Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05387/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata quindi modificata la decisione di merito, che restava una condanna, già parzialmente riformata in appello solo nella parte relativa all'aumento per continuazione fallimentare e alla rideterminazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva solo parzialmente riformato la precedente condanna per reati fallimentari, eliminando l'aumento per la continuazione fallimentare e rideterminando la pena. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 438 e 603 c.p.p. per la mancata ammissione al giudizio abbreviato condizionato; con il secondo si denunciava violazione dell'art. 216, comma 1, l.f. in punto di prova della distrazione contestata al capo A), sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse erronea. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato come la richiesta di abbreviato condizionato fosse incompatibile con la ratio del rito perché mirava a ottenere una sostanziale istruttoria dibattimentale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito probatorio, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle prove tali da scardinare la motivazione delle sentenze di merito, che erano congrue e non illogiche.

Norme richiamate

  • art. 438 c.p.p.

    Richiamato come parametro del giudizio abbreviato condizionato; la richiesta condizionata non può tradursi in una sostanziale istruttoria dibattimentale incompatibile con la natura del rito a prova contratta.

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 438 c.p.p. nel motivo sulla mancata ammissione al rito abbreviato condizionato.

  • art. 216, comma 1, l.f.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova della distrazione di beni o somme nella bancarotta fraudolenta patrimoniale; la censura è stata ritenuta volta a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.

  • artt. 216, 219 e 223 l.f.

    Indicati come norme incriminatrici per i delitti fallimentari oggetto della condanna confermata in sostanza.

  • artt. 217 e 224 l.f.

    Indicati come ulteriori norme incriminatrici relative ai delitti fallimentari contestati.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo dispone la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è generico e inammissibile quando non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le censure già dedotte in modo assertivo.
  • La richiesta di giudizio abbreviato condizionato è incompatibile con una richiesta istruttoria che, per ampiezza e natura, miri a introdurre una sostanziale istruzione dibattimentale, poiché contraria alla logica del rito a prova contratta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio; occorre indicare specifici travisamenti della prova, decisivi e immediatamente percepibili, idonei a incrinare la tenuta della motivazione di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste al vaglio di legittimità quando, su punti decisivi quali la distrazione di beni o somme in ambito fallimentare, offre una ricostruzione coerente, non manifestamente illogica e fondata su plurimi elementi fattuali.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.