Regolamento (UE) 2025/782
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/782 della Commissione, del 23 aprile 2025, recante modifica del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/782 interviene sul regolamento (CE) n. 152/2009 per ripristinare un metodo analitico soppresso nel 2024. La Commissione giustifica la modifica con la necessità di misurare i carbonati in specifiche applicazioni relative a mangimi, in particolare per il carbonato di lantanio ottaidrato e per il carbonato di calcio in talune materie prime per mangimi. Il testo inserisce nell’allegato III un nuovo metodo completo, con principio, reagenti, apparecchiatura, procedura, formula di calcolo e note operative. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Reintroduce nel regolamento (CE) n. 152/2009 il metodo di analisi per la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali, includendolo nell’allegato III.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sugli alimenti per animali nell’Unione europea, in particolare alla determinazione dei carbonati espressi come carbonato di calcio. Il metodo è utilizzabile per gli alimenti per animali, con esclusione degli alimenti per animali nei quali è presente carbonato di ferro. Il regolamento modifica direttamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/782: determinazione dei carbonati negli alimenti per animali
Il regolamento interviene sul sistema dei metodi ufficiali di analisi per i mangimi, reintroducendo nell’allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009 un metodo per la determinazione dei carbonati. La Commissione motiva la scelta con l’esigenza pratica di disporre nuovamente del metodo soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/771, necessario per la quantificazione di alcuni componenti e per specifiche dichiarazioni previste dalla normativa sui mangimi.
Contesto normativo e ragioni della modifica
Il regolamento si colloca nel quadro dei controlli ufficiali disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare norme tecniche in materia di campionamento e analisi. Nei considerando si evidenzia che il metodo rimosso nel 2024 era ancora indispensabile, da un lato, per la quantificazione dei carbonati nell’additivo autorizzato carbonato di lantanio ottaidrato e, dall’altro, per la determinazione del carbonato di calcio in talune materie prime per mangimi soggette a dichiarazione obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009 mediante l’inserimento di una nuova sezione, denominata "P. Determinazione dei carbonati", dopo la parte relativa alla determinazione del cloro dei cloruri. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico del corpus metodologico applicabile ai controlli ufficiali sugli alimenti per animali.
Campo di applicazione del metodo
Il metodo è destinato alla determinazione dei carbonati negli alimenti per animali, espressi convenzionalmente in carbonato di calcio. È espressamente esclusa l’applicazione agli alimenti per animali nei quali è presente carbonato di ferro. La norma è formulata in modo da consentire l’impiego uniforme nei controlli ufficiali in tutti gli Stati membri.
Principio analitico e requisiti tecnici
Il metodo si fonda sulla decomposizione dei carbonati mediante acido cloridrico e sulla misurazione del volume di anidride carbonica liberata. Il volume ottenuto viene confrontato con quello sviluppato, alle medesime condizioni, da una quantità nota di carbonato di calcio puro. L’analisi richiede l’uso dell’apparecchio Scheibler-Dietrich o di un apparecchio equivalente, comunemente indicato come calcimetro, oltre ai reagenti indicati nell’allegato: acido cloridrico, carbonato di calcio puro e acido solforico circa 0,05 mol/l colorato con rosso di metile.
Procedura di campionamento e determinazione
La porzione di campione da sottoporre a prova dipende dal contenuto presunto di carbonati:
- 0,5 g per prodotti contenenti dal 50 al 100% di carbonati, espressi come carbonato di calcio;
- 1 g per prodotti contenenti dal 40 al 50%;
- da 2 a 3 g negli altri casi.
Dopo l’aggiunta di acido cloridrico, il volume di CO2 liberato viene misurato e confrontato con il volume prodotto da 0,5 g di carbonato di calcio puro. Il testo raccomanda di mantenere le stesse condizioni di temperatura e pressione per tutte le determinazioni e, se possibile, di operare in un locale a temperatura controllata.
Formula di calcolo
Il contenuto di carbonati, espresso in carbonato di calcio puro, è calcolato con la formula:
- X = V × 100 / (V1 × 2 m)
dove:
- X è la percentuale in peso di carbonati presenti nel campione, espressa come carbonato di calcio;
- V è il volume, in ml, di CO2 liberata dalla porzione di campione;
- V1 è il volume, in ml, di CO2 liberata da 0,5 g di CaCO3;
- m è il peso, in grammi, della porzione di campione.
Indicazioni operative e adattamenti dell’apparecchio
Il testo contiene due precisazioni operative rilevanti. Se si utilizza l’apparecchio Scheibler-Dietrich e il campione pesa più di 2 g, occorre introdurre preventivamente 15 ml di acqua distillata nel recipiente e usarne lo stesso volume nella prova comparativa. Inoltre, quando si impiega un apparecchio di volume diverso da quello Scheibler-Dietrich, devono essere adattati la porzione di campione, la sostanza di controllo e il calcolo.
Procedura dettagliata nell’appendice
L’appendice disciplina in modo puntuale la prova con apparecchio Scheibler-Dietrich: il campione viene posto nel recipiente speciale contenente 10 ml di acido cloridrico; si azzera il tubo tarato, si versa lentamente l’acido sul campione, si equalizza la pressione, si agita fino al termine dello sviluppo di CO2 e si effettua la lettura quando il volume gassoso è costante. È inoltre prescritta una prova comparativa su 0,5 g di carbonato di calcio puro.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 152/2009
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/782. La modifica consiste nell’inserimento della nuova parte "P. Determinazione dei carbonati" dopo la parte relativa alla determinazione del cloro dei cloruri.
Finalità e campo di applicazione del metodo
Il nuovo metodo consente la determinazione dei carbonati, convenzionalmente espressi in carbonato di calcio, negli alimenti per animali, con esclusione degli alimenti per animali nei quali è presente carbonato di ferro.
Principio analitico e apparecchiatura
I carbonati vengono decomposti con acido cloridrico; l’anidride carbonica liberata è raccolta in un tubo tarato e confrontata con quella sviluppata, nelle stesse condizioni, da una quantità nota di carbonato di calcio. Il metodo prevede l’uso dell’apparecchio Scheibler-Dietrich o di un apparecchio equivalente (calcimetro).
Procedura operativa e quantità di campione
La porzione di campione da pesare varia in funzione del contenuto di carbonati: 0,5 g per prodotti contenenti dal 50 al 100% di carbonati espressi come carbonato di calcio; 1 g per prodotti contenenti dal 40 al 50%; da 2 a 3 g negli altri casi. È previsto l’uso di acido cloridrico per la decomposizione e la misura del volume di CO2 liberata, confrontandolo con quello prodotto da 0,5 g di carbonato di calcio puro.
Calcolo del contenuto di carbonati
Il contenuto di carbonati, espresso come carbonato di calcio puro, è determinato mediante la formula X = V × 100 / (V1 × 2 m), dove X è la percentuale in peso dei carbonati nel campione, V è il volume di CO2 liberato dalla porzione di campione, V1 è il volume di CO2 liberato da 0,5 g di CaCO3 e m è il peso in grammi della porzione di campione.
Osservazioni operative e condizioni di prova
Se si usa l’apparecchio Scheibler-Dietrich e il campione pesa più di 2 g, occorre introdurre 15 ml di acqua distillata nel recipiente prima della prova. Quando si utilizza un apparecchio di volume diverso da quello Scheibler-Dietrich, devono essere adattati di conseguenza la porzione di campione, la sostanza di controllo e il calcolo.
Procedura dettagliata con apparecchio Scheibler-Dietrich
L’appendice descrive in dettaglio le operazioni con l’apparecchio Scheibler-Dietrich: introduzione del campione nel recipiente speciale con 10 ml di acido cloridrico, azzeramento del tubo tarato, aggiunta dell’acido al campione, equalizzazione della pressione, agitazione fino al termine dello sviluppo di CO2, lettura a volume costante e prova comparativa su 0,5 g di carbonato di calcio.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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