Regolamento (UE) 2025/815
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/815 della Commissione, del 23 aprile 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/815 aggiorna il regolamento (CE) n. 1484/95 sostituendone l’allegato I, così da adeguare i prezzi rappresentativi utilizzati per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina. La modifica si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e sulle variazioni dei prezzi per origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi e le cauzioni nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione previsti dal quadro normativo agricolo dell’Unione. La modifica opera nell’ambito del regolamento (CE) n. 1484/95 e incide sui valori riportati nell’allegato I, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione. Nel caso concreto, l’aggiornamento riguarda due voci di pollame congelato originarie del Brasile.
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/815 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1484/95, aggiornando i prezzi rappresentativi rilevanti per l’applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. Il provvedimento si fonda sul monitoraggio periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci.
Ambito e finalità
L’intervento si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014. La Commissione richiama la necessità di adeguare tempestivamente i prezzi rappresentativi per garantire la corretta applicazione del sistema dei dazi addizionali sulle importazioni.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda i valori del prezzo rappresentativo e della cauzione indicata all’articolo 3 del regolamento del 1995, che costituiscono la base per il calcolo del prelievo nelle fattispecie disciplinate.
Valori aggiornati nell’allegato I
L’allegato riporta due sole voci aggiornate, entrambe riferite a origine BR secondo la nomenclatura richiamata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470:
- codice NC 0207 14 10, pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati: prezzo rappresentativo pari a 328 EUR/100 kg e cauzione pari a 0 EUR/100 kg;
- codice NC 0207 14 60, cosce e loro pezzi, di pollame della specie Gallus domesticus, congelati: prezzo rappresentativo pari a 129 EUR/100 kg e cauzione pari a 4 EUR/100 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nella data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta coerente con l’esigenza di applicare rapidamente i valori aggiornati. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell’intervento
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. L’obiettivo è aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili ai prodotti interessati, sulla base del controllo regolare dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sui valori del prezzo rappresentativo e della cauzione indicata all’articolo 3 del regolamento del 1995.
Nuovi prezzi rappresentativi e cauzioni
L’allegato aggiornato fissa, per le merci indicate, i seguenti valori: codice NC 0207 14 10, pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, prezzo rappresentativo 328 EUR/100 kg e cauzione 0 EUR/100 kg, origine BR; codice NC 0207 14 60, cosce e loro pezzi, di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, prezzo rappresentativo 129 EUR/100 kg e cauzione 4 EUR/100 kg, origine BR.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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