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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/787

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione, del 24 aprile 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, amidosulfuron, bentazone, bixafen, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, fluoxastrobin, flutolanil, fluxapyroxad, acido gibberellico, gibberelline, halauxifen-methyl, mecoprop-P, olio di paraffina, penthiopyrad, pirimifosmetile, propamocarb, propizamide, prothioconazole, rimsulfuron, sedaxane e sulfoxaflor

Normativa europea32025R0787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga, per un periodo variabile, la scadenza dell’approvazione di 23 sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, al fine di consentire il completamento delle procedure di rinnovo ancora pendenti. La proroga si applica mediante modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con nuove date di scadenza differenziate per gruppi di sostanze in funzione dello stato di avanzamento delle valutazioni scientifiche e regolatorie. Il provvedimento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Proroga dei periodi di approvazione di 23 sostanze attive dei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, già approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e iscritte nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nelle parti A, B ed E. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario nell’Unione europea, in particolare i procedimenti di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive; è rilevante anche per gli Stati membri relatori, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione e i richiedenti dei rinnovi. Non disciplina l’autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma la durata dell’approvazione delle sostanze attive in attesa della conclusione delle rispettive procedure di rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, prorogando i periodi di approvazione di 23 sostanze attive in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo. La Commissione motiva l’intervento con i ritardi, non imputabili ai richiedenti, nelle fasi di valutazione scientifica, consultazione e decisione finale.

Base giuridica e contesto regolatorio

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di prorogare l’approvazione quando la decisione sul rinnovo non può essere assunta prima della scadenza. I considerando richiamano anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate, distinto in parti A, B ed E, e sul quale il presente atto interviene direttamente.

Stato delle procedure di rinnovo richiamate nei considerando

La Commissione ricostruisce lo stato delle pratiche per ciascuna sostanza. In alcuni casi le domande di rinnovo sono già state presentate e dichiarate ammissibili dagli Stati membri relatori; in altri casi l’EFSA sta ancora svolgendo la valutazione, oppure sono state richieste informazioni supplementari ai sensi delle procedure applicabili. Per alcune sostanze la Commissione ha già presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un rapporto sul rinnovo e un progetto di regolamento, ma occorre ancora il parere del comitato e l’adozione della decisione di gestione del rischio.

Ragioni della proroga e criteri temporali

La proroga è giustificata dal fatto che, secondo la Commissione, nessuna decisione sul rinnovo potrà essere presa prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, originariamente o già prorogati, collocati tra il 15 maggio e il 18 agosto 2025. Per questo la durata della proroga è calibrata sullo stato di avanzamento di ciascuna procedura:

  • 29 mesi per 1,4-dimetilnaftalene, bentazone, bixafen, fluxapyroxad, halauxifen-methyl, mecoprop-P, penthiopyrad, propizamide, sedaxane e sulfoxaflor;
  • 19 mesi e 2 settimane per fluoxastrobin, pirimifosmetile, propamocarb e prothioconazole;
  • 36 mesi per rimsulfuron;
  • 12 mesi per flutolanil;
  • 15 mesi e 2 settimane per amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le proroghe si traducono in nuove date di scadenza dell’approvazione per le sostanze interessate, aggiornando le righe pertinenti delle parti A, B ed E dell’allegato.

Parte A

Le nuove scadenze sono le seguenti:

  • mecoprop-P: 15 ottobre 2027;
  • rimsulfuron: 15 agosto 2028;
  • propamocarb: 31 gennaio 2027;
  • pirimifosmetile: 31 gennaio 2027;
  • fludioxonil: 30 settembre 2026;
  • clomazone: 30 settembre 2026;
  • fluoxastrobin: 31 gennaio 2027;
  • prothioconazole: 31 marzo 2027;
  • amidosulfuron: 30 novembre 2026;
  • fenoxaprop-P: 30 novembre 2026;
  • flutolanil: 15 giugno 2026;
  • acido gibberellico: 31 ottobre 2026;
  • gibberelline: 31 ottobre 2026;
  • olio di paraffina: 30 novembre 2026.

Parte B

Le nuove scadenze sono le seguenti:

  • fluxapyroxad: 31 ottobre 2027;
  • bixafen: 31 ottobre 2027;
  • sedaxane: 31 ottobre 2027;
  • penthiopyrad: 31 ottobre 2027;
  • 1,4-dimetilnaftalene: 30 novembre 2027;
  • halauxifen-methyl: 5 gennaio 2028;
  • sulfoxaflor: 18 gennaio 2028;
  • bentazone: 31 ottobre 2027.

Parte E

Per propizamide la scadenza è prorogata al 30 novembre 2027.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare i periodi di approvazione di sostanze attive per le quali la procedura di rinnovo non può concludersi prima delle rispettive scadenze, evitando una scadenza automatica durante l’istruttoria.

Contesto delle procedure di rinnovo

Le considerazioni richiamano lo stato delle procedure per ciascuna sostanza: in alcuni casi le domande di rinnovo sono state presentate e dichiarate ammissibili; in altri l’EFSA o gli Stati membri relatori stanno ancora svolgendo la valutazione dei rischi, oppure sono in corso richieste di informazioni supplementari. In alcuni casi la Commissione ha già trasmesso un rapporto e un progetto di regolamento al comitato permanente, ma è necessario ulteriore tempo per il parere e la decisione finale di gestione del rischio.

Durata della proroga e criteri di differenziazione

La durata della proroga è differenziata in base allo stato della procedura: 29 mesi per 1,4-dimetilnaftalene, bentazone, bixafen, fluxapyroxad, halauxifen-methyl, mecoprop-P, penthiopyrad, propizamide, sedaxane e sulfoxaflor; 19 mesi e 2 settimane per fluoxastrobin, pirimifosmetile, propamocarb e prothioconazole; 36 mesi per rimsulfuron; 12 mesi per flutolanil; 15 mesi e 2 settimane per amidosulfuron, clomazone, fenoxaprop-P, fludioxonil, acido gibberellico, gibberelline e olio di paraffina.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. Le nuove date di scadenza sono riportate per le parti A, B ed E dell’allegato del regolamento n. 540/2011.

Nuove scadenze per le sostanze della parte A

Per amidosulfuron e fenoxaprop-P la scadenza è prorogata al 30 novembre 2026; per fludioxonil e clomazone al 30 settembre 2026; per flutolanil al 15 giugno 2026; per acido gibberellico e gibberelline al 31 ottobre 2026; per olio di paraffina al 30 novembre 2026; per fluoxastrobin e propamocarb al 31 gennaio 2027; per pirimifosmetile al 31 gennaio 2027; per prothioconazole al 31 marzo 2027; per mecoprop-P al 15 ottobre 2027; per rimsulfuron al 15 agosto 2028.

Nuove scadenze per le sostanze della parte B

Per fluxapyroxad, bixafen, sedaxane e penthiopyrad la scadenza è fissata al 31 ottobre 2027; per 1,4-dimetilnaftalene al 30 novembre 2027; per halauxifen-methyl al 5 gennaio 2028; per sulfoxaflor al 18 gennaio 2028; per bentazone al 31 ottobre 2027.

Nuova scadenza per la parte E

Per propizamide, iscritta nella parte E dell’allegato del regolamento n. 540/2011, la scadenza dell’approvazione è prorogata al 30 novembre 2027.

Motivazione della proroga

La Commissione evidenzia che, per nessuna delle sostanze interessate, è prevedibile una decisione di rinnovo prima delle scadenze originarie o prorogate in essere, comprese tra il 15 maggio e il 18 agosto 2025. I ritardi non sono imputabili ai richiedenti, e la proroga è quindi necessaria per completare le valutazioni scientifiche e le decisioni di gestione del rischio senza interruzioni dell’approvazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareregolamentazione delle sostanze chimiche

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