Regolamento (UE) 2025/796
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/796 della Commissione, del 24 aprile 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antisovvenzioni sulle MAE originarie della RPC e istituisce dazi compensativi definitivi su più forme di sostegno ritenute sovvenzioni compensabili. La Commissione ha ritenuto che le imprese cinesi del settore abbiano beneficiato di finanziamenti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, obbligazioni, assicurazione dei crediti all’esportazione, sussidi, diritti di uso dei terreni e agevolazioni fiscali, con un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. In parallelo, il regolamento modifica il precedente regolamento antidumping, per evitare doppia contabilizzazione tra dazi antidumping e compensativi. Sono inoltre disciplinate le modalità di applicazione, documentazione doganale, cessazione della registrazione e trattamento delle eventuali domande di restituzione.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese e coordinamento con il dazio antidumping definitivo già vigente.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili (MAE) costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, incluse le sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, ma escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature montate su veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. Il regolamento riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, classificati nei codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 e nei corrispondenti codici TARIC. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; la registrazione preventiva delle importazioni è cessata e non comporta riscossione retroattiva dei dazi compensativi. Sono previsti trattamenti individuali per talune società identificate negli allegati, con esclusione specifica di Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. dal dazio compensativo.
Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della RPC
Il regolamento conclude l’inchiesta antisovvenzioni relativa alle attrezzature di accesso mobili (mobile access equipment, MAE) provenienti dalla Repubblica popolare cinese e istituisce dazi compensativi definitivi per neutralizzare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione. La Commissione colloca la misura nel contesto di un settore fortemente sostenuto dalla politica industriale cinese e di un’indagine parallela antidumping sul medesimo prodotto.
Contesto e percorso procedurale
La Commissione ha aperto l’inchiesta il 27 marzo 2024 a seguito di denuncia presentata dalla CMAE in rappresentanza dell’industria dell’Unione. Prima dell’apertura sono state avviate consultazioni con il governo della RPC, senza esito concordato. Il prodotto era già oggetto di registrazione delle importazioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725, in vista di un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi compensativi.
La Commissione ha utilizzato il campionamento per produttori dell’Unione ed esportatori cinesi, ha svolto visite di verifica e ha acquisito risposte ai questionari da governo della RPC, produttori esportatori, produttori dell’Unione e denunciante. Non ha istituito misure provvisorie e, dopo la divulgazione definitiva delle informazioni del 4 marzo 2025 e una successiva ulteriore divulgazione per il gruppo Zoomlion, ha adottato il regolamento definitivo.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da MAE semoventi per il sollevamento di persone, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, incluse le sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, ma escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature montate su veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. Sono ricompresi, tra gli altri, sollevatori a braccio articolato, telescopico, a forbice e piattaforme a colonna verticale.
La Commissione considera come prodotti simili il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione, in quanto accomunati dalle stesse caratteristiche fisiche, tecniche e impieghi di base.
Sovvenzioni esaminate e quadro economico cinese
La Commissione fonda l’analisi su una ricostruzione del sistema economico cinese come fortemente controllato dallo Stato e dal PCC, con forte influenza sulla pianificazione industriale e sul sistema finanziario. In tale quadro, le MAE sono qualificate come parte dell’industria dei macchinari per l’edilizia/ingegneria e quindi come industria incentivata da molteplici documenti nazionali, provinciali e locali, tra cui:
- decisione n. 40 del Consiglio di Stato;
- programma Made in China 2025;
- 14° piano quinquennale nazionale;
- 14° piano quinquennale per l’industria dei macchinari per l’edilizia;
- piani provinciali e comunali di Zhejiang, Jiangsu e Hunan.
La Commissione ha rilevato e considerato compensabili diverse forme di sostegno:
- finanziamenti agevolati e crediti diretti da banche statali e commerciali;
- linee di credito;
- cambiali di accettazione bancaria;
- obbligazioni societarie a condizioni agevolate;
- assicurazione dei crediti all’esportazione tramite Sinosure;
- sussidi;
- concessione di diritti di uso dei terreni a condizioni inferiori al valore adeguato;
- agevolazioni fiscali, in particolare riduzione dell’EIT, super-deduzioni R&S ed esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate.
Finanziamenti agevolati: prestiti, linee di credito, cambiali e obbligazioni
La Commissione ha ritenuto che le banche statali e, in ogni caso, anche gli istituti privati operanti sotto il quadro regolatorio cinese agissero come enti pubblici o su incarico/ordine della pubblica amministrazione, in ragione del controllo pubblico sul settore bancario, della leadership del PCC e dell’obbligo di allineare il credito alle politiche industriali.
Per i prestiti, la Commissione ha ritenuto inattendibili i rating di credito cinesi e ha utilizzato benchmark esterni basati sul mercato statunitense per determinare il vantaggio. I tassi di sovvenzione sui prestiti sono risultati pari a:
- Dingli: 0,62 %;
- JLG: 0,01 %;
- Sinoboom: 0,28 %;
- Zoomlion: 1,71 %.
Per le linee di credito, la Commissione ha considerato che tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da accordi quadro gratuiti, con applicazione di commissioni di riferimento esterne (1,75 % per apertura e 1,25 % per rinnovo). Il tasso di sovvenzione è risultato pari a:
- Dingli: 3,08 %;
- JLG: 0,35 %;
- Sinoboom: 0,96 %;
- Zoomlion: 5,46 %.
Per le cambiali di accettazione bancaria, la Commissione ha qualificato il meccanismo come finanziamento a breve termine gratuito o quasi gratuito, sostitutivo del credito ordinario, applicando il medesimo metodo dei prestiti a breve termine. Il ricorso a tali strumenti è stato ritenuto specifico e compensabile.
Per le obbligazioni, la Commissione ha ritenuto che l’emissione fosse condizionata all’approvazione governativa e all’allineamento con le politiche industriali dello Stato; il regime è stato considerato specifico e il vantaggio calcolato per analogia con i prestiti. La rettifica dei calcoli ha determinato un tasso complessivo per Zoomlion pari al 5,46 % per gli altri tipi di finanziamento agevolato.
Assicurazione agevolata dei crediti all’esportazione
La Commissione ha concluso che Sinosure è un ente pubblico o comunque opera sotto controllo significativo dello Stato. In ragione della sua struttura proprietaria pubblica, del collegamento con le politiche di esportazione e della mancanza di cooperazione completa, l’assicurazione dei crediti all’esportazione è stata considerata sovvenzione compensabile. Il tasso di sovvenzione è risultato:
- Dingli: 0,05 %;
- Sinoboom: 0,00 %;
- Zoomlion: 0,00 %.
Sussidi e agevolazioni fiscali
La Commissione ha riscontrato numerosi sussidi concessi da diversi livelli di governo, ritenuti specifici quando diretti a tecnologia, innovazione, immobilizzazioni, sostegno e promozione dell’industria. I tassi di sovvenzione complessivi per i sussidi sono stati:
- Dingli: 3,59 %;
- JLG: 0,14 %;
- Sinoboom: 1,37 %;
- Zoomlion: 0,77 %.
Per i regimi fiscali, la Commissione ha considerato specifiche e compensabili:
- la riduzione dell’EIT per imprese ad alta e nuova tecnologia (aliquota ridotta al 15 %);
- la detrazione maggiorata delle spese R&S;
- l’esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate.
I tassi risultanti sono stati, rispettivamente:
- riduzione EIT: Dingli 3,77 %, Sinoboom 1,87 %, Zoomlion 1,29 %;
- detrazione R&S: Dingli 1,09 %, JLG 0,08 %, Sinoboom 0,93 %, Zoomlion 0,87 %;
- esenzione dividendi: Sinoboom 0,04 %.
Diritti di uso dei terreni
La Commissione ha qualificato la concessione di diritti di uso dei terreni come fornitura di beni/servizi a condizioni inferiori al valore adeguato. Per il benchmark esterno ha utilizzato i prezzi dei terreni nel Taipei cinese, rettificati per inflazione e PIL. Il regime è stato ritenuto specifico perché connesso alle politiche industriali e limitato ai settori incentivati. I tassi di sovvenzione sono risultati:
- Dingli: 2,09 %;
- JLG: 0,19 %;
- Sinoboom: 1,86 %;
- Zoomlion: 1,53 %.
Pregiudizio per l’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole. Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta il consumo dell’Unione è aumentato del 122 %, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 52 % al 38 %, mentre la quota delle importazioni cinesi è salita dal 29 % al 41 %. Le importazioni cinesi sono aumentate del 214 % in volume e i loro prezzi sono risultati mediamente inferiori del 21 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione.
Sul piano microeconomico, l’industria dell’Unione ha mostrato pressione sui prezzi, costi di produzione superiori ai prezzi di vendita e risultati negativi su redditività, flusso di cassa, investimenti e ritorno sul capitale investito. La Commissione ha quindi concluso che esiste un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ha attribuito il pregiudizio alle importazioni sovvenzionate dalla RPC, ritenute in forte aumento e vendute a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Ha esaminato anche altri fattori: importazioni da altri paesi terzi, importazioni non sovvenzionate dalla RPC e andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. Ha concluso che tali fattori non attenuano il nesso causale. Le importazioni non sovvenzionate del gruppo JLG hanno avuto un effetto limitato ma non tale da interrompere il nesso tra importazioni sovvenzionate e pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’istituzione delle misure sia nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza leale, sostenere la redditività dell’industria dell’Unione e proteggere la rete di fornitori a monte, stimata in circa 32 000 posti di lavoro nell’UE. Gli utilizzatori, in particolare le società di noleggio, e gli importatori indipendenti non dovrebbero subire un impatto sproporzionato.
Livello dei dazi e rapporto con il regolamento antidumping
Il dazio compensativo è fissato al livello dell’importo della sovvenzione compensabile, senza applicazione di un dazio inferiore, poiché non è stato dimostrato che ciò fosse nell’interesse dell’Unione. Le aliquote definitive sono quelle indicate nell’articolo 1 e coincidono, per le principali società, con i tassi di sovvenzione accertati.
Poiché l’inchiesta antisovvenzioni si è svolta parallelamente a quella antidumping, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45 per evitare doppia contabilizzazione. Se il dazio compensativo viene modificato o revocato, il dazio antidumping aumenta nella stessa misura entro i limiti del margine di dumping o del margine di pregiudizio. È inoltre chiarito che, in caso di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037, deve essere valutato anche il margine di dumping prevalente.
Registrazione e applicazione retroattiva
Poiché non sono state istituite misure provvisorie, la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 cessa e non possono essere riscossi retroattivamente dazi compensativi sulle importazioni registrate. I dati raccolti per la registrazione non devono più essere conservati.
Effetti operativi per gli operatori economici
Per gli importatori e i soggetti doganali rilevano in particolare:
- la necessità di indicare il numero di unità nelle dichiarazioni di immissione in libera pratica;
- l’obbligo, per le società con dazio individuale, di presentare fattura commerciale conforme alla formula prescritta;
- l’applicazione del dazio per tutte le altre società in mancanza della documentazione richiesta;
- il mantenimento dei controlli doganali ordinari e della facoltà di richiedere documenti aggiuntivi.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio compensativo definitivo
L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di MAE originarie della RPC. Le aliquote sono differenziate per società: 7,3 % per Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.; 11,6 % per Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.; 14,2 % per Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.; 12,1 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I; 14,2 % per le società dell’allegato II; 12,1 % per le società dell’allegato III; 14,2 % per tutte le altre società.
Condizione di applicazione individuale e fattura commerciale
Per beneficiare delle aliquote individuali, è richiesta una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica e firmata dal responsabile dell’emittente, attestante quantità, prodotto, produttore e origine RPC. In mancanza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.
Aggiornamento dei dazi antidumping e non doppia contabilizzazione
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/45. Le aliquote antidumping definitive vengono riallineate e viene inserita una clausola per cui, se i dazi compensativi definitivi sono modificati o revocati, i dazi antidumping aumentano nella stessa misura, entro il limite del margine di dumping o del margine di pregiudizio, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. È inoltre previsto che le domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportino la valutazione del margine di dumping prevalente, nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per taluni produttori esportatori.
Cessazione della registrazione delle importazioni
L’articolo 3 ordina alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725. Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi sulle importazioni registrate e i dati raccolti non devono più essere conservati.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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