale conclusione non consente un’esclusione automatica e generalizzata di tutte le persone cieche.

Necessità di una valutazione individuale e di accomodamenti ragionevoli

Il punto decisivo del ragionamento è la proporzionalità della misura. La Corte rileva che VA è stata esclusa in modo assoluto, senza valutazione individuale delle sue capacità e senza esaminare la possibilità di soluzioni ragionevoli per superare eventuali difficoltà.

In questo contesto, l’articolo 5 della direttiva 2000/78 impone al datore di lavoro di adottare provvedimenti appropriati per consentire alla persona con disabilità di accedere al lavoro e svolgerlo, salvo onere sproporzionato. La nozione di accomodamenti ragionevoli è letta in modo ampio, in coerenza con la Carta e con la Convenzione ONU.

La Corte osserva inoltre che, dopo l’introduzione dell’assegnazione elettronica dei giurati, VA ha effettivamente partecipato ad altre udienze penali, circostanza che suggerisce la concreta possibilità di esercitare le funzioni di giurato nel rispetto delle regole processuali.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, letti alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta e della Convenzione ONU, ostano a che una persona affetta da cecità sia privata di qualsiasi possibilità di esercitare le funzioni di giurato in un procedimento penale.

Principio affermato

L’esclusione totale e automatica di una persona non vedente dalla funzione di giurato integra una discriminazione diretta per disabilità e non è compatibile con il diritto dell’Unione se non sia dimostrato, in concreto, che la vista costituisca un requisito essenziale e determinante e che non siano possibili accomodamenti ragionevoli non sproporzionati.

Osservazioni utili per l’operatore

Per l’interprete nazionale, la pronuncia conferma che:

  • le funzioni giurisdizionali o para-giurisdizionali possono rientrare nell’ambito della direttiva 2000/78 quando configurano un’attività lavorativa/occupazionale;
  • la disabilità non può giustificare esclusioni preventive basate su presunzioni astratte;
  • il controllo di legittimità richiede una verifica concreta di proporzionalità e di possibili adattamenti organizzativi o materiali;
  • la Convenzione ONU e la Carta svolgono un ruolo decisivo nell’interpretazione della direttiva.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione fondata sulla disabilitàoccupazione e condizioni di lavorodiritto processuale penalepari opportunitàaccomodamenti ragionevoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.