Regolamento (UE) 2025/790
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 della Commissione, del 23 aprile 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 e aggiorna le regole operative dei collegi delle autorità di vigilanza alla luce delle modifiche intervenute nella disciplina prudenziale bancaria. Definisce procedure dettagliate per la classificazione del gruppo o dell’ente, l’istituzione del collegio, la gestione degli osservatori, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, lo scambio di indicatori e informazioni rilevanti, nonché la pianificazione delle attività ordinarie e di emergenza. Introduce inoltre modelli uniformi in allegato per favorire prevedibilità, tempestività e coerenza dello scambio informativo tra autorità.
Norme tecniche di attuazione sul funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza per gruppi bancari e enti con succursali significative, ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai collegi delle autorità di vigilanza istituiti: (i) dall’autorità di vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE per gruppi bancari con attività transfrontaliere e rapporti con autorità di paesi terzi, e (ii) dall’autorità competente dello Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, della stessa direttiva per enti che hanno succursali significative in altri Stati membri quando non si applica l’articolo 116. Disciplina la classificazione del gruppo/ente, la composizione del collegio, gli elenchi dei contatti, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, lo scambio di informazioni, la programmazione della vigilanza, i flussi in situazioni di emergenza e gli aggiornamenti periodici. È rilevante anche per le autorità di risoluzione a livello di gruppo, per l’ABE e, ove previsto, per autorità di vigilanza di paesi terzi e altri collegi settoriali. Non disciplina il merito delle decisioni prudenziali, ma il quadro operativo e procedurale di cooperazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 sul funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza
Il regolamento attua la direttiva 2013/36/UE disciplinando in modo uniforme il funzionamento pratico dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi bancari transfrontalieri e per gli enti con succursali significative. La finalità dichiarata è rafforzare coordinamento, cooperazione e tempestività dello scambio informativo, anche con autorità di risoluzione, ABE e, ove necessario, autorità di paesi terzi.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 perché le regole prudenziali e il quadro di riferimento dei collegi sono stati modificati, rendendo necessario un testo aggiornato e più chiaro. I considerando evidenziano tre esigenze principali: standardizzare i processi tramite modelli comuni, migliorare la circolazione delle informazioni tra membri e osservatori, e adattare il funzionamento dei collegi alle prassi emerse, incluse le riunioni virtuali e la gestione coordinata delle crisi.
Ambito soggettivo e strutturale
Il regolamento distingue due ipotesi. Da un lato, disciplina i collegi ex articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, presieduti dall’autorità di vigilanza su base consolidata e riferiti a gruppi con presenza transfrontaliera e, in taluni casi, a rapporti con paesi terzi. Dall’altro, si applica ai collegi ex articolo 51, paragrafo 3, della medesima direttiva, istituiti dall’autorità competente dello Stato membro d’origine per enti con succursali significative in altri Stati membri quando il meccanismo del collegio consolidato non opera. In entrambi i casi sono coinvolti anche l’ABE, le autorità di risoluzione e, se del caso, altri collegi settoriali (AML/CFT, conglomerati finanziari).
Classificazione del gruppo o dell’ente
La classificazione del gruppo o dell’ente è il punto di partenza operativo: serve a individuare correttamente i membri e i potenziali osservatori del collegio. La classificazione viene predisposta dall’autorità capofila, sottoposta ai potenziali membri per osservazioni, valutata tenendo conto di tutti i pareri e poi trasmessa in via definitiva. Deve essere aggiornata almeno annualmente e più spesso se cambiano in modo significativo la struttura del gruppo; l’allegato I contiene il modello obbligatorio.
Costituzione del collegio e ruolo degli osservatori
La costituzione del collegio avviene tramite richiesta dell’autorità capofila alle autorità individuate dal regolamento delegato (UE) 2025/791. I destinatari acquisiscono lo status di membri al momento dell’accettazione o, se non vi sono obiezioni, alla scadenza del termine fissato. Solo dopo la definizione dei membri si procede alla fase relativa agli osservatori, con notifica ai membri, indicazione delle autorità proposte e delle condizioni di partecipazione. Per gli osservatori di paesi terzi la capofila esprime anche il proprio parere sull’equivalenza dei requisiti di riservatezza; in caso di opposizione di un membro dissenziente è previsto un dialogo assistito dall’ABE.
Documentazione, contatti e accordi scritti
Il regolamento attribuisce grande rilievo alla formalizzazione del collegio. L’autorità capofila deve mantenere un elenco completo dei contatti e uno specifico elenco di emergenza, comprensivi dei recapiti fuori orario. Tali elenchi sono allegati agli accordi scritti di coordinamento e cooperazione e devono essere aggiornati senza procedure formali complesse. Gli accordi scritti devono essere preparati, condivisi, commentati dai membri, finalizzati, trasmessi e periodicamente riesaminati; possono essere testati con simulazioni e modificati quando cambiano gli elementi rilevanti o la composizione del collegio. Il modello di riferimento è contenuto nell’allegato II.
Riunioni, agenda e modalità operative
I collegi devono riunirsi almeno una volta all’anno, salvo diversa frequenza concordata da tutti i membri in considerazione delle caratteristiche del gruppo. L’autorità capofila definisce gli obiettivi delle riunioni, li riflette nell’ordine del giorno e decide se la sessione debba essere in presenza o virtuale. La proposta di ordine del giorno è distribuita a membri, osservatori e autorità di risoluzione di gruppo, che possono proporre integrazioni; i documenti di lavoro devono essere condivisi con largo anticipo per consentire una partecipazione effettiva e consapevole.
Scambio di informazioni in condizioni ordinarie
Il regolamento stabilisce un sistema di scambio reciproco di informazioni tra capofila e membri del collegio. Quando un membro riceve un’informazione rilevante prevista dal regolamento delegato, la capofila la trasmette agli altri membri; se la ritiene non pertinente per un destinatario specifico, deve consultarlo prima e fornirgli almeno gli elementi essenziali per valutarne la rilevanza. È inoltre possibile organizzare il collegio in sottostrutture, purché tutti i membri restino informati senza ritardo delle misure assunte nei diversi segmenti organizzativi.
Informazioni per osservatori, risoluzione e altri collegi
L’autorità capofila deve trasmettere agli osservatori, in particolare all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, le informazioni rilevanti per l’esercizio dei loro compiti. Sono espressamente richiamati gli scambi connessi alle decisioni prudenziali congiunte e agli eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti. Il testo mira quindi a fare del collegio una piattaforma anche di coordinamento con la risoluzione bancaria e con altri meccanismi di cooperazione settoriale.
Modelli interni, carenze e decisioni di vigilanza
Quando gli enti non rispettano più i requisiti per l’uso di metodi interni o vengono rilevate carenze sostanziali, l’autorità capofila e il membro interessato devono collaborare per concordare revoca dell’autorizzazione, restrizione dell’uso del modello interno oppure imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi. La revoca o la restrizione sono adottate con la procedura di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/100; i requisiti aggiuntivi seguono la procedura della decisione congiunta sul capitale di cui all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Il regolamento disciplina anche le comunicazioni sulle estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni e i casi in cui tale qualificazione sia contestata.
Indicatori, rischio di gruppo e programma di revisione
Uno dei nuclei più operativi del regolamento riguarda gli indicatori di rischio da scambiare almeno annualmente tra i membri del collegio. Gli indicatori coprono almeno capitale e leva finanziaria, liquidità, qualità delle attività, funding, redditività e rischio di concentrazione, e sono calcolati sulla base delle segnalazioni di vigilanza ex regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. Gli stessi flussi informativi alimentano la relazione sul rischio di gruppo, la relazione sul rischio di liquidità e, in prospettiva, il programma di revisione del collegio. Quest’ultimo viene predisposto dalla capofila sulla base dei contributi dei membri, discusso, finalizzato e aggiornato almeno una volta l’anno o più spesso se richiesto dal processo SREP o da nuove decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente.
Quadro operativo per le situazioni di emergenza
Il regolamento dedica una sezione organica alla preparazione e alla gestione delle emergenze. L’autorità capofila deve predisporre un quadro operativo di emergenza, sottoporlo ai membri per osservazioni, finalizzarlo e riesaminarlo almeno annualmente. Se emerge una situazione di emergenza, la capofila deve informare senza ritardo l’ABE e i membri interessati; l’informazione deve essere aggiornata immediatamente al sopravvenire di nuovi elementi e, se trasmessa oralmente, confermata per iscritto. La valutazione prudenziale coordinata, la risposta prudenziale coordinata e il successivo monitoraggio devono avvenire senza ritardo e possono essere svolti in parallelo.
Ruolo dell’autorità di risoluzione e dei contributi del collegio
In fase di emergenza il collegio non opera isolatamente: la capofila deve considerare i contributi dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e condividere con il collegio gli elementi utili alla risposta coordinata. Il testo richiama anche la necessità di coordinare, se del caso, le misure di intervento precoce previste dalla direttiva 2014/59/UE e le condizioni per la risoluzione. L’impostazione è chiaramente orientata a evitare frammentazioni informative e a garantire una risposta prudenziale unitaria.
Regime speciale per i collegi ex articolo 51, paragrafo 3
Per i collegi istituiti dall’autorità competente dello Stato membro d’origine per enti con succursali significative, gli articoli 1-4 si applicano mutatis mutandis. Il regolamento replica poi, con gli opportuni adattamenti, le regole su riunioni, scambio di informazioni, programma di revisione e gestione delle emergenze, sostituendo all’autorità di vigilanza su base consolidata l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Restano fermi gli stessi principi: centralità del coordinamento, uso di modelli comuni, obblighi di aggiornamento e cooperazione tempestiva tra autorità coinvolte.
Abrogazione, rinvii e applicazione temporale
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 e ne sostituisce integralmente il contenuto operativo. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti al nuovo testo secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione del gruppo o dell’ente
L’autorità di vigilanza su base consolidata, o l’autorità competente dello Stato membro d’origine per i collegi ex articolo 51, paragrafo 3, aggiorna la classificazione del gruppo/ente coinvolgendo i membri potenziali del collegio, raccogliendone i pareri e trasmettendo la classificazione finale. L’aggiornamento avviene almeno annualmente e più spesso se muta in modo significativo la struttura del gruppo. Deve essere utilizzato il modello dell’allegato I.
Istituzione del collegio e status di membri/osservatori
La composizione del collegio è avviata con richiesta dell’autorità capofila ai soggetti individuati dal regolamento delegato (UE) 2025/791. I destinatari diventano membri all’accettazione o in mancanza di obiezioni entro il termine fissato. La successiva fase sugli osservatori richiede notifica ai membri, indicazione delle autorità proposte, delle condizioni di partecipazione e, per i paesi terzi, della valutazione di equivalenza della riservatezza; in caso di dissenso si apre un dialogo con possibile coinvolgimento dell’ABE.
Elenchi dei contatti e contatti di emergenza
L’autorità capofila istituisce e mantiene un elenco dei contatti e un elenco di emergenza, includendo recapiti fuori orario di lavoro; i membri devono comunicare e aggiornare senza ritardo i propri dati. Gli elenchi sono allegati agli accordi scritti e vanno aggiornati e ridiffusi tempestivamente. Si utilizzano i modelli dell’allegato II e degli allegati A e B.
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
L’autorità capofila prepara la proposta di accordo scritto, raccoglie osservazioni dei membri, motiva l’eventuale mancato recepimento e trasmette la versione finale. Gli accordi possono essere testati con simulazioni, vanno riesaminati con la frequenza prevista e modificati in caso di variazioni degli elementi rilevanti o della composizione del collegio. Anche qui si utilizza il modello dell’allegato II.
Riunioni del collegio e attività di lavoro
I collegi si riuniscono almeno una volta l’anno, salvo diversa frequenza concordata. L’autorità capofila definisce gli obiettivi e l’ordine del giorno, può scegliere riunioni in presenza o virtuali e deve condividere i documenti in anticipo per consentire contributi effettivi. L’ordine del giorno è condiviso con membri, osservatori e autorità di risoluzione di gruppo quando pertinente.
Scambio di informazioni in situazioni ordinarie
Il regolamento stabilisce un flusso bidirezionale di informazioni tra autorità capofila e membri del collegio sulle informazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2025/791. Se un’informazione non appare rilevante per un determinato membro, la capofila deve consultarlo e fornirgli almeno gli elementi salienti. Sono previste anche sottostrutture del collegio, con obbligo di pieno aggiornamento degli altri membri.
Osservatori e interazione con l’autorità di risoluzione
Sono disciplinate le informazioni da fornire agli osservatori, in particolare all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, sia in relazione alle decisioni prudenziali congiunte sia in presenza di eventi con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio. Il collegio deve facilitare il coordinamento con i processi di risoluzione e con altri collegi settoriali, laddove pertinenti.
Riesame dei modelli interni e decisioni prudenziali
Quando emergono carenze sostanziali o il mancato rispetto dei requisiti per l’uso di metodi interni, l’autorità capofila e il membro interessato collaborano per revoca, restrizione o imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi. La decisione su revoca o restrizione segue la procedura di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/100; quella sui requisiti aggiuntivi segue la procedura di decisione congiunta sul capitale dell’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Sono inoltre previste notifiche sulle estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni.
Indicatori di rischio e valutazioni periodiche
I membri del collegio calcolano e scambiano almeno annualmente una serie concordata di indicatori su capitale, leva, liquidità, qualità delle attività, funding, redditività e concentrazione, usando i dati di vigilanza raccolti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. Gli indicatori sono allegati agli accordi scritti e servono anche per le relazioni sul rischio di gruppo e sul rischio di liquidità.
Pianificazione della vigilanza e programma di revisione
Dopo le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente, i membri forniscono contributi al programma di revisione del collegio, che viene predisposto, discusso, finalizzato e aggiornato almeno annualmente o più spesso se necessario. Il programma può comprendere l’affidamento di compiti e la delega di responsabilità volontari.
Quadro operativo per le emergenze
L’autorità capofila predispone un quadro operativo per le situazioni di emergenza, lo sottopone ai membri per osservazioni, lo finalizza e lo riesamina almeno una volta l’anno. In emergenza, le informazioni vanno notificate senza ritardo all’ABE e ai membri interessati; la valutazione prudenziale coordinata, la risposta coordinata e il monitoraggio devono essere effettuati rapidamente e possono svolgersi in parallelo. È prevista la stretta interazione con l’autorità di risoluzione a livello di gruppo.
Abrogazione e continuità normativa
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. I riferimenti a quest’ultimo si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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